L.R. 2 dicembre 1994, n. 37 (1).

Finanziamento programma straordinario di investimenti della sanità - art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Variazioni al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1994 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 dicembre 1994, n. 55.

(2) Il bilancio di previsione per il 1994 è stato approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

 

Art. 1

Finanziamento programma di investimenti art. 20, L. 11 marzo 1988, n. 67.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di L. 6.104.000.000 con iscrizioni ai capitoli 7210, 7215, 7220, 7225, 7230, 7235 e 7240 del bilancio regionale per il finanziamento della quota a carico della Regione, nei limiti del 5% dell'importo ammissibile del Cipe.

2. All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con la variazione di bilancio disposta con la presente legge.

3. Al finanziamento della restante somma, pari al 95% della spesa ammissibile, si provvederà con mutui con onere a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1, art. 20, L. 11 marzo 1988, n. 67.

4. La Giunta regionale è autorizzata a norma dell'art. 28 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio sia nella competenza che nella cassa, ad avvenuta definitiva assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti di cui al precedente comma.

 

 

Art. 2

Variazioni al bilancio 1994.

 

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.

2. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella 2).

 

 

Art. 3

Variazioni alla tabella Q) allegata alla L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

1.  (3).

 

(3) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni ala tabella Q del bilancio di previsione per 1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

 

Art. 4

Autorizzazione alla stipula di mutui. Modifica art. 12, comma 1, della L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

1.  (4).

2. A norma dell'art. 17, della L.R. 21 giugno 1994, n. 18, l'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti con la presente legge in corrispondenza dei capitoli 7225 voce 8020 e 7235 voce 8020, per la parte finanziaria con ricorso a mutui passivi, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

 

Allegati (5)

 

 

 

(5) Gli allegati, che si omettono, contengono le tabelle di variazione del bilancio preventivo per il 1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.