L.R. 3 aprile 1995, n. 21 (1).

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e annesso bilancio pluriennale 1995/1997 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, supplemento straordinario.

(2) Il bilancio di previsione per il 1995 è stato assestato con L.R. 5 dicembre 1995, n. 46. Variazioni al bilancio sono state apportate con L.R. 18 dicembre 1995, n. 48.

 

 

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata.

 

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 6.461.610.917.399, in termini di competenza e in lire 7.455.609.973.238, in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

 

 

Art. 2

Stato di previsione della spesa.

 

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 6.461.610.917.399, in termini di competenza ed in lire 7.455.609.973.238, in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1995 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1995 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.

 

 

Art. 3

Quadro generale riassuntivo.

 

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge.

 

 

Art. 4

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.

 

1. L'avanzo finanziario di lire 385.886.351.571 iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1994 è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte ai sensi del precedente comma 1 saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1995 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

 

Art. 5

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.

 

1. A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1995 - per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 6

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.

 

1. Limitatamente all'anno finanziario 1995 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

 

 

Art. 7

Destinazione della quota 1995 del Fondo sanitario nazionale.

 

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1995 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

2. La quota di L. 40.000.000.000 iscritta al cap. 2264/V.5010 dello stato di previsione della spesa è destinata al finanziamento del fondo di riequilibrio di cui al comma 3, dell'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

 

 

Art. 8

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.

 

1. La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1995 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'anno 1995, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

 

 

Art. 9

Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 10

Fondo di riserva per le spese impreviste.

 

1. In osservanza dell'art. 23 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o

a capitoli nuovi.

 

 

Art. 11

Fondo di riserva di cassa.

 

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1995 in lire 46.368.116.430 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.

 

 

Art. 12

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 42.175.800.000, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di lire 1.100.000.000, per l'anno 1995 e di lire 6.100.000.000, per ciascuno degli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 1995 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1995-1997 allegato (appendice n. 1).

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993.

4. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q), allegata alla presente legge.

5. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1993, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 40, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 51.361.111.898, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di lire 2.500.000.000, per l'anno 1995 e lire 7.400.000.000, per ciascuno degli anni successivi.

6. Al conseguente onere relativo agli anni 1995 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1995-1997 allegato (appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R).

 

 

Art. 13

Interventi previsti dalla Tab. Q.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab. Q, allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993.

 

 

Art. 14

Finanziamento Comunità montane.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 8390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 820).

 

 

Art. 15

Interventi programmati in agricoltura e foreste.

 

1. La quota di spettanza della Regione dell'Umbria per l'anno 1995 a valere sui fondi di cui agli artt. 3 e 6 della L. 8 novembre 1986, n. 752 come rifinanziata dalla L. 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) per gli interventi programmati in agricoltura e foreste è provvisoriamente stimata in lire 35.067.000.000 e destinata secondo quanto indicato alla tabella «V» allegata alla presente legge (3).

2. Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei programmi di applicazione della L. 8 novembre 1986, n. 752, approvati dal Consiglio regionale.

3. Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui ai precedente comma 1, si provvederà ad apportare al bilancio regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

 

(3) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 18 dicembre 1995, n. 48.

 

 

Art. 16

Fondi per interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Artt. 17 e 34 della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

 

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1995 a valere sui fondi di cui agli artt. 17 e 34 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, per interventi di innovazione e sviluppo delle piccole imprese è provvisoriamente stimata in complessive lire 3.055.949.771 con iscrizione ai capp. 9391 e 9392 della parte spesa del bilancio 1995.

2. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al precedente comma è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (capp. 1873 e 1874).

3. Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al precedente comma 1, si provvederà ad apportare al bilancio regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

Art. 17

Numerazione capitoli di bilancio.

 

1. A partire dall'esercizio finanziario 1995 il cap. 1020 dello stato di previsione della spesa assumerà il numero 1035, medesima rubrica e categoria.

2. Gli impegni ed i residui assunti sul cap. 1020 si intendono trasferiti al cap. 1035.

 

 

Art. 18

Fondo consortile Società TRE a r.l.

 

1. La quota di lire 200.000.000, iscritta al cap. 7819/V.2480 dello stato di previsione del bilancio 1995, è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

 

 

Art. 19

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.

 

1. Per l'anno 1995 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 20

Rinuncia alta riscossione di entrate di modesta entità.

 

1. In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1995 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

 

Art. 21

Approvazione del bilancio pluriennale 1995-1997.

 

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995-1997 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1995 - diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1995/1997 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

 

 

Art. 22

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, le successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con L.R. 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);

2) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Perugia di cui alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);

3) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con L.R. 27 dicembre 1989, n.45 (Appendice n. 4);

4) Centro di studi giuridici e politici istituito con L.R. 26 maggio 1975, n. 38, modificata con L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 5);

5) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V., istituito con L.R. 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 6);

6) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) istituito con L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7).

7) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Terni di cui alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 8);

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegati (4).

 

 

 

(4) Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.