L.R.
12 settembre 1994, n. 33 (1).
Interventi
per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo.
Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 settembre 1994, n. 44.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 24 dello
Statuto, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta
turistico-ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai
requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale di classificazione degli
esercizi, dispone la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'art.
3 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o
associate.
Art.
2
Iniziative
ammesse a finanziamento.
1.
Le provvidenze sono concesse per gli interventi e nel rispetto delle priorità
di seguito indicate:
a)
realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di
aziende ricettive alberghiere in attività, finalizzate al mantenimento della
classificazione posseduta o al passaggio ad un livello di classificazione
superiore;
b)
realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di
aziende ricettive all'aria aperta in attività;
c)
acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti
già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
d)
acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico,
artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere;
e)
acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività
ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta nonché l'acquisto, in
tutto o in parte, di aziende ricettive in esercizio (2).
1-bis.
L'acquisto di cui alla lett. c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi
previste, può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in
esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale
sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive (3).
1-ter.
Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è
valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote
societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento e le provvidenze
sono concesse nei limiti del "de minimis" ai sensi della comunicazione
della Commissione Europea di cui alla G.U.C.E. C 68 del 3 giugno 1996 (4).
2.
Le opere di cui al comma 1 sono quelle ritenute utili alla qualificazione
dell'offerta ricettiva, incluse quelle concernenti l'arredamento, la
realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, che
siano annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.
3.
Per consentire l'intervento finanziario agevolato di cui alla presente legge in
favore dei titolari o gestori delle aziende ricettive in attività di cui alle
lettere a) e b), del comma 1, il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 1995.
(2)
Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 20 giugno 1996, n. 13.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 2000, n. 8.
(4)
Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 2000, n. 8, è stato
poi così modificato dall'art. 1, L.R. 31 marzo 2000, n. 33.
Art.
3
Provvidenze.
1.
Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede a favore delle
piccole e medie imprese dell'Umbria, come definite nel D.M. 27 ottobre 1997, il
concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata sui mutui
erogati per importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle
banche
convenzionate, nella misura massima dell'80 per cento del tasso di riferimento
stabilito dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico
alberghiero superiori a 18 mesi, comunque non superiore a 3 punti, ed in ogni caso,
nei limiti di intensità, espressa in equivalente sovvenzione lorda, del 15 per
cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie (5).
2.
Il contributo di cui al comma 1, è concesso anche su mutui contratti con
Istituti bancari a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso
da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso
della raccolta, oltre alla maggiorazione forfettaria determinata periodicamente
dal Ministro del Tesoro con proprio decreto (6).
3.
Il concorso regionale è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso
agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.
4.
Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di
rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli
stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2 (7).
(5)
Il presente comma, dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 maggio
1997, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio
2000, n. 8, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 2, L.R. 31 marzo 2000, n.
33. Il testo precedente, previsto dalla versione originaria del suddetto comma
1 dell'art. 2, L.R. n. 8/2000, così disponeva: «1. Per le iniziative previste
all'art. 2, la Regione concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in
forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento
della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati,
nella misura dell'ottanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal
Ministero del tesoro e comunque non superiore a cinque punti.».
(6)
Il secondo periodo è stato aggiunto sia dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 maggio
1997, n. 18 che dall'art. 2, comma 2, L.R. 21 gennaio 2000, n. 8 (con identica
formulazione).
(7)
Per l'interpretazione autentica del presente comma, aggiunto sia dall'art. 1,
comma 3, L.R. 7 maggio 1997, n. 18, che dall'art. 2, comma 3, L.R. 9 febbraio
2000, n. 6 (con identica formulazione), vedi l'art. 1, L.R. 29 ottobre 1997, n.
32. Per la rinegoziazione dei mutui vedi, anche, l'art. 1, L.R. 16 aprile 1998,
n. 13.
Art.
4
Delega
delle funzioni amministrative.
1.
Le funzioni amministrative relative alla presente legge sono delegate alle
Amministrazioni provinciali.
Entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno le suddette Amministrazioni
trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulla gestione della delega
unitamente a:
a)
elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento con l'indicazione delle
priorità di cui al comma 1, dell'art. 2;
b)
le motivazioni, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo;
c)
l'ammontare del mutuo concesso.
2.
La Giunta regionale esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle
funzioni delegate.
3.
Il mancato esercizio delle funzioni delegate o l'inosservanza degli obblighi di
cui al comma 1, comporta l'intervento in via sostitutiva della Giunta
regionale.
Art.
5
Convenzioni.
1.
Per l'attuazione delle provvidenze di cui all'art. 3, le Amministrazioni
provinciali stipulano unitariamente una convenzione con gli Istituti di credito
che preveda, tra l'altro:
a)
le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei
beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla
stipula del contratto di mutuo;
b)
la durata del mutuo, che non può eccedere i venti anni.
Art.
6
Domande.
1.
