L.R.
26 ottobre 1994, n. 35 (1).
Riordino
delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:
scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia
regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 novembre 1994, n. 50, S.O. n. 1.
Vedi
L.R. 16 agosto 2001, n. 19.
Art.
1
Finalità.
1.
Al fine di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in
materia di agricoltura e foreste, la presente legge disciplina:
a)
lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.), istituito
ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, con D.P.R. 14 febbraio
1966, n. 253, e l'esercizio di compiti e funzioni allo stesso affidati;
b)
l'istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione
dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.).
Art.
2
Compiti
della Regione.
1.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo dell'agricoltura,
spettano alla Regione:
a)
le politiche relative ai rapporti con le istituzioni comunitarie, nell'ambito
delle proprie competenze, con lo Stato e con le altre Regioni;
b)
la programmazione e la pianificazione degli interventi, anche con riferimento
al raccordo con gli altri settori dell'economia e della finanza;
c)
la allocazione delle risorse ed i controlli sulla loro gestione;
d)
le iniziative di intermediazione anche nell'ambito della contrattazione
interprofessionale tra il settore agricolo e gli altri settori economici nel
rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e delle direttive comunitarie;
e)
la gestione del territorio connesso alle risorse agricole, con particolare
riferimento alle misure di riordino fondiario.
2.
Nell'esercizio dei propri compiti, la Regione promuove forme di collaborazione
con le Università, le Istituzioni scolastiche, I'Istituto zooprofilattico
sperimentale, il Parco tecnologico agro-alimentare, il Centro interregionale di
formazione per divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.).
TITOLO
I
Scioglimento
Ente sviluppo agricolo umbro (E.S.A.U.)
Art.
3
Riassunzione
di funzioni amministrative.
1.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'affidamento di compiti e funzioni
all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e l'Ente medesimo si intende sciolto.
2.
Sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale le funzioni espletate
dall'E.S.A.U. fatta eccezione di quelle affidate all'istituenda Agenzia di cui
al successivo articolo 9.
3.
Le attività relative ai compiti di bonifica e di irrigazione svolte
dall'E.S.A.U. all'atto dello scioglimento saranno espletate dai Consorzi di
bonifica territorialmente competenti. Laddove tali organismi non siano
costituiti la Giunta regionale affida tali funzioni alla costituenda
A.R.U.S.I.A. (2).
(2)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
4
Liquidazione
dell'E.S.A.U. e nomina del Commissario liquidatore.
1.
Alla liquidazione dell'E.S.A.U. si provvede con le modalità previste dal
presente e dai successivi articoli.
2.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale nomina il Commissario per la liquidazione dell'E.S.A.U. che deve
essere in possesso di specifiche competenze professionali adeguate ed idonee
alle funzioni e ai compiti di cui al successivo articolo 5.
3.
Alla nomina del Commissario si applicano le previsioni dell'art. 13 della legge
regionale 20 febbraio 1984, n. 5, e quelle recate dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
4.
Fino alla nomina del Commissario rimangono in carica gli organi di
amministrazione dell'E.S.A.U.
5.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, la sostituzione del
Commissario avviene con le modalità e nel rispetto di quanto previsto ai commi
2 e 3.
6.
Al Commissario compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, con
oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria, una indennità mensile
lorda pari all'80% di quella prevista per il Consigliere regionale ed il trattamento
economico di missione a questo spettante (3).
(3)
Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.
Art.
5
Funzioni
e compiti del Commissario liquidatore.
1.
Il Commissario predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla
liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2.
Durante la fase di liquidazione possono essere adottati previa autorizzazione
della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed
adeguatamente motivati, necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e
passivi dell'Ente.
3.
All'atto del suo insediamento, il Commissario:
a)
riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo
bilancio approvato;
b)
prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli
altri documenti dell'E.S.A.U.;
c)
trasferisce all'A.R.U.S.I.A., a titolo gratuito per l'espletamento delle
funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge, i beni mobili dell'E.S.A.U.
costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento
avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'Amministratore unico
dell'Agenzia, e previa approvazione della Giunta regionale;
d)
accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 della legge
regionale 20 febbraio 1984, n. 5 nonché di altri eventualmente affidati
all'E.S.A.U. da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le
pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'art. 9 della
presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.
Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della
Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.
4.
Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione
dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al
Consiglio regionale.
5.
Il piano di liquidazione prevede, in particolare:
a)
la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la
ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti
pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento
dell'E.S.A.U.;
b)
la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'E.S.A.U.
nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
c)
lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque
connesse alla liquidazione dell'Ente, secondo le modalità e con l'obbligo di
informativa previsti nell'atto di nomina;
d)
il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'E.S.A.U. ai
sensi della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, in esecuzione di atti
amministrativi del Consiglio regionale e non attribuiti ai sensi degli articoli
3 - comma 2 - e 9 della presente legge.
6.
La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione,
dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al
patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle
attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
7.
Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale del personale
dell'Ente disciolto messo a disposizione dalla Giunta regionale.
8.
Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione
del patrimonio devono essere portati a compimento in un tempo non superiore a
due anni dalla data dell'atto di nomina del Commissario. Durante tale periodo
il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione
sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni
espletate.
9.
Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa
autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.
10.
La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.
11.
Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta
regionale il bilancio della gestione congiuntamente ad una propria relazione.
12.
Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta
regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio
della gestione unitamente ad una propria relazione.
13.
In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla
gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso
gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della
legge 30 aprile 1976, n. 386.
14.
I terreni acquistati dall'E.S.A.U. ai sensi e per gli scopi della legge 26
maggio 1965, n. 590, devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto
delle norme vigenti entro il termine massimo di novanta giorni.
15.
Le deliberazioni adottate dal Commissario sono assoggettate al controllo
secondo la disciplina recata dalla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 e sue
modificazioni. Tra gli atti non soggetti a controllo preventivo previsti
dall'art. 5, della legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, sono compresi
quelli che comportano una spesa fino a lire trenta milioni (4).
(4)
Periodo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 giugno 1998, n. 19. Vedi, anche, l'art. 1,
L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.
Art.
6
Trasferimento
del personale. Stato giuridico ed economico.
1.
Il personale con rapporto di ruolo alle dipendenze dell'E.S.A.U. alla data del 31
luglio 1994 è trasferito alle dipendenze della Regione dell'Umbria dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Esso conserva la posizione giuridica e di trattamento economico in godimento
alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata.
2.
L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nel ruolo unico regionale è
disposto dalla Giunta regionale sulla base della corrispondente qualifica
rivestita; a ciascun dipendente è attribuito il profilo professionale
dell'ordinamento regionale corrispondente a quello ricoperto presso l'Ente di
provenienza.
3.
Per effetto del predetto inquadramento, nelle more dell'adozione della
normativa di cui agli articoli 1 comma 3, 13 comma 3, 25 comma 1, e 31, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni nonché della ridefinizione delle dotazioni organiche delle
strutture organizzative dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti
della Regione, comprese quelle della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con l'articolo 8 della
presente legge, la dotazione organica complessiva del personale regionale è
temporaneamente determinata come all'allegata tabella A, risultante dalla somma
delle dotazioni organiche globali e per qualifiche funzionali, fissate dalla
tabella E, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e dalla tabella
1, allegata alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 34.
4.
Fino alla ridefinizione delle dotazioni organiche a seguito della prima
rilevazione dei carichi di lavoro nelle strutture organizzative di cui al comma
3, la gestione dell'organico di cui alla tabella 4 avviene nell'ambito del
tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La Giunta regionale
determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle
specifiche professionalità, per il funzionamento dell'Agenzia di cui al Titolo
II, per le esigenze della liquidazione dell'E.S.A.U. e per le necessità degli
uffici regionali.
5.
Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell'E.S.A.U.,
disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell'ente e
confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione
dell'Ente medesimo, è trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate
dal Commissario.
6.
La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui
al comma 4, nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell'E.S.A.U.
alla luce della precedente disciplina.
7.
Al personale che in virtù della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13, risulti
iscritto all'INPS viene concessa la possibilità di nuova opzione, da esercitare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
L'indennità di anzianità prevista a favore del personale dell'E.S.A.U. con
deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata
con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 21
maggio 1984, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9.
