L.R. 31 agosto 1994, n. 30 (1).

Erogazione una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1994, n. 41.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

[1. Č autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro-capite di lire 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale degli autoferrotranvieri per il triennio 1991/1993.

2. Per le finalitą di cui al comma 1, le aziende interessate sono tenute a presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio.

3. La Giunta regionale č autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata, previa definizione di un accordo di programma tra Regione ed Enti proprietari, sui tempi e modi del processo di ristrutturazione di cui all'accordo 1992, per l'anno 1994, la spesa di L. 2.340.800.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, denominato: «Contributo una-tantum a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per rinnovo del contratto di trasporto aziendale per il triennio 1991/1993».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilitą che sarą appositamente prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.

3. La Giunta regionale - a norma del comma 2, art. 28, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - č autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.