L.R.
28 agosto 1995, n. 40 (1).
Provvedimenti
per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la
valorizzazione del territorio rurale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1995, n. 45.
Art.
1
Finalità
ed ambito di applicazione.
1.
La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni
comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone
montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 22 dello Statuto.
2.
Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge si
applicano ai territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, con la legge regionale approvata dal Consiglio
regionale con Delib.C.R. 8 marzo 1995, n. 787.
3.
[Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono attuati con
riferimento alle zone montane ed alle zone svantaggiate individuate ai sensi
dell'art. 3 par. 3 e par. 4 della direttiva CEE del Consiglio 28 aprile 1975,
n. 75/268 e successive modificazioni, recepita con legge 10 maggio 1976, n.
352, nonché ai territori montani dei Comuni di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142] (2).
(2)
Comma abrogato dall'art. 129, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
2
Strumenti
e modalità di attuazione.
1.
Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano il
piano pluriennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142
e i relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della
programmazione regionale provinciale. A tal fine, le Comunità montane
predispongono il piano d'intesa con i Comuni interessati per sottoporlo, con
gli eventuali aggiornamenti e indicazioni recate dal piano territoriale di
coordinamento, all'approvazione della Provincia.
2.
I piani di cui al comma 1 individuano misure di intervento, con particolare
riguardo:
a)
allo sviluppo ed all'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani,
sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;
b)
alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che
consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle
altre zone;
c)
alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di
attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio
naturale e lo sviluppo di colture alternative;
d)
alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio
rurale;
e)
alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna
al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.
Art.
3
Organizzazioni
montane e gestione associata degli Enti di uso civico.
1.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, anche unite in
Comunanze, comunque denominate, e propone al Consiglio regionale apposita legge
di riordino in conformità ai principi stabiliti all'art. 3 della legge 31
gennaio 1994, n. 97.
2.
La Regione favorisce l'aggregazione delle Organizzazioni montane e degli Enti
di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio
di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.
3.
La Regione favorisce le forme di gestione associata dei beni
agro-silvo-pastorali appartenenti agli Enti di uso civico, promuovendone
l'utilizzazione a scopo paesistico, agricolo, forestale e zootecnico.
4.
L'assistenza tecnica per il conseguimento degli scopi di cui al comma 2,
qualora il servizio non possa essere assicurato dagli enti medesimi, è fornito
dalle Comunità montane o altre Organizzazioni montane, sulla base di apposita
convenzione.
5.
Le Comunità montane possono decentrare i propri servizi avvalendosi delle
Organizzazioni montane esistenti nei rispettivi territori.
TITOLO
I
Interventi
speciali
Capo
I - Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente
Art.
4
Azioni
di tutela.
1.
Le Comunità montane attuano, sulla base degli indirizzi della programmazione
provinciale, interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione
dell'ambiente, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento
delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, in
conformità ai piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2.
Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di
sviluppo socio economico, con le seguenti priorità:
a)
la sistemazione idrogeologica mediante: la difesa, la sistemazione e la
regolazione dei corsi d'acqua;
la
moderazione delle piene; il contenimento del fenomeno di abbassamento dei suoli
e di risalita delle acque lungo i fiumi e falde idriche;
b)
sistemazione idraulico-forestale mediante il rimboschimento dei terreni nudi,
la ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o
danneggiati dagli incendi, la conversione dei cedui in boschi di alto fusto, il
rinsaldamento del terreno, il consolidamento delle pendici franose e dissestate
nonché le opere costruttive strettamente connesse;
c)
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee
attraverso la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica
rurale;
d)
la sistemazione e miglioramento dei pascoli nonché delle aree verdi da
destinare ad uso pubblico;
e)
le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo valorizzano le potenzialità
produttive, ricreative, culturali e di tutela dell'ambiente rurale e
contribuiscono a promuovere lo sviluppo delle attività agri-turistiche,
artigianali,
agricole minori al fine di consentire il miglioramento delle condizioni
socio-economiche nelle zone montane.
4.
Le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75 per cento della
spesa sostenuta per le piccole opere ed attività di manutenzione ambientale
elencate al comma 2 con riferimento alle proprietà agro-silvo-pastorali, ai
seguenti soggetti, in ordine di preferenza:
a)
coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo
principale, cooperative agricole;
b)
imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo
parziale;
c)
consorzi di miglioramento fondiario;
d)
altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.
5.
La realizzazione degli interventi di tutela ambientale nell'ambito delle aree
naturali protette, avviene mediante accordi di programma tra il soggetto
gestore dell'area e le Comunità montane territorialmente competenti, che
possono affidare la realizzazione ai soggetti di cui al comma 4.
Art.