A tutto il personale dell'E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale
regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante
l'iscrizione all'INPDAP - Gestione ex INADEL.
10.
In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, il Commissario
provvederà, nei confronti del personale dell'E.S.A.U. che alla data di entrata
in vigore della presente legge risulti titolare del trattamento di quiescenza a
carico dell'Ente, alla determinazione sia del maturato secondo la normativa
vigente per l'Ente in materia di Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia di
quanto spettante in indennità premio di servizio secondo la vigente disciplina
INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due trattamenti, da
avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si dovrà tener conto anche degli importi delle anticipazioni a tale data
percepite, ovvero si dovrà procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla
quota di T.F.R. spettante. La parte eccedente sarà recuperata sulla quota di
T.F.R. dovuta, in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre
1983, n. 43, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Art.
7
Risultanze
della liquidazione.
1.
Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta
regionale.
2.
Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'E.S.A.U. in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario o non
trasferiti ad altro soggetto.
3.
Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta
regionale le attività e le passività residue dell'E.S.A.U. saranno iscritte nel
bilancio regionale.
TITOLO
II
Istituzione
dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.)
Art.
8
Istituzione
dell'Agenzia.
1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, per le
finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), con sede in Perugia.
2.
L'Agenzia è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, con
personalità giuridica di diritto pubblico e dotato nei limiti stabiliti dalla
presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria.
Art.
9
Finalità
e compiti dell'Agenzia.
1.
In attuazione delle funzioni regionali per lo sviluppo dell'agricoltura di cui
all'art. 2, l'Agenzia costituisce strumento di riferimento tra il sistema
produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di
tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture
agricole.
2.
L'Agenzia svolge in particolare i seguenti compiti:
a)
eroga servizi specializzati per la promozione, il sostegno, la diffusione e il
trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo,
agro-industriale e forestale;
b)
svolge attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale anche ai
fini dell'assistenza finanziaria;
c)
fornisce attività di consulenza e assistenza in materia di produzione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per
l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute
degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al
risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
d)
attua politiche comunitarie statali e regionali nell'ambito di specifici piani
e programmi della Regione di cui all'art. 2, in materia agricola,
agro-industriale e forestale;
e)
gestisce la concessione del credito di conduzione a favore degli operatori
agricoli singoli e associati e può assumere quote di partecipazione in società
aventi esclusive o prevalenti finalità di promozione e ricerca;
f)
svolge attività di supporto per lo sviluppo dell'associazionismo;
g)
gestisce l'assistenza tecnica alle imprese agricole operanti nei diversi
comparti produttivi nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera
e svolge ogni altro compito nel rispetto della legge regionale 20 ottobre 1983,
n. 41;
h)
presta l'assistenza tecnico gestionale alle imprese agricole e svolge ogni
altro compito in applicazione della legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46;
i)
svolge attività di assistenza tecnica specialistica alle imprese agricole nel
campo fitopatologico;
l)
gestisce il servizio fitosanitario regionale;
m)
svolge attività di sperimentazione e di divulgazione diretta al miglioramento
ed allo sviluppo della produzione agricola, animale e vegetale.
3.
Nell'attuazione dei propri compiti, l'Agenzia assicura il coordinamento delle
attività di promozione rivolte al mercato, tenendo conto degli effetti
complessivi sull'economia, l'ambiente e la salute dei cittadini.
4.
L'A.R.U.S.I.A. è, anche, strumento operativo della Regione per le politiche
fondiarie e svolge le funzioni di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965,
n. 590 (5).
(5)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
10
Organi
dell'Agenzia.
1.
Sono organi dell'Agenzia:
a)
l'Amministratore unico;
b)
il Collegio dei revisori contabili.
Art.
11
Amministratore
unico - Nomina.
1.
L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale da emanarsi
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra soggetti in
possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di
amministrazione e con esperienze nel settore agro-industriale.
Art.
12
Collegio
dei revisori contabili. Composizione e nomina.
1.
Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il
Presidente, e da 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio
regionale, che individua il presidente e per ciascun componente effettivo il
rispettivo supplente.
3.
Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono
nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per
l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione
documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.
