L.R.
23 dicembre 1994, n. 40 (1).
Artt.
27 e 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1993 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1994, n. 58, supplemento straordinario
n. 2.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1994 è stato approvato con L.R. 21 giugno
1994, n. 18.
Art.
1
Saldo
finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge regionale di contabilità, è accertato in lire 174.811.134.253 il
saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1993. Alla
sua copertura si provvede con la presente legge.
Art.
2
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo -
determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 11 della
legge regionale 21 luglio 1993, n. 5 - la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino
all'importo
complessivo di lire 174.811.134.253 per una durata massima di anni 15 a
decorrere dal 1994 e con onere massimo di ammortamento di lire 2.000.000.000
per l'anno 1994 e di lire 25.000.000.000 dal 1995 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli
stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio
pluriennale 1994/1996, del bilancio 1994 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella E) allegata alla presente legge.
Art.
3
Fondi
da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale
per l'anno 1994 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati
con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine
dell'esercizio 1993, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità e successive modificazioni
ed integrazioni, è accertato in lire 439.962.929.065 (Tab. C).
Art.
4
Fondi
perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità, è approvata la Tabella D) allegata
alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione
amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1993 e
precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1994 e di
cui al precedente art. 3.
Art.
5
Variazioni
di bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e al bilancio
pluriennale 1994/1996 sono apportate le variazioni indicate alle Tabb. A) e B)
allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono rinnovate
le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi
regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in corrispondenza di
ciascun capitolo.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(3)
(3)
Gli allegati, che si omettono, contengono variazioni ed assestamenti al
bilancio di previsione per il 1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.