L.R.
3 marzo 1995, n. 9 (1).
Tutela
dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 marzo 1995, n. 13, S.O., n. 1.
Art.
1
Principi
generali.
1.
La Regione dell'Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo
quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio
ambientale.
2.
A tal fine l'intero territorio regionale urbano ed extraurbano è considerato
unitariamente quale oggetto di interventi finalizzati da realizzarsi mediante
gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore
concernenti la tutela e la valorizzazione ambientale, i piani di settore ad iniziativa
della Regione e degli altri Enti territoriali, in relazione alle rispettive
competenze.
3.
Gli strumenti e le azioni di cui al comma precedente si integrano con quelli
previsti dalle leggi statali e regionali, volte alla protezione dei beni archeologici,
artistici e paesaggistici, nonché da quelle settoriali e strumentali di
protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna.
Art.
2
Modalità
di attuazione.
1.
Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce
in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende,
operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province,
i Comuni le Comunità montane e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche
mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli
d'intesa.
2.
Le azioni di cui al comma precedente si sostanziano in particolare attraverso
indagini, studi ed approfondimenti scientifici; attività di formazione ed
informazione; interventi di prevenzione, vigilanza, risanamento e recupero di
situazioni di degrado; gestione ed ordinata manutenzione delle aree pubbliche e
di quelle di interesse naturalistico, paesistico, storico, artistico, turistico
e agricolo di pregio; qualificazione dell'ambiente urbano e dell'arredo;
profili sanzionatori riferibili alle azioni di tutela.
Art.
3
Programma
generale regionale.
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il «Programma generale
regionale di tutela e valorizzazione ambientale», illustrante le iniziative di
cui al precedente articolo, i modi, i tempi delle relative attuazioni, i
soggetti interessati e le azioni di rispettiva competenza, i costi necessari e
le risorse per farvi fronte.
2.
Il Programma generale regionale è presentato in via ordinaria al Consiglio
regionale nello stesso termine di adozione del Piano regionale ambientale, in
applicazione della legge 28 agosto 1989, n. 305 e relative disposizioni attuative.
3.
Il Programma generale regionale ha una durata di tre anni ed è suscettibile di
revisione annuale, per consentire il suo adeguamento ad eventuali modifiche ed
integrazioni normative, ovvero per favorire migliori opportunità di
coordinamento, di raccordo e di cooperazione con i soggetti di cui all'art. 2.
4.
Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano urbanistico
territoriale ed al Piano regionale di sviluppo.
Art.
4
Obiettivi
specifici.
1.
La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo
III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8
giugno 1990, n. 142, nonché delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 ed alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in
materia di Aree naturali protette regionali e locali e di governo del
territorio.
2.
La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e
ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio
per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la
qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.
3.
La Regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree protette
interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e del comma
4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per
la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel
suo territorio, così come disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge.
4.
Nell'ambito del «Programma generale regionale di tutela e valorizzazione
ambientale» è inserito un apposito titolo, riferito al «Piano regionale delle
Aree naturali protette», di cui al successivo art. 5, che costituisce il documento
di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da
destinare a protezione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Art.
5
Piano
regionale delle Aree naturali protette.
1.
La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico
territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che
costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente
articolo. Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le
indicazioni delle comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato,
dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del
mondo agricolo, nonché di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali
(2).
2.
Il piano individua in particolare:
a)
gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a
protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione
degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
degli ambiti di protezione sul territorio;
b)
i criteri relativi alla individuazione o costituzione del soggetto gestore di
ogni singola area protetta, in base alle specifiche esigenze di aggregazione
territoriale, e conseguentemente del soggetto cui compete la redazione del
piano di conservazione e sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo
regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle
attività compatibili;
c)
i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui alla precedente
lettera b), per le modalità di gestione delle aree protette e per la disciplina
regolamentare delle attività consentite.
3.
Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione
delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, è approvato dal Consiglio
regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali
protette.
4.
Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse
locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le
Comunità montane competenti, hanno deliberato di istituire Aree naturali
protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro
interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel
piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse
provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a
valutazione di merito della proposta pervenuta.
5.
Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per consentire il suo
adeguamento alla istituzione delle Aree naturali protette di interesse
regionale e locale e per recepire le proposte di modifica e di integrazione,
ivi comprese quelle conseguenti alla istituzione di aree protette nazionali o
interregionali incidenti sul territorio dell'Umbria.
6.
Fino alla istituzione con legge regionale di cui all'art. 7, delle Aree
naturali protette previste dal piano regionale, all'interno delle aree stesse
sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente
naturale esistente, o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di aree
di valenza regionale, purché gli stessi interventi vengano autorizzati ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
(2)
Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 97, L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Art.
6
Gestione
del Piano regionale.
1.
La Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano regionale
delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui
concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.
2.
Il programma di cui al comma precedente è approvato annualmente dalla Giunta
regionale in concomitanza con la proposta di bilancio regionale ed è volto a
valorizzare le aree protette previste attraverso interventi coordinati e
compatibili di sviluppo delle attività agricole, produttive, scientifiche,
didattiche, culturali, ricreative e turistiche.
3.
Il programma provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e
private ed in particolare all'attuazione della disposizione di cui all'art 7
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4.
La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento, stabilisce il marchio del sistema delle Aree naturali protette
regionali e locali e le modalità della sua utilizzazione ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del piano.
5.
La Giunta regionale si avvale del Comitato consultivo regionale per il
territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, quale organismo
tecnico di supporto alla politica delle Aree naturali protette.
Art.
7
Istituzione
dell'Area naturale protetta.
1.
Le Aree naturali protette previste dal piano di cui al precedente art. 5 sono
istituite con legge regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano
stesso. La legge regionale:
a)
definisce la perimetrazione provvisoria, su cartografia a scala 1:25000, e
suddivide il territorio dell'Area naturale protetta in zona 1 «Ambito interno
in cui è prevalente la protezione ambientale» e zona 2 «Ambito periferico e
antropizzato», ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al
successivo art. 10;
b)
individua il soggetto cui affidare la gestione dell'Area naturale protetta in
relazione alla peculiarità della stessa;
c)
definisce la perimetrazione provvisoria della eventuale istituzione dell'area
contigua, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, individuando
le attività e le relative misure di disciplina per cui l'area contigua viene
istituita. La Regione, d'intesa con il soggetto gestore di cui al secondo comma
dell'art. 32 precitato, delibera la confinazione definitiva dell'area contigua
stessa;
d)
indica gli elementi del piano per l'Area naturale protetta, di cui al
successivo art. 12;
e)
indica i principi regolamentari applicabili alle Aree naturali protette
regionali, definendoli in conformità a quelli di cui all'art. 11, commi 1, 2,
3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in modo da assicurare uniformità
normativa al regime generale delle aree stesse e graduazione della loro
applicazione in relazione alla specificità del territorio tutelato ed alla
zonizzazione allo stesso applicata.
Art.
8
Individuazione
del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.
1.
L'individuazione del soggetto di cui al comma 1, punto b) dell'art. 7 viene
effettuata, nel rispetto dell'art. 22, comma 1, punto e) e dell'art. 23 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, tra:
-
Ente territoriale già istituito;
-
Consorzio obbligatorio tra enti locali o organismi associativi ai sensi
dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-
Ente strumentale, il cui ordinamento è stabilito dalla legge istitutiva
dell'Area naturale protetta;
-
Comunioni familiari montane, singole o associate.
2.
Nell'ipotesi di Consorzio o Ente strumentale, rispettivamente lo statuto e la
norma regolamentare stabiliscono che la Università o Comunanza agraria, i cui
beni agro-silvo-pastorali inseriti nel perimetro dell'Area naturale protetta
siano i più estesi, ha diritto di partecipare al Consorzio, o è membro di
diritto dell'Ente.
3.