4.
Le decisioni dei revisori vengono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei
dissenzienti devono risultare a verbale.
Art.
13
Durata
delle cariche degli organi dell'Agenzia.
1.
Gli organi dell'Agenzia durano in carica 5 anni ed i loro componenti non
possono rivestire più di due mandati interi complessivi, anche non consecutivi,
nell'ambito dell'Agenzia stessa.
2.
Gli organi dell'Agenzia, all'inizio di ogni legislatura sono soggetti a
provvedimento confermativo della Giunta regionale. In caso di conferma gli
stessi rimangono in carica per il residuo periodo del mandato.
3.
Gli organi dell'Agenzia, alla scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i
criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di proroga
degli organi amministrativi.
Art.
14
Incompatibilità.
1.
Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia: i Consiglieri
regionali, gli Amministratori di Enti dipendenti dalla Regione, i Sindaci, i
Presidenti di Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e
provinciali, i Presidenti di consorzi di comuni e province, i Presidenti di
Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e
gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di
beni o prestazioni di servizi alla Agenzia anche se operanti al di fuori della
circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nella
Agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione o con l'Agenzia o che,
avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro
che avendo debiti verso l'Agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora.
2.
Sono altresì esclusi dalla nomina tutti coloro che versino in una delle ipotesi
di incapacità previste dal Codice Civile, nonché tutti coloro per i quali
l'incapacità consegua ad una condanna penale, salvi gli effetti della
riabilitazione.
3.
Ai componenti degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
4.
I componenti del Collegio dei revisori non possono far parte di commissioni
costituite ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere
da questa incarichi di studio e consulenza.
5.
Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, soggetti
fra i quali intercorra un vincolo di parentela entro il quarto grado.
Art.
15
Dimissioni
dalle cariche.
1.
Le dimissioni dagli organi dell'Agenzia hanno efficacia dalla data della loro
accettazione da parte della Giunta regionale.
Art.
16
Decadenza
dalle cariche.
1.
La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni
dalla notizia, nei casi in cui, successivamente alla nomina si verifichi una
delle cause di incompatibilità previste all'art. 14.
2.
La decadenza è dichiarata altresì per i componenti del Collegio dei revisori in
caso di sospensione o cancellazione dal ruolo e in caso di mancata
partecipazione, per tre volte consecutive, alle riunioni dell'organo, salvo
giustificato motivo.
3.
Le cause di decadenza sono accertate dal Direttore generale dell'Agenzia che le
comunica al Presidente della Giunta regionale e le notifica all'interessato.
Art.
17
Sostituzione
dei componenti degli organi.
1.
Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, la sostituzione dei componenti
degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina.
2.
I membri subentrati rimangono in carica per il residuo periodo del mandato dei
componenti sostituiti.
3.
Per il Collegio dei revisori, la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno
solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo.
Art.
18
Attribuzioni
dell'Amministratore unico.
1.
L'Amministratore unico:
a)
ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b)
sovraintende alla amministrazione dell'Agenzia, definisce gli obiettivi e i
programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base delle
previsioni programmatiche e delle direttive del Consiglio e della Giunta
regionale, nonché di quelle della presente legge;
c)
nell'ambito dei poteri di amministrazione adotta gli atti di impegno di spesa e
gli altri non attribuiti al Direttore generale o alla competenza del personale
dirigente dell'Agenzia.
2.
L'Amministratore unico attua il controllo di gestione, secondo le modalità
stabilite dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
Attraverso
la comparazione tra le risorse disponibili ed i servizi offerti,
l'amministratore evidenzia la funzionalità dell'organizzazione dell'Agenzia,
nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività (6).
(6)
Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
19
Attribuzioni
del Collegio dei revisori contabili.
1.
Il Collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione
dell'Agenzia. In particolare:
a)
esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, esprime pareri
valutativi al riguardo, redigendo apposite relazioni;
b)
esprime parere sui programmi ed in particolare sulla previsione di cui all'art.
30 comma 4;
c)
esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori
dell'Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d)
redige semestralmente ed in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, una
relazione sull'attività dell'Agenzia, che rimette all'Amministratore unico di
questa e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione;
e)
esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e
sugli storni di fondi.
