L.R. 10 aprile 1995, n. 26 (1).

Celebrazioni annuali in onore di San Francesco di Assisi, Patrono d'Italia e San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, in occasione delle celebrazioni annuali, iniziative, mostre, convegni e ricerche che illustrino la figura e l'opera di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa.

2. Le manifestazioni possono essere realizzate in Italia ed all'estero d'intesa con i Comuni di Assisi e Norcia, nonché in collaborazione con Stati, Regioni, Enti locali, istituzioni, fondazioni, associazioni, anche avvalendosi di comitati all'uopo istituiti, nel rispetto delle normative regolanti l'attività degli Enti locali

all'estero.

3. I programmi delle iniziative sono deliberati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

 

Art. 2

Ripartizione dei fondi.

 

1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei suddetti programmi, alla ripartizione della somma stanziata da destinare in parte a contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, per le iniziative da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative gestite direttamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 970 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: «Spese per le celebrazioni delle figure e delle opere di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1995 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa, di cui al comma 1, è annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità.