L.R.
30 marzo 1995, n. 17 (1).
Istituzione
del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
1.
Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti
oncologici terminali, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie
regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha
validità per la durata del Piano socio-sanitario regionale di cui costituisce
parte integrante.
2.
Il programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza,
le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella
struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura
della riduzione della spesa effettivamente conseguita.
Art.
2
Promozione
e coordinamento.
1.
La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a
domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende sanitarie
regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare
in costanza di ricovero con cure presso il domicilio.
Art.
3
Richiesta
ed autorizzazione.
1.
Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene
attivata su richiesta del paziente o della famiglia con il parere del medico di
medicina generale e previa autorizzazione del presidio ospedaliero pubblico
presso il quale il paziente è in cura.
Art.
4
Trattamento
domiciliare.
1.
Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende
sanitarie regionali competenti per territorio, di personale specializzato con
particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già
maturate nelle singole aziende sanitarie.
2.
Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere
attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze
collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia
oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non
possono essere accolti nell'ambito familiare.
3.
Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso di
organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.
Art.
5
Convenzioni.
1.
La Giunta regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da
parte delle Aziende sanitarie regionali con le organizzazioni di volontariato
di cui all'art. 4, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15.
2.
La convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle
organizzazioni di volontariato alla operatività del servizio, le modalità e la
misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie
regionali sulle modalità di eventuale utilizzazione presso il domicilio di
farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto
dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1992.
Art.
6
Programma
di assistenza.
1.
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e lo
trasmette al Consiglio per l'approvazione.