2.
Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni
redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in
apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3.
Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione
dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia all'Amministratore unico e alla Giunta
regionale.
4.
Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia
sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, esprimendo rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
5.
Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi dal Direttore generale al Collegio
dei revisori entro 7 giorni dalla loro adozione.
6.
Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate al
Direttore generale dell'Agenzia.
Art.
20
Commissione
tecnico-scientifica. Attribuzioni.
1.
È istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica alla quale sono
sottoposti i seguenti atti:
a)
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
b)
i programmi annuali di attività dell'Agenzia, strutturati per progetti e
corredati dei necessari elementi finanziario contabili;
c)
l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi esclusive o
prevalenti finalità di promozione e ricerca in campo agro-alimentare;
d)
l'acquisto e l'alienazione di immobili;
e)
il piano di riparto della spesa per l'esercizio e la manutenzione delle opere
pubbliche di irrigazione;
f)
le variazioni, previo parere del Collegio dei revisori, da apportare
nell'ambito del bilancio preventivo, al fine di adeguare le previsioni di spesa
alle effettive esigenze finanziarie di gestione.
2.
La commissione tecnico-scientifica esprime il proprio parere sugli atti che
l'amministratore unico le sottopone. Può, inoltre, proporre a quest'ultimo
programmi e progetti per l'attività dell'Agenzia (7).
3.
Salvo un termine maggiore stabilito dall'amministratore unico, la commissione
tecnico scientifica deve esprimere i propri documentati pareri entro quindici
giorni dalla trasmissione degli atti.
Trascorso
tale termine l'amministratore unico procede comunque all'adozione degli atti di
competenza (8).
(7)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
21
Commissione
tecnico-scientifica. Composizione e funzionamento.
1.
La Commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale è composta dai
seguenti membri:
a)
un docente di scienze agrarie scelto su una terna designata dall'Università
degli studi di Perugia;
b)
un docente ricercatore in scienze agrarie ed economiche scelto su una terna
designata dal Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
c)
tre rappresentanti, designati in ragione di uno per ciascuna delle
Organizzazioni professionali autonome agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
d)
due rappresentanti delle Organizzazioni cooperative agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale.
2.
Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica si applicano le
disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.
3.
La Commissione tecnico-scientifica nella sua prima adunanza, elegge nel proprio
seno il presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni e alla
organizzazione dell'attività.
4.
I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la
presenza di almeno 4 dei componenti.
5.
Dei pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica è redatto apposito
verbale dalla segreteria all'uopo strutturata, da conservare agli atti
dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'Agenzia si deve comunque far
riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione
tecnico-scientifica.
6.
La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
7.
Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l'Amministratore unico
dell'Agenzia o un funzionario delegato, esperto degli argomenti in discussione.
Art.
22
Indennità.
1.
Ai componenti degli organi dell'Agenzia, nonché ai componenti della Commissione
tecnico-scientifica spettano, con oneri a carico del bilancio della stessa, le
indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge:
a)
all'Amministratore unico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella
di consigliere regionale.
L'amministratore
unico dispone di una vettura di servizio per gli spostamenti dalla sede
dell'Agenzia, connessi con l'espletamento del proprio mandato (9).
L'amministratore
unico ha, inoltre, la facoltà di utilizzare un fondo per spese di
rappresentanza non superiore all'importo di lire 5.000.000 l'anno (10).
All'amministratore
unico è corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento del suo mandato,
il trattamento di missione dei dirigenti della Regione (11);
b)
al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso nei limiti delle
tariffe dei revisori contabili fissato dalla Giunta regionale. Agli altri
componenti del Collegio spetta un compenso pari al 70% di quello attribuito al
Presidente. Il compenso viene determinato all'inizio di ogni quinquennio con lo
stesso decreto di nomina.
2.
Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica è corrisposta, per ogni
giornata di seduta cui partecipino, una indennità di presenza di importo pari a
lire 250.000 al lordo delle ritenute di legge, fino ad un tetto massimo di 50
sedute annuali.
3.
Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, residenti fuori del
territorio comunale sede dell'Agenzia, compete il rimborso delle spese,
documentate mediante fattura o ricevuta fiscale per il vitto e il pernottamento
in albergo; compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e
con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti
regionali con qualifica di dirigente. Al presidente della Commissione
tecnico-scientifica spetta inoltre una indennità annua pari al 50% di quella
mensile prevista per l'Amministratore unico.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di
insediamento di ciascun organo dell'Agenzia.
(9)
Periodo aggiunto dall'art 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
(10)
Periodo aggiunto dall'art 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
(11)
Periodo aggiunto dall'art 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
23
Controllo
sugli atti fondamentali dell'Agenzia.
1.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati con le modalità
previste dall'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23; i programmi,
le variazioni di bilancio, i regolamenti e loro modificazioni sono approvati
dal Consiglio regionale con atto amministrativo non soggetto a controllo.
2.
Gli atti relativi alle formalità di cui all'art. 32 sono approvati dalla Giunta
regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3.
Sono approvati dalla Giunta regionale gli atti dell'Agenzia concernenti:
a)
programma annuale delle attività;
b)
le variazioni al bilancio relative alla iscrizione o alle modifiche di
stanziamenti correlati con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e
l'impiego del fondo di riserva;
c)
l'assunzione di quote di partecipazione a società, previo parere della competente
Commissione consiliare permanente;
d)
i contratti di tesoreria;
e)
l'acquisto o l'alienazione di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito;
f)
le locazioni di durata ultranovennale;
g)
le convenzioni e le transazioni che comportino una spesa superiore a lire
trenta milioni (12);
h)
gli incarichi di progettazione e consulenza.
4.
Le deliberazioni di cui al comma 3 diventano esecutive se, entro venti giorni
dal ricevimento dei relativi processi verbali, la Giunta regionale non ne
dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità,
ovvero il rinvio per il riesame.
5.
Il termine di venti giorni di cui al comma 4 rimane sospeso, per una sola
volta, se la Giunta regionale formula richiesta di riesame o di elementi
integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diventa esecutivo se, entro venti
giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Agenzia, la Giunta regionale non ne
pronuncia l'annullamento o ne dispone la approvazione.
6.
Se, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione di
richiesta di riesame o di elementi integrativi di giudizio, l'Agenzia non si
determina in merito, l'atto si intende decaduto.
7.
Le deliberazioni sono inviate per il controllo in duplice copia autentica,
entro dieci giorni dalla loro adozione.
8.
I provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale adottati in sede di
controllo sono definitivi.
(12)
Lettera così modificata dall'art. 7, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
23-bis
Risultanza
dell'attività dell'Agenzia.
1.
Per la verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia è istituita una
conferenza alla quale partecipano l'assessore regionale dell'Area agricoltura e
foreste, i dirigenti di quest'ultima preposti al controllo dell'Agenzia stessa
e l'amministratore unico. La conferenza ha cadenza semestrale, dell'esito della
stessa
viene fornita comunicazione alla competente commissione consiliare (13).
(13)
Articolo così inserito dall'art. 8, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
24
Sospensione
dei termini per l'esercizio di controllo.
1.
I termini per l'esercizio del controllo sugli atti della Agenzia possono essere
sospesi ai sensi ed in conformità di quanto stabilito dall'art. 9 della legge
regionale 25 novembre 1986, n. 44.
Art.
25
Controllo
ispettivo e sostitutivo.
1.
La Giunta regionale può disporre controlli per accertare il regolare
funzionamento dell'Agenzia.
2.
Nell'ipotesi di mancata adozione tempestiva di atti dovuti, la Giunta regionale
dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale
provvedere, di commissari «ad acta».
3.
Qualora nella gestione della Agenzia siano accertate inefficienze
amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di
disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero
di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta
regionale, il Presidente della Giunta regionale dispone lo scioglimento degli
organi dell'Agenzia e la nomina di un Commissario straordinario.
4.
Il Commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'Agenzia ed
il compimento di atti dovuti fino all'insediamento dei nuovi organi.
Art.
26
Esercizio
finanziario - Bilancio - Contabilità.
1.
La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che
regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale
della Regione.
2.
