L.R. 23 dicembre 1994, n. 40 (1).

Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1993 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1994, n. 58, supplemento straordinario n. 2.

(2) Il bilancio di previsione per il 1994 è stato approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

 

 

Art. 1

Saldo finanziario.

 

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, è accertato in lire 174.811.134.253 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1993. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

 

Art. 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1993, n. 5 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino

all'importo complessivo di lire 174.811.134.253 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1994 e con onere massimo di ammortamento di lire 2.000.000.000 per l'anno 1994 e di lire 25.000.000.000 dal 1995 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994/1996, del bilancio 1994 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 3

Fondi da reiscrivere.

 

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1993, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 439.962.929.065 (Tab. C).

 

 

Art. 4

Fondi perenti.

 

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1993 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1994 e di cui al precedente art. 3.

 

 

Art. 5

Variazioni di bilancio.

 

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 sono apportate le variazioni indicate alle Tabb. A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegati (3)

 

 

 

(3) Gli allegati, che si omettono, contengono variazioni ed assestamenti al bilancio di previsione per il 1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.