Il Comune membro del Consorzio o dell'Ente strumentale può delegare, nel
rispetto dello statuto e del regolamento, le relative funzioni ad un Consiglio
circoscrizionale esercitante competenze nel territorio compreso nell'Area
naturale protetta, purché lo stesso Consiglio circoscrizionale sia stato
costituito ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
Art.
9
Comunità
dell'Area naturale protetta.
1.
La Comunità dell'Area naturale protetta è organo consultivo e propositivo nei
confronti del soggetto gestore.
2.
La Comunità dell'Area naturale protetta è costituita dai sindaci dei Comuni,
dai presidenti delle Comunità montane e delle Comunioni familiari montane, nei
cui territori sono comprese le aree protette, o da loro delegati; da un
rappresentante di ciascuna delle associazioni ambientaliste più rappresentative
operanti sul territorio, individuate con deliberazione della Giunta regionale;
da un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie, pesca sportive e
sportive riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio, nonché da
un rappresentante delle Pro-loco presenti nel territorio medesimo, individuate
con deliberazione della Giunta regionale da un rappresentante di ciascuna delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative,
individuate con deliberazione della Giunta regionale; da un rappresentante di
ciascuna delle associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi più
rappresentative, nonché degli imprenditori agricoli e diretto coltivatori,
individuate con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area
naturale protetta, provvede all'insediamento della Comunità dell'Area stessa,
che procede alla elezione del presidente e del vice presidente (3).
3.
La Comunità dell'Area naturale protetta esprime pareri obbligatori:
a)
sul piano dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12;
b)
sul regolamento dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 14;
c)
sul bilancio e conto consuntivo del soggetto gestore;
d)
su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del soggetto gestore.
I
pareri che precedono sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine gli stessi si intendono favorevoli. Eventuali delibere
difformi dai pareri obbligatori devono essere motivate.
4.
Entro sessanta giorni dall'insediamento la Comunità adotta il proprio
regolamento.
(3)
Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
10
Misure
di salvaguardia.
1.
Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino
allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte
salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le
disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla
ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto
e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi,
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2.
L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque
vietati su tutto il territorio perimetrato:
-
l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-
il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade
statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;
-
l'apertura di nuove cave;
-
la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per
l'attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;
-
la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto
a);
-
l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari della segnaletica stradale e
di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come
zona 1, ad esclusione dei centri abitati.
4.
Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono
sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:
-
le proposte di variante agli strumenti urbanistici;
-
le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero
ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;
-
i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le
aviosuperfici;
-
le opere fluviali;
-
le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti,
depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
-
le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;
-
i piani forestali e le nuove piste forestali;
-
le discariche;
-
i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.
5.
Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta
regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area
considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e
coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di
salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa
l'Area naturale protetta.
Art.
11
Organizzazione
amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.
1.
Nella ipotesi in cui il soggetto gestore sia costituito da un ente
territoriale, il medesimo disciplina con apposito atto regolamentare le
modalità di gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla formazione
degli atti decisionali ed alla partecipazione degli altri enti territoriali,
aventi competenza sull'area stessa, alla costituzione e forme di rapporto con
la Comunità dell'Area naturale protetta, in relazione all'assunzione degli atti
di pianificazione fondamentale. In tal caso il regime dei controlli è quello
proprio dell'ente cui è affidata la gestione, esercitato dalla sezione
territoriale competente dell'organo regionale di controllo e dal Collegio dei
revisori designato dall'ente, relativamente alle funzioni di revisione
contabile.
2.
Nella ipotesi in cui il soggetto gestore dell'Area naturale protetta sia di
nuova istituzione, così come individuato dalla legge regionale istitutiva
dell'Area stessa, il medesimo si costituisce obbligatoriamente entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della legge regionale. Entro i successivi centoventi
giorni lo statuto è approvato dalla provincia. Lo statuto stabilisce gli
organi, i loro poteri, la loro modalità di funzionamento, la costituzione e le
forme di rapporto con la Comunità dell'Area naturale protetta, le forme di
pubblicazione degli atti e di partecipazione generale delle popolazioni. In tal
caso il regime dei controlli sugli atti è quello proprio degli enti
territoriali ed è esercitato dal Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali e la revisione contabile sul bilancio del soggetto gestore è
esercitata da un Collegio dei revisori dei conti, costituito nel rispetto della
prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (4).