Il bilancio di previsione dell'Agenzia è approvato dalla Regione con il
procedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
3.
Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al
Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della
Regione (14).
4.
Nelle more per l'approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia è
autorizzata all'esercizio provvisorio, con le modalità e nei limiti stabiliti
dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.
(14)
Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 9 giugno 1998, n. 19.
Art.
27
Servizio
di tesoreria.
1.
Il Servizio di tesoreria della Agenzia è affidato all'Istituto di credito
incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a
questa praticate.
Art.
28
Patrimonio.
1.
L'Agenzia ha un proprio patrimonio determinato, in via di prima costituzione,
dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2.
Il patrimonio, che forma oggetto di apposito inventario, può essere incrementato
da ulteriori acquisizioni.
Art.
29
Finanziamenti.
1.
Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:
a)
il contributo annuale della Regione nelle spese di gestione;
b)
i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e da persone fisiche
o giuridiche private;
c)
i proventi dei servizi e delle attività;
d)
le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali,
regionali e comunitari;
e)
ulteriori entrate eventuali.
2.
Il contributo annuale alle spese di gestione è determinato dalla Regione con
legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Esso può
essere ripartito in più rate.
Art.
30
Programmazione.
1.
Nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 9, l'Agenzia opera sulla base
di programmi triennali ed annuali di attività coerenti con il programma
regionale di sviluppo e le relative risorse economiche.
2.
Il programma triennale di attività indica le linee generali e gli obiettivi da
perseguire nel periodo considerato e individua gli strumenti necessari allo
svolgimento dell'attività dell'Agenzia.
3.
Il programma triennale è attuato mediante programmi annuali, da approvare
congiuntamente al bilancio preventivo di riferimento.
4.
Il programma annuale individua le attività da svolgere nell'anno di
riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i
beneficiari, le previsioni di spesa ed i mezzi per attuarle, nonché gli
strumenti per la verifica dei risultati.
5.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale indica all'Amministratore
unico le linee in ordine alla redazione della proposta di programma annuale o
triennale di attività.
6.
Le proposte di programma sono trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno alla
Giunta regionale, che le sottopone all'approvazione del Consiglio regionale
contestualmente al bilancio preventivo dell'Agenzia.
7.
La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno rimette al Consiglio la
relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Agenzia e dei risultati
conseguiti nell'anno precedente.
8.
Il Consiglio regionale può in ogni tempo, impartire direttive in ordine
all'attività dell'Agenzia. La Giunta regionale è responsabile del rispetto
delle direttive impartite.
9.
Eventuali modifiche sostanziali, dei programmi di attività che si rendessero
necessarie in corso di esecuzione sono approvate con le stesse modalità
previste per l'approvazione dei programmi.
Art.
31
Direttore
generale. Nomina - Attribuzioni.
1.
Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui alla presente legge, è prevista la
funzione di Direttore generale dell'Agenzia.
2.
Il Direttore generale è nominato con provvedimento motivato dall'Amministratore
unico dell'Agenzia tra persone dotate di professionalità adeguate alle funzioni
da svolgere, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente nei
ruoli dell'Amministrazione regionale o con qualifica dirigenziale equiparata
presso altri enti pubblici o Aziende private e con esperienza acquisita per
almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.
3.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di
natura privatistica a tempo determinato, della durata massima di anni 4,
rinnovabile per due volte.
4.
Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta
regionale ed ha come base il trattamento economico dei dirigenti regionali con
funzioni di coordinamento.
5.
Per i dipendenti della Regione e degli Enti regionali la nomina a Direttore
generale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata
dell'incarico.
6.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Direttore generale può essere
sostituito con provvedimento dell'Amministratore unico da un dirigente della
qualifica più elevata in servizio nell'Agenzia.
7.
