L.R. 14 febbraio 1995, n. 6 (1).

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 febbraio 1995, n. 9.

 

Legge modificata con L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

 

 

Art. 1

Ristrutturazione.

 

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

 

 

Art. 2

Statuto.

 

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni in materia statutaria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea dell'Istituto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

 

 

Art. 3

Soci.

 

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di «soci istituzionali», agli altri quella di «soci ordinari».

 

 

Art. 4

Organi.

 

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 5

L'Assemblea.

 

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

2. Spetta all'Assemblea:

a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;

b) approvare i bilanci preventivi consuntivi;

c) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;

e) nominare il Comitato scientifico;

f) approvare i regolamenti;

g) deliberare in materia statutaria.

 

 

Art. 6

Consiglio d'amministrazione.

 

1. Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

3. Spetta al Consiglio d'amministrazione la gestione dell'Istituto, con riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.

 

 

Art. 7

Comitato scientifico.

 

1. Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea la nomina del Comitato scientifico, composto dal Presidente dell'istituto e da quattro membri scelti tra studiosi di chiara fama nelle scienze storiche e sociali.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico è organo di consulenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, in ordine alla definizione e attuazione del programma di attività, allo svolgimento di manifestazioni e ad ogni altra iniziativa dell'Istituto.

4. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione di iniziative, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e la stipula di convenzioni e accordi con altri enti od organismi.

5. I membri del Comitato scientifico possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto programmi ed iniziative, con diritto di parola.

6. Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

7. Il compenso per i membri del Comitato scientifico è determinato dal Consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 8

Presidente e Vicepresidente.

 

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dai Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio d'amministrazione e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.

 

 

Art. 9

Collegio dei revisori.

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio regionale.

3. I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Istituto.

4. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

 

 

Art. 10

Controllo.

 

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'Istituto:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) i regolamenti;

c) l'affidamento del servizio di tesoreria;

d) l'alienazione e l'acquisto di immobili;

e) l'assunzione di prestiti e di mutui;

f) le spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

3. La esecutività è sospesa, per una sola volta, se nel termine di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale caso la deliberazione diventa esecutiva se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da parte dell'Istituto o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

 

 

Art. 11

Contabilità.

 

1. Il bilancio dell'Istituto deve perseguire il pareggio finanziario.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo annuale.

3. Il bilancio preventivo è deliberato dall'Assemblea dei soci e trasmesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito.

4. La contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto sono disciplinate con apposito regolamento, da adottare in armonia con i principi desumibili dalla legislazione regionale vigente in materia.

 

 

Art. 12

Entrate.

 

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate dal Consiglio d'amministrazione e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

 

 

Art. 13

Struttura.

 

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

 

 

Art. 14

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto.

 

1. La Regione dell'Umbria concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto:

a) con l'assegnazione del personale necessario al funzionamento della struttura di cui all'art. 13;

b) con la messa a disposizione di locali per la sede, di arredi ed attrezzature;

c) con un contributo annuale alle spese di funzionamento.

 

 

Art. 15

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui alla lettera c), dell'art. 14 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1995, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 81.000.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con lo stanziamento già previsto per detto anno all'esistente capitolo 800, rif. bilancio pluriennale 1092031.

3. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 16

Norma transitoria.

 

1. Fino alla costituzione dei nuovi organi sono prorogati quelli in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La proroga di cui al comma 1 ha la durata massima di 60 giorni, trascorsi i quali gli organi decadono;

gli atti da essi eventualmente adottati dopo tale data sono nulli.

3. Durante il periodo di proroga gli organi possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che gli organi siano stati ricostituiti, provvede a tal fine il Presidente della Giunta regionale entro il termine di 15 giorni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea dell'Istituto ristrutturato è convocata dal Presidente uscente. Essa provvede, nella prima seduta, all'adozione dello statuto, da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione, ed all'elezione dei componenti gli organi.

 

 

Art. 17

Abrogazione.

 

1. Sono abrogate la legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 e la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.