5
Forme
di gestione del patrimonio forestale.
1.
Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 3, d'intesa
con i Comuni, le Organizzazioni montane e gli altri Enti interessati realizzano
le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà
demaniale:
a)
apposite convenzioni tra i proprietari;
b)
la costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo
richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;
c)
promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla
tutela e alla migliore gestione dei boschi.
2.
Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite
convenzioni, possono svolgere specifici compiti di salvaguardia del territorio
forestale per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi,
turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:
a)
manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate mediante le operazioni
di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti
infestanti, controllo fitosanitario, controllo delle sistemazioni
idraulico-forestali esistenti nelle strade interne e nei sentieri poderali;
b)
sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori di
forestazione, di ricostruzione di piste forestali, di arginature e sistemazione
idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio
boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche.
3.
Allo scopo di perseguire le suddette finalità, le Comunità montane possono
concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1, commisurati agli oneri
derivanti dalle richiamate attività.
4.
Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle attività di
cui al comma 2,
secondo
le modalità ed i limiti di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed alle cooperative di produzione
agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente la loro attività nei comuni montani.
Art.
6
Interventi
di bonifica.
1.
Per l'esecuzione delle opere di bonifica disposte nei relativi Piani
comprensoriali di bonifica, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4,
i Consorzi di bonifica ovvero, nel caso in cui il Consorzio non sia costituito,
le Comunità montane nonché gli Enti concessionari, quando non siano in
condizione di provvedervi direttamente, possono avvalersi dei soggetti, di cui
all'art. 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art.
7
Prodotti
di sottobosco.
1.
Nelle zone montane di cui all'art. 1, comma 3, la Giunta regionale può
concedere ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4 della presente legge un
contributo regionale nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta al
fine di incentivare l'attività produttiva nonché valorizzare le risorse
naturali dei prodotti di bosco e sottobosco, mediante gli interventi di cui
all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55.
2.
Nelle zone montane medesime, le Comunità montane possono autorizzare la
raccolta di muschi ai fini di attività economiche anche in deroga ai limiti
stabiliti all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e successive
modificazioni, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale
di cui al Reg. n. 1 del 1981.
Capo
II - Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna
Art.
8
Interventi
ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture.
1.
Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole,
le Comunità montane, concedono contributi fino al 50 per cento, per gli
interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le
linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche, nell'ambito delle
zone di cui all'art. 1 comma 3.
2.
La Giunta regionale, concede un contributo fino alla misura massima del 50 per
cento della spesa sostenuta per l'installazione di piccoli generatori comunque
azionati o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico,
nell'ambito delle zone di cui all'art. 1, comma 3.
Art.
9
Cooperazione
di montagna.
1.
La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con
particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero-caseario, concede
contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'art. 1
comma 3, per le seguenti finalità:
a)
processi di fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante
incorporazione, comunque finalizzata alle sinergie di sistema e di comparto,
tese al miglioramento produttivo e gestionale;
b)
interventi per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento ed
ammodernamento di impianti attrezzature e macchinari;
c)
progetti di concentrazione produttiva e commerciale anche mediante l'acquisto,
in tutto o in parte delle strutture e delle attività commerciali, del loro
recupero economico e produttivo;
d)
costituzione di nuove iniziative cooperativistiche a prevalente presenza di
soggetti aventi età non superiore ad anni 40;
e)
sostegno agli organismi associativi di produzione o di servizi operanti in zone
marginali, in grado di assolvere un ruolo indispensabile per l'economia delle
zone montane e in condizioni di contrastare il fenomeno dello spopolamento
delle zone medesime.
Art.
10
Produzione
lattiera.
1.
Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della
produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di
consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative,
ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale
inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione
delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste
dalla vigente normativa.
Art.
11
Interventi
per i giovani agricoltori.
1.
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, si applicano
ai residenti delle zone montane, di cui all'art. 1 comma 3, i criteri di
priorità per le agevolazioni previste dalla legge regionale 24 ottobre 1989, n.
34.
Capo
III - Interventi per lo sviluppo del turismo rurale e dell'artigianato rurale
Art.
12
Promozione
turismo rurale
1.
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali
dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rurale mediante
progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento
dell'attività agricola nelle zone, di cui all'art. 1 comma 3, e contribuiscano
alla tutela dell'ambiente rurale.
2.
Le Comunità montane prevedono la concessione di incentivi per l'attuazione dei
progetti di cui al comma 1 per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale
di particolare valore storico-paesaggistico nonché per il restauro dei nuclei
abitativi rurali.
Art.
13
Promozione
artigianale.
1.
Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di
soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio
naturale e paesaggistico, nonché di adeguare la produzione agricola al
fabbisogno dei mercati, la Regione dell'Umbria promuove e sostiene lo sviluppo
dell'attività artigianale e locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di
benefici contributivi in armonia con quanto disposto dal Regolamento CEE n.
2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991.
TITOLO
II
Disposizioni
varie
Art.
14
Informatizzazione.
1.
Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle
zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano
quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico per le
documentazioni amministrative ai sensi dell'art. 24 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, in collaborazione con le Province ed i Comuni e gli uffici
periferici dell'Amministrazione statale.
2.
La Giunta regionale emana direttive per la progettazione del predetto sistema
informatico.
Art.
15
Servizio
scolastico.
1.
I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze
collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel
realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio,
mediante accordi di programma attuati a livello provinciale previa intesa con
l'autorità
scolastica provinciale.
2.
Agli accordi di programma, di cui al primo comma, si applicano in quanto
compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
16
Procedure
per gli interventi speciali.
1.
Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui alla
presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o parziale da parte del
Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 17, sulla base di specifici
progetti.
2.
L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche è affidata alla Comunità montana
competente per territorio.
3.
La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla Regione alle
Comunità montane, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica ove costituiti, alle
Organizzazioni montane e ad altri Enti comunque abilitati ad operare nel
settore.
4.
Sono ammesse a finanziamento parziale le opere di competenza privata che
rispondano alle norme fissate dalla legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e
successive modificazioni, e, per quanto riguarda l'agricoltura biologica, al
Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e dalla normativa statale e regionale
di attuazione.
5.
È consentito ai beneficiari, delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge
regionale 31 marzo 1988, n. 11, stipulare apposite convenzioni con le Comunità
montane competenti territorialmente per l'affidamento alle stesse
dell'esecuzione delle opere previa cessione del beneficio ottenuto e
l'assunzione dell'impegno a corrispondere la quota parte di spesa eccedente il
beneficio stesso.
6.
Per la determinazione dei costi dei vari interventi dovrà farsi riferimento a
specifiche analisi dei prezzi per le opere pubbliche, mentre per quelli di
competenza privata la spesa ammissibile discenderà dalla applicazione dei
prezziari regionali vigenti per i miglioramenti fondiari e forestali.
7.
Le spese generali sulle opere pubbliche saranno determinate in misura variabile
dall'8 per cento al 15 per cento in relazione all'importanza e complessità
delle opere stesse.
8.
Le spese generali sul costo delle opere di competenza privata sono stabilite
nell'aliquota fissa del 5 per cento rispettivamente per iniziative singole o a
carattere consortile, elevabile fino all'8 per cento quando il piano di
miglioramento sia basato sulle risultanze di una contabilità aziendale come
definita dall'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive
modificazioni.
9.
Gli aiuti concedibili per le opere di competenza privata consistono in un
contributo in conto capitale fino al 45 per cento per le opere di miglioramento
fondiario e al 30 per cento per gli altri investimenti.
10.
Tali misure potranno essere maggiorate di un ulteriore 10 per cento ove ricorra
la condizione di cui al comma 2 dell'art. 8 della citata legge regionale 31
marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni.
11.
Per quanto concerne le misure forestali di interesse privato sono applicabili
le norme contenute ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22-bis della citata legge
regionale 31 marzo 1988, n. 11.
12.
A richiesta degli interessati il contributo in conto capitale assentito ai
sensi dei precedenti commi n. 11 e 13 può essere sostituito in tutto o in parte
da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti con gli
Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da
ammortamento differito dei mutui stessi, con le modalità previste dall'art. 8
della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.
13.
Per tutti gli interventi riguardanti l'agricoltura biologica valgono le norme e
le provvidenze previste in attuazione della normativa comunitaria e statale
vigente.
Art.
17
Fondo
regionale per la montagna.
1.
Al finanziamento degli interventi recati dalla presente legge si provvede con
gli stanziamenti del Fondo regionale per la montagna di cui al cap. 8295,
titolo II, sezione 10, rubrica 43 del bilancio regionale.
Art.
18
Norma
finanziaria.
1.
Il Fondo di cui all'articolo precedente è alimentato dalle revenienze di cui
alla ripartizione alle Regioni degli stanziamenti recati dalla legge 31 gennaio
1994, n. 97 e dall'importo di L. 500.000.000, in termini di competenza e di
cassa, iscritto al capitolo 8280, reiscrizione 1995; di conseguenza, in deroga
a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 18 (3),
i trasferimenti effettuati con la stessa ai capitoli: 3896, 3897, 3905, 4223
sono definitivi.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa.
(3)
Nel B.U. la presente legge viene erroneamente indicata con la data del 2 giugno
1994.