3.
Le attività svolte dai rappresentanti di Enti locali territoriali e delle
Comunioni familiari montane all'interno del soggetto gestore dell'Area naturale
protetta non comportano indennità di carica o di partecipazione, in quanto
insite nelle rispettive funzioni, salvo il rimborso delle eventuali spese di
viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso
ente.
4.
Le funzioni esercitate nell'ambito della Comunità dell'Area naturale protetta
da tutti i soggetti membri della stessa non comportano indennità di carico o di
partecipazione, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre
spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.
(4)
Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
12
Piano
dell'Area naturale protetta.
1.
Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore
assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti
all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa
assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente
interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta.
2.
Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale
protetta, ove si tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua
costituzione in forza della legge regionale istitutiva dell'Area naturale
protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione.
3.
Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle
valenze ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a
quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:
-
zona A «Riserve integrali» - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella
sua integrità;
-
zona B «Riserve generali orientate» - nelle quali è vietato costruire nuove
opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del
territorio. Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti
previsti dall'art. 8 comma 2 ovvero dall'art. 14 della legge regionale 2
settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai
sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali,
ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle
risorse naturali ivi comprese le opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate
dall'Ente gestore;
-
zona C «Aree di protezione» - nelle quali possono continuare, secondo gli usi
tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività
agro-silvo-pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre
attività produttive e di servizio esistenti e sono incoraggiati la produzione
artigianale di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono
ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano regolatore
vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 nonché
quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.
31 della legge 5 agosto
1978,
n. 457;
-
zona D «Aree di promozione economica e sociale» - facenti parte del medesimo
ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e
nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale
protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al
miglioramento
della vita socio-culturale delle collettività locali ed alla fruizione del
parco da parte dei visitatori.
4.
Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di
espansione previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole
pregiate all'interno della zona D destinata alla promozione economica e
sociale.
5.
Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1, è
depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e
chiunque, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può
presentare osservazioni ed opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni,
indirizzate al soggetto gestore, sono depositate in copia ed a cura dell'ente
stesso, presso la segreteria del Comune interessato e chiunque può prenderne
visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, chiunque ne
abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve replica. Sulle
osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore, che
trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i
pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle
deliberazioni stesse al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni
ed opposizioni al piano non comporta la ripubblicazione dello stesso.
6.
Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla provincia, in via
definitiva, previo parere del Comitato consultivo regionale per il territorio
(5).
7.
Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica
della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in
ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata
con legge regionale.
8.
Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto
gestore o su proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di
aggiornamento almeno ogni tre anni. L'istanza di un Comune di modifica del
piano
regolatore all'interno dell'Area naturale protetta è sottoposto al parere del
soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni e trascorso
inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi come positivo. La
procedura d'esame avviene in base alle norme urbanistiche vigenti e la
deliberazione della Giunta regionale, che accoglie la variante urbanistica
modificativa del piano regolatore, modifica contemporaneamente anche il piano
dell'Area naturale protetta.
9.
Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica,
modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso
di contrasto.
10.
Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico
interesse, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso
previsti.
11.
Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale dell'Umbria ed è
immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei
privati.
(5)
Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
13
Piano
pluriennale economico e sociale.
1.
Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore
predispone il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere
della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti
al precedente art. 12, comma 5. Il piano pluriennale economico e sociale è
approvato dalla provincia insieme al piano per l'Area naturale protetta (6).
2.
Il piano pluriennale economico e sociale promuove iniziative coordinate ed
integrate tra quelle della Regione, dello Stato, della Unione Europea e degli
altri enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e
culturale della comunità residente.
3.
Per quanto riguarda il finanziamento del piano pluriennale economico e sociale
valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 25 e di cui all'art. 26 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e quelle stabilite all'art. 6 della presente
legge.
4.
