L.R.
31 agosto 1994, n. 30 (1).
Erogazione
una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria
per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1994, n. 41.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. vv), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalitą.
[1.
Č autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle
aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal
pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro-capite
di lire 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale
degli autoferrotranvieri per il triennio 1991/1993.
2.
Per le finalitą di cui al comma 1, le aziende interessate sono tenute a
presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un
elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di
effettivo servizio.
3.
La Giunta regionale č autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna
azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Norma
finanziaria.
[1.
Per l'attuazione della presente legge č autorizzata, previa definizione di un
accordo di programma tra Regione ed Enti proprietari, sui tempi e modi del
processo di ristrutturazione di cui all'accordo 1992, per l'anno 1994, la spesa
di L. 2.340.800.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap.
3160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
1994, denominato: «Contributo una-tantum a favore delle Aziende di trasporto
locale dell'Umbria per rinnovo del contratto di trasporto aziendale per il
triennio 1991/1993».
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilitą che
sarą appositamente prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.
3.
La Giunta regionale - a norma del comma 2, art. 28, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 - č autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994
le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.