L.R.
27 gennaio 1995, n. 2 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione
della S.p.A. denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell'Umbria - e della L.R. 15 novembre 1973, n. 40 - Società
regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria -
Contributi
della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.
(1)Pubblicata
nel B.U. Umbria 1° febbraio 1995, n. 6.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.
Art.
2
1. (3).
(3)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.
Art.
2-bis
1.
L'atto del Consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere,
con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la Giunta regionale deve
seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse
in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi
vengono emanati su proposta della Giunta regionale.
2.
Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale definisce i programmi e le
attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che
debbono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle
risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla
prima annualità nonché delle modalità di controllo.
3.
L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e
l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità
di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.
4.
La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto
della Delib.C.R. 2 giugno 1997, n. 358, con l'incarico di diffondere
l'innovazione tecnologica, un contributo annuale da erogare sulla base di un
budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono
coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle
convenzioni di cui al comma 2 (4).
(4)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 giugno 1999, n. 12.
Art.
2-ter
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e
di quelli convenzionati (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 giugno 1999, n. 12.
Art.
2-quater
1.
Al comma 8 dell'art. 3, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14, così come modificato
dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2, è abrogata l'ultima frase da «tale
utilizzo» a «medesimi». Il bilancio di Sviluppumbria deve rispettare i principi
di cui alla Delib.C.R. 2 giugno 1997, n. 358 (6).
(6)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 giugno 1999, n. 12.
Art.
3
1. (7).
2.
Alla lettera d) dell'art. 4 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14, tra le parole
«nel Collegio sindacale» e «proporzionale alla quota» è inserita la parola «di
norma»; alla fine della stessa lettera d) aggiungere: «Il Consiglio di
amministrazione della Società valuterà di volta in volta l'opportunità di
essere rappresentato nei Consigli di amministrazione delle società
partecipate».
3. (8).
(7)
Sostituisce la lettera b) dell'art. 4, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.
(8)
Aggiunge le lettere e), f) e g) all'art. 4, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.
Art.
4
1.
All'art. 6 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14, le parole «che lo sottopone
all'esame del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «che lo
invia per conoscenza al Consiglio regionale».
Art.
5
Abrogazioni.
1.
L'art. 2 della L.R. 15 novembre 1973, n. 40 («Società regionale per la
promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per
il finanziamento dei programmi di attività della Società»), è abrogato.