La priorità nella concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati,
di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vincolante anche per
le Amministrazioni provinciali e per ogni altro ente pubblico locale, operante
nell'area considerata, in riferimento alle materie delegate e risorse
attribuite.
5.
Il piano pluriennale economico e sociale è modificabile annualmente con la
stessa procedura necessaria alla sua approvazione, anche separatamente dal
piano dell'Area naturale protetta ed è sottoposto ad esame di aggiornamento
obbligatorio ogni tre anni.
6.
Il piano pluriennale economico e sociale deve essere trasmesso alla Regione
entro il trenta settembre dell'anno in cui viene predisposto o modificato.
(6)
Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
14
Regolamento
dell'Area naturale protetta.
1.
I criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività
consentite, oltre a quanto stabilito con la presente legge, sono determinati
con il regolamento dell'area stessa dal soggetto gestore, di norma
contestualmente all'adozione del piano di cui al precedente art. 12 e comunque
non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2.
Il regolamento dell'Area naturale protetta e le relative modifiche sono adottati
con le stesse procedure del piano di cui al precedente art. 12 ed approvati in
via definitiva dalla provincia, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento (7).
3.
Il regolamento dell'Area naturale protetta è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria ed è immediatamente vincolante.
(7)
Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
15
Definizione
dell'applicabilità dei principi regolamentari.
1.
Il regolamento dell'Area naturale protetta, in funzione del diverso grado di
protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la
zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di
norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
2.
I divieti di attività di opere, elencati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente
tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili
con le norme del regolamento, così come disposto al comma 4 dell'art. 11 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3.
I divieti predetti vanno regolamentati in relazione alla specificità delle
singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e,
conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale
protetta ha suddiviso il territorio.
4.
Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2, in
relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe
regolamentari precitate, si stabilisce:
A)
i divieti richiamati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, si applicano tutti nelle zone A «Riserva integrale» ed in modo
inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi
al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l'attività
di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore;
B)
l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale
protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal
soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e
sorveglianza;
C)
le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali
tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'Area
naturale protetta, diverse dalla zona A «Riserva integrale»;
D)
l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione
di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe
per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero
ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività
scientifica. Le
attività
in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a
programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del
patrimonio storico e culturale;
E)
il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad
opera idraulica.
L'attingimento
per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto,
salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di
attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi
idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A «Riserva integrale», perché
modificativo dell'equilibrio idrogeochimico. È fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
F)
l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla
formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere
conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo
comma 6;
G)
il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A
«Riserva integrale»;
H)
il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A «Riserva integrale»
per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come
disciplinati al punto g), comma 1, dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»;
I)
il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A «Riserva
integrale». Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi
forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente
consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i
visitatori
delle
Aree naturali protette, le attività tradizionali di produzione di carbone, i
fuochi delle feste agricole e religiose e quelli in annesso alle abitazioni;
L)
il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del
parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A «Riserva integrale».
Nelle altre zone dell'Area naturale protetta devono essere regolamentati per
esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio
di altre attività;
M)
ferma restando l'integrità della conservazione della zona A «Riserva
integrale», nell'Area naturale protetta restano salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il
diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma del comma
5 del precitato art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5.
Ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento
alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero
della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
6.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai
sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Art.
16
Gestione
del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta.
1.
Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta attua il piano della stessa con
le risorse e secondo gli indirizzi del piano pluriennale economico e sociale,
affidando, di regola, la realizzazione e gestione degli interventi agli Enti
consorziati o ai membri dello stesso Ente.
2.
Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta ha potere di vigilanza generale
sull'attuazione del piano e sul rispetto del regolamento.
3.
