L.R. 5 dicembre 1995, n. 46 (1).

Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge di contabilità, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1994 (2).

 

 

 

 

Art. 1

Saldo finanziario.

 

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, è accertato in lire 87.260.108.004 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1994. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

 

Art. 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della L.R. 21 giugno 1994, n. 18 e con l'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 40 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 87.260.108.004 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1995 e con onere massimo di ammortamento di lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 13.000.000.000 dal 1996 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1995-1997, del bilancio 1995 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della L. 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 3

Fondi da reiscrivere.

 

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1994, a norma dell'art. 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 387.550.433.885 (Tab. C).

 

 

Art. 4

Fondi perenti.

 

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1994 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1995 e di cui al precedente art. 3.

 

 

Art. 5

Variazioni di bilancio.

 

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995-1997 sono apportate le variazioni indicate alle Tabb. A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

 

 

Art. 6

Deroga all'art. 21, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.

 

1. In deroga al disposto di cui all'art. 21 della L.R. 10 aprile 1986, n. 14, l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) è autorizzato a trattenere e destinare per le esigenze del proprio bilancio dell'esercizio 1995 la quota di lire 1.005.400.000 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1994.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle (3).