Per l'ottenimento delle provvidenze di cui all'art. 3 gli interessati
presentano domanda al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente
per territorio, corredata dalla documentazione seguente:
a)
progetto esecutivo;
b)
relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e
della sua ubicazione;
c)
preventivo di spesa corredato dal computo metrico estimativo delle opere da
realizzare;
d)
copia del contratto preliminare di acquisto nei casi previsti alle lett. c),
d), e), dell'art. 2;
e)
piano finanziario;
f)
copia conforme della concessione edilizia o del provvedimento autorizzativo
dell'Amministrazione comunale;
g)
in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e certificato
di vigenza della Cancelleria del Tribunale;
h)
indicazione dell'Istituto di credito prescelto per la concessione del mutuo;
i)
in caso di istanza prodotta dal gestore, copia autentica del contratto di
affitto di durata almeno pari alla durata del piano di ammortamento del mutuo.
2.
Copia della domanda è inviata alla Giunta regionale - Ufficio turismo industria
alberghiera.
Art.
7
Procedure
di concessione delle provvidenze.
1.
Le Amministrazioni provinciali espletano l'istruttoria delle istanze e
deliberano l'ammissione a finanziamento con le modalità per la concessione del
concorso sugli interessi, le eventuali varianti ai progetti e fissano i tempi
per la realizzazione delle opere.
2.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione formale della stipula del contratto
di mutuo, l'Amministrazione provinciale, dispone per la liquidazione del
contributo.
Art.
8
Vincolo
di destinazione.
1.
Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente
legge sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo
desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto
di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere
trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria
dei registri immobiliari.
2.
La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al
comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la
sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della
destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata
del residuo debito.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'Amministrazione provinciale dispone la revoca
del beneficio, dandone comunicazione alla Giunta regionale entro dieci giorni,
a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione alla
cancellazione, subordinando tale revoca, ai sensi dell'art. 8 della legge 17
maggio 1983, n. 217, alla rivalutazione delle restituende somme percepite in
forma attualizzata.
Art.
9
Riparto
stanziamenti.
1.
I fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3 sono
ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province della Regione, di norma nella
misura del settanta per cento per la Provincia di Perugia e del trenta per
cento per la Provincia di Terni.
Art.
10
Accreditamento
fondi.
1.
La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata
dalle Amministrazioni provinciali, unitamente alla relazione di cui all'art. 4,
comma 1.
Art.
11
Abrogazioni.
1.
La legge regionale 16 maggio 1988, n. 15 «Interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica» è abrogata.
2.
La legge regionale 27 marzo 1990, n. 8 «Contributi in conto capitale per
l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione
dell'offerta turistica» è abrogata (8).
(8)
Nel B.U. la legge regionale di cui al presente comma è erroneamente indicata
con la data 17 marzo 1990.
Art.
12
Modificazioni
alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
1. (9).
2.
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 e la lettera f) del comma 4
dell'articolo 5 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8, sono abrogate.
3. (10).
4.
Al punto 1.18 dell'Allegato «E» alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8, la parola
«quaranta» è sostituita dalla parola «venti».
5.
Al punto 2.08 dell'Allegato «E» alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8, la voce 2.083 è
soppressa; alla voce 2.084 viene aggiunto, all'intero della parentesi la voce
2.0610.
(9)
Sostituisce l'art. 36, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
(10)
Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 28, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
13
Norme
transitorie.
1.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
instaurati ai sensi della legge regionale 16 maggio 1988, n. 15, sono portati a
compimento ai sensi della presente normativa, fatto salvo l'obbligo di
integrazione della documentazione.
2.
Fino alla stipula delle nuove convenzioni di cui all'art. 5 sono operanti le
convenzioni già stipulate con gli Istituti di credito, ai sensi dell'art. 4
della L.R. 16 maggio 1988, n. 15.
Art.
14
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1954, la spesa
di L. 2.023.395.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa,
come segue:
a)
quanto a L. 1.023.395.000 al cap. 9280, di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1994, denominato: «Concessione di
contributi in forma attualizzata nel pagamento di interessi su mutui per la
realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di
aziende ricettive in attività. Finanziamento con fondi statali»;
b)
quanto a L. 1.000.000.000 al cap. 9281 di nuova istituzione nel bilancio
regionale 1994, denominato: «Concessione di contributi in forma attualizzata
nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di opere di
miglioramento, ampliamento ed ammodernamento di aziende ricettive in attività.
Finanziamento
con fondi propri».
2.
All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte come segue:
-
quanto a L. 1.023.395.000 con pari disponibilità dei fondi assegnati alla
Regione Umbria sullo stanziamento 1990 dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e che
con legge di bilancio verranno reiscritti alla competenza del fondo globale del
cap. 9710;
-
quanto a L. 500.000.000 con la disponibilità che sarà appositamente prevista
dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994;
-
quanto a L. 500.000.000 con pari riduzione della dotazione del cap. 9286 del
bilancio regionale.
3.
All'onere per lo svolgimento della delega conferita alle Amministrazioni delle
Province di Perugia e di Terni a norma dell'art. 4 della presente legge, si fa
fronte con l'esistente stanziamento del cap. 5305 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare
al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che
di cassa.
5.
Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.