Salve le attribuzioni devolute all'Amministratore unico e quelle di competenza
dei dirigenti dell'Agenzia, spetta al Direttore generale l'esercizio delle
funzioni ad esso direttamente attribuite dalla presente legge ed in particolare:
a)
coadiuvare l'Amministratore unico nello svolgimento dell'azione amministrativa
e proporre l'adozione di provvedimenti di competenza dello stesso;
b)
esprimere parere di legittimità sui provvedimenti adottati dall'Amministratore
unico e sottoscrivere le deliberazioni adottate;
c)
predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo
e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d)
sovraintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;
e)
vigilare sulla istruttoria delle deliberazioni, sulla esecuzione delle stesse e
sulla attuazione delle direttive e dei programmi esecutivi;
f)
sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne
l'attività; disporre sentiti i dirigenti interessati l'assegnazione del
personale ai singoli uffici nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g)
esercitare ogni altro compito delegatogli dall'Amministratore unico.
8.
Il Direttore generale, nei casi di temporanea assenza o altro legittimo
impedimento sostituisce l'Amministratore unico nel compimento degli atti di
ordinaria amministrazione urgenti e indifferibili (15).
(15)
Per la soppressione della figura del Direttore generale di cui al presente
articolo, vedi l'art. 10, L.R. 10 giugno 1998, n. 19.
Art.
32
Personale
dell'Agenzia. Struttura operativa.
1.
L'organizzazione degli Uffici e la dotazione organica dell'Agenzia sono
disciplinati con provvedimento dalla Giunta regionale su proposta dell'Amministratore
unico, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi
generali, dei criteri e delle procedure, stabiliti dagli articoli 5 e 30 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Con il medesimo provvedimento sono determinati il contingente globale ed i
contingenti della qualifica dirigenziale e delle qualifiche non dirigenziali
con i relativi profili professionali.
3.
La Giunta regionale, d'intesa con l'Amministratore unico, provvede
all'assegnazione del personale all'Agenzia, nei limiti dei posti previsti e
sulla base della corrispondenza della qualifica e del profilo professionale
posseduti.
4.
Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato all'Agenzia, fatto salvo
per quanto previsto per il Direttore generale, è regolato nel rispetto
dell'art. 6, dalla normativa vigente per il personale regionale.
5.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, l'Amministratore unico
provvede, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, a formulare la proposta
di cui al comma 1 relativa alla dotazione organica e alla definizione degli
uffici dell'Agenzia, previa verifica dei carichi di lavoro con la metodologia e
le procedure previste dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
6.
Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale dispone
assegnazioni provvisorie di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma
4, per consentire il temporaneo funzionamento dell'Agenzia secondo le necessità
individuate dall'Amministratore unico.
Art.
33
Norma
finanziaria.
1.
Con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione
dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue
di cui al precedente art. 7, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale
disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.
2.
A carico del bilancio regionale per l'esercizio corrente sono autorizzate le
seguenti spese:
a)
L. 2.200.000.000 per le competenze al personale dell'E.S.A.U. che verrà
trasferito nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 6 della presente legge, con
imputazione quanto a L. 1.400.000.000 sul cap. 280 e quanto a L. 800.000.000
sul cap. 281 del bilancio 1994;
b)
L. 300.000.000 quale contributo regionale per l'attività istituzionale
dell'A.R.U.S.I.A. con imputazione al cap. 7819 di nuova istituzione, voce 2480
denominato: «Spese per il finanziamento dell'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura - A.R.U.S.I.A.».
3.
All'onere complessivo di L. 2.500.000.000 si farà fronte mediante utilizzo di
pari disponibilità esistente al cap. 7820/v.2480.
4. (16).
5.
Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui al precedente comma sarà
annualmente determinato con legge di bilancio entro i limiti dello stanziamento
indicato in corrispondenza del cap. 7820/v.2480, rif. pluriennale 2212012.
(16)
Il comma che si omette apporta modifiche al bilancio di previsione per il 1994,
approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.
Tabella
A (3° comma art. 6) (17)
Dotazione
organica del ruolo regionale [*](Tab. E legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1)-
dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate94- dirigente di
strutture di I livello e qualifiche equiparate221- funzionario363- istruttore
direttivo493- istruttore446- collaboratore professionale202- esecutore288-
operatore122- ausiliario2- addetto alle pulizie--2.231
[*]
Comprese le dotazioni degli Enti dipendenti dalla Regione e i contingenti del
personale assegnato agli Enti locali o loro associazioni.
(17)
Tabella abrogata dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, limitatamente alla
dotazione organica della qualifica dirigenziale.