Al fine di assicurare la prevalenza del piano dell'area naturale protetta
regionale sui piani paesistici sui piani territoriali ed urbanistici stabilita
dall'art. 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e recepita all'art. 12
comma 9 della precedente legge, le concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all'interno della Area stessa di competenza dei
Comuni, di altri Enti locali territoriali o di altre Autorità amministrative
sono rilasciate soltanto se conformi al piano dell'Area naturale ed al relativo
regolamento. L'Ente locale territoriale competente, ove sia il soggetto gestore
già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai
sensi dell'art. 8 comma 1 della presente legge, prima del rilascio delle
precitate concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al
piano dell'Area naturale protetta ed al relativo regolamento e dichiara
formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone
contestuale comunicazione al soggetto gestore. L'Ente locale territoriale
competente, ove non sia il soggetto gestore o membro del Consorzio di gestione
dell'Area naturale protetta, prima del rilascio delle precitate concessioni o
autorizzazioni deve acquisire dal soggetto gestore dell'Area stessa il
preventivo nulla-osta che è reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso
inutilmente tale termine, si intende come rilasciato.
4.
Il soggetto gestore può richiedere agli enti territoriali competenti copia
delle autorizzazioni e concessioni e prendere visione degli atti relativi, al
fine di esercitare il potere di vigilanza. In caso di rilevato contrasto della
autorizzazione o concessione rilasciata con il piano dell'Area naturale
protetta o con il regolamento, il soggetto gestore ne chiede l'annullamento
alla Giunta regionale che esercita tale potere conformemente a quanto disposto
all'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, così come modificato
dall'art. 13 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.
5.
Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio
volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 22 febbraio
1994, n. 4.
Art. 17
Aree contigue.
1.
Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all'art. 32
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non individuate e finalizzate nella
legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e
disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del
Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali
interessati.
2.
Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non
inferiore a 1:25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in
funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali
finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e
stabiliti i piani e i programmi regionali.
3.
Nei casi in cui è consentito l'esercizio della caccia riservato ai residenti,
ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la
stessa attività venatoria viene organizzata secondo quanto disposto dall'art.
14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
4.
Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta deve riservare nel bilancio
annuale una quota delle risorse proprie al finanziamento delle funzioni di
conservazione e sviluppo dei valori previsti nell'area contigua.
5.
Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita
la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa
priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Art.
18
Indennizzi.
1.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale
17 maggio 1994, n. 14, in riferimento ai danni provocati a tutte le attività
agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e compensi per effettivi danni
economici alle attività produttive, in conseguenza di iniziative del soggetto
gestore dell'Area naturale protetta, sono regolati con procedure stabilite dal
regolamento del piano dell'Area stessa, nei limiti dei fondi disponibili a tale
scopo e sulla base dei danni accertati dai tecnici all'uopo preposti.
2.
Il fondo, di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è
incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.
3.
Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, nonché i vincoli derivanti dall'applicazione della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, così come
espressamente prescritto dall'art. 16 della stessa.
4.
I procedimenti per gli indennizzi debbono essere definiti entro 120 giorni
dalla data della denuncia a seguito dell'accertamento del danno da parte del
soggetto gestore, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo.
Art.
19
Relazioni
annuali.
1.
Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta predispone, entro il 31 gennaio
di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, che evidenzi lo stato di
attuazione del piano di gestione.
2.
La relazione di cui al precedente comma 1 è inviata al Presidente della Giunta
regionale e, per conoscenza, agli Enti consorziati o membri del soggetto
gestore dell'Area naturale protetta. La Giunta regionale, sulla base delle
relazioni dei soggetti gestori, redige una relazione generale riassuntiva, che
illustra l'attività complessiva in materia di Aree naturali protette. La
relazione riassuntiva è inviata al Consiglio regionale entro il 31 marzo di
ogni anno ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
20
Norme
transitorie.
1.
Il piano del sistema parchi-ambiente dell'Umbria, approvato dal Consiglio
regionale con Delib.C.R. 12 marzo 1990, n. 1147 ed oggetto del D.P.G.R. 14
giugno 1990, n. 331, costituisce, in prima applicazione, così come modificato
ed integrato dalla presente legge, il piano regionale delle Aree naturali
protette, di cui all'art. 5.
2.
