L.R. 21 marzo 1995, n. 11 (1).

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1995, n. 16, edizione straordinaria.

 

 

TITOLO I

Disciplina delle nomine di competenza regionale

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

 

1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali (2).

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi (3).

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 2

Competenze in materia di nomine e designazioni.

 

1. Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, così come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale.

2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati.

3. Spettano al Presidente della Giunta regionale le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal codice civile.

4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi, che non sono di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

5. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare (4).

6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo (5).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.

 

 

Art. 2-bis

Atti di nomina e designazioni.

 

1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall'art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione (6).

 

(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 3

Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità.

 

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere nominati e designati agli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali (7);

b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti oggetto di nomina o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;

c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina;

d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo (8);

f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici.

2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.

3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

4. Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2, qualora si verifichino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

5.  (9).

 

(7) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

(9) Comma soppresso dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 4

Divieto di cumulo-reincarichi.

 

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.

2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso (10).

3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.

4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

 

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 5

Inizio del procedimento.

 

 (11).

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 6

Presentazione delle candidature e deliberazione.

 

 (12).

 

(12) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 7

Adempimenti successivi alla nomina.

 

1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.

2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. [Il nominato o designato è tenuto a trasmettere all'organo che gli ha conferito l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa] (13).

 

(13) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 21 marzo 1997, n. 8. Successivamente il comma 3 è stato abrogato dall'art. 3, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.

 

 

Art. 8

Albo delle nomine.

 

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge.

L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'albo devono comunque essere indicati:

a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;

b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;

c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

5. L'albo è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 9

Deleghe.

 

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8.

 

 

Art. 10

Doveri inerenti al mandato.

 

1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.

2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.

3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla (14).

 

(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 11

Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca.

 

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

3. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

4. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

6. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 12

Abrogazioni.

 

1. È abrogata la legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Associazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 2, primo comma, n. 4 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 («Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica»);

b) art. 2, primo comma, n. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 («Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale»);

c) art. 2, primo comma, n. 2, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 («Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati»);

d) all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), sono soppresse le parole: «... deliberate con atti amministrativi del Consiglio regionale».

 

 

TITOLO II

Proroga degli organi amministrativi

 

Art. 13

Ambito di applicazione.

 

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici e di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti.

 

 

Art. 14

Scadenza e ricostituzione degli organi.

 

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 13, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza e non possono essere prorogati, tranne che sia diversamente disposto, in modo espresso, dalla legge.

2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono (15).

3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 17 e 18.

4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.

5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

 

(15) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 15

Scadenza per fine legislatura.

 

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

 

 

Art. 16

Nomine su designazione.

 

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 15.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronunzia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva: ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

 

 

Art. 17

Regime di proroga.

 

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è nullo.

2. Decorso il periodo di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

 

 

Art. 18

Responsabilità.

 

 (16).

 

(16) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

 

Art. 19

Norme transitorie e finali.

 

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 dell'art. 2 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta, la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di riordino degli organi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo presso la Regione e gli enti regionali dipendenti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché proposte di soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano in caso di sostituzione per decadenza, dimissioni o morte di singoli componenti di organi collegiali, costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano altresì in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora le nomine possano essere effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone già candidate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.