L.R.
5 settembre 1994, n. 31 (1).
Norme
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 settembre 1994, n. 42.
Art.
1
Principi.
1.
In attuazione dell'art. 14 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi
di legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è
riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del
contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Art.
2
Oggetto
del diritto e ambito di applicazione.
1.
L'accesso consiste nell'esame o nel rilascio di copie di atti e documenti
amministrativi.
2.
Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale
e degli Enti strumentali della Regione.
3.
Salve le eccezioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge, il
diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento
anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti dell'ufficio
competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
4.
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la
facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti
al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dalla presente
legge.
Art.
3
Modalità
di accesso.
1.
L'effettivo esercizio del diritto di accesso viene facilitato con la
pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle
attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei
documenti cui sia consentito l'accesso, nonché con l'attività dell'ufficio
previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2.
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, al
dirigente dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento
o a detenerlo stabilmente.
3.
L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta,
ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove
occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e
documentare la propria identità e, se del caso, i propri poteri
rappresentativi.
4.
La richiesta, esaminata immediatamente dal responsabile dell'ufficio cui si
riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente
le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalità idonea.
5.
La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui
confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente
trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione
all'interessato.
6.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite sulla accessibilità del documento,
il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale in
carta semplice.
7.
Delle richieste pervenute l'ufficio prende nota e per quelle formali rilascia
ricevuta.
Art.
4
Termine
del procedimento.
1.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
2.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci
giorni, a darne comunicazione scritta al richiedente. Il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
Art.
5
Reclamo.
1.
Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1,
il soggetto richiedente può presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del
termine, reclamo al Presidente della Giunta regionale, salva la facoltà di
ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge
n. 241/1990.
2.
Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo entro 15 giorni dal
ricevimento dello stesso.
3.
Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al caso di rifiuto
e di limitazione dell'accesso richiesto in via formale.
Art.
6
Esame
e rilascio dei documenti.
1.
L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove
necessaria, di personale addetto.
2.
L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente, o da persona da lui
formalmente incaricata, con l'eventuale assistenza di altra persona le cui
generalità devono essere registrate in calce alla richiesta.
3.
Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i
documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi
o comunque alterarli in qualsiasi modo.
4.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo.
5.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di
riproduzione, nonché i criteri e le modalità della loro riscossione.
Art.
7
Differimento
della richiesta di accesso.
1.
Ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza
della Regione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento
dell'accesso richiesto è disposto dal responsabile dell'ufficio, su
proposta
del responsabile del procedimento, con atto motivato.
2.
L'atto stabilisce anche la durata del differimento.
3.
Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio affari giuridici, legali e
del contenzioso nell'esercizio delle funzioni di consulenza o di difesa, è
differito, ove occorra, fino al termine stabilito in relazione alle esigenze di
riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione.
Art.
8
Casi
di esclusione e limitazione.
1.
Il rifiuto o la limitazione dell'accesso è disposto dal responsabile dell'ufficio,
su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione motivata,
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare
riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari,
industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti alla Regione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui al precedente
articolo.
2.
Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di
atti normativi, amministrativi, di indirizzo e di programmazione, per i quali
restano ferme le norme particolari che ne regolano la formazione.
3.
Il diritto di accesso è escluso sui documenti e atti che in base alla legge
siano qualificati come riservati.
Art.
9
Rilascio
di copie.
1.
Ogni ufficio regionale è autorizzato al rilascio di copie semplici di atti e
documenti su cui ha diretta competenza, nonché di copie conformi, a norma della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, di documenti che detiene in originale, anche
avvalendosi della consultazione di banche dati sull'attività amministrativa
regionale gestita da strumenti informatici.
2.
Degli atti e documenti, in possesso della Regione, provenienti da altre
amministrazioni, non può essere rilasciata copia autenticata, salvo che
trattasi di atto in originale.
3.
Le copie da rilasciare in bollo saranno assoggettate alla vigente normativa in
materia e le relative marche da bollo saranno presentate dall'interessato
unitamente alla richiesta.
Art.
10
Norme
di rinvio.
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Art.
11
Norma
finanziaria.
1.
Le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge saranno
introitate all'esistente cap. 2800 dello stato di previsione dell'entrata.