Le elaborazioni per i piani di conservazione e sviluppo, predisposte dagli enti
competenti ai sensi dell'art. 2 del precitato D.P.G.R. 14 giugno 1990, n. 331,
costituiscono elementi fondamentali del piano dell'Area naturale protetta e del
piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui agli articoli 12 e 13
della presente legge.
3.
In sede di prima applicazione il piano dell'Area naturale protetta può
individuare zone A «Riserve integrali» zone B «Riserve generali orientate»
esclusivamente all'interno della zona 1 «Ambito in cui è prevalente la
protezione ambientale», così come definita in sede di perimetrazione ai sensi
del precedente art. 7 e la perimetrazione della stessa zona 1 non può essere
modificata, così come consentito dal comma 7 del precedente art. 12.
Art.
21
Norma
di indirizzo e coordinamento.
1.
In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 2
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» il piano faunistico
venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali promuovono la
concentrazione delle oasi di protezione venatoria, delle zone di ripopolamento
e cattura e dei centri pubblici di riproduzione all'interno delle Aree naturali
protette, così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori
naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su
territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.
Art.
22
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogati:
-
l'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
-
l'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale
regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, così come
modificato dall'art. 15 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
-
l'inciso «promuovere la costituzione di parchi naturali ai sensi del precedente
art. 5», di cui al comma 1 dell'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del
Piano urbanistico territoriale regionale, così come modificato dagli articoli
15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.
Art.
23
Riclassificazione
di ambiti naturali.
1.
Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del
Piano urbanistico territoriale regionale, non istituiti come Aree naturali
protette di interesse nazionale, ovvero di interesse regionale o locale ai
sensi della presente legge, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6
delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, quali
aree di particolare interesse naturalistico e ambientale.
Art.
24
Vigilanza
e poteri sostitutivi.
1.
La provincia esercita i poteri generali di vigilanza per l'istituzione e
gestione del Sistema parchi-ambiente.
2.
In caso di inutile decorrenza dei termini previsti dalla presente legge,
accertata dalla provincia, relativi alla costituzione degli organi,
all'adozione ed adeguamento del piano dell'Area naturale protetta, del piano
pluriennale economico e sociale e del regolamento, i poteri sostitutivi sono
esercitati dalla provincia.
3.
In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è
affidata la gestione dell'Area naturale protetta, la provincia invita gli
stessi a provvedere entro termini perentori.
4.
In caso di persistenza dell'inadempienza la provincia nomina un commissario per
compiere gli atti obbligatori stabiliti dalla presente legge o eseguire gli
impegni validamente assunti (8).
(8)
Articolo così modificato dall'art. 60, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
25
Istituzione
delle Aree naturali protette regionali.
1.
Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:
A)
- l'Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»;
B)
- l'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»;
C)
- l'Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»;
D)
- l'Area naturale protetta «Colfiorito»;
E)
- l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;
F)
- l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere»;
2.
Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per ciascuna delle suddette
Aree naturali protette sono rappresentate nelle cartografie allegate alla
presente legge.
3.
Il soggetto gestore, in relazione alla peculiarità di ciascuna delle Aree
naturali protette, è individuato nella tipologia del Consorzio costituito
obbligatoriamente tra enti locali od organismi associativi, ai sensi dell'art.
23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4.
Sono istituite le aree contigue dell'Area naturale protetta «Parco del Monte
Cucco» e dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere», ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lett. c), così come rappresentate nelle cartografie
allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori propri
delle Aree protette medesime. All'interno delle aree contigue predette è
disciplinato l'esercizio dell'attività venatoria gestita in base all'art. 14
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
5.
Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione del
piano dell'Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano
integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge.
Art.
26
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione
1995 il capitolo di nuova istituzione denominato «Realizzazione e gestione del
Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria».
2.
L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma
dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con legge di
bilancio.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegati
(9)
(9)
Gli allegati, che si omettono, contengono la cartografia delle seguenti aree
naturali protette:
a)
Parco del Monte Subasio;
b)
Parco del Monte Cucco;
c)
Parco del Lago Trasimeno;
d)
Colfiorito;
e)
Parco fluviale del Nera;
f)
Parco fluviale del Tevere.