L.R. 18 dicembre 1995, n. 48 (1).

Variazione di bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1995 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1995, n. 63, supplemento straordinario.

(2) Il bilancio di previsione per il 1995 č stato approvato con L.R. 3 aprile 1995, n. 21.

 

 

Art. 1

Variazione al bilancio 1995.

 

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1995/1997 approvato con l'art. 21 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21.

3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi scritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2.

 

 

Art. 2

Variazioni alla Tab. Q allegata alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 21, legge di bilancio.

 

1.  (3).

 

(3) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni alle tabelle del bilancio di previsione per il 1995, approvato con L.R. 3 aprile 1995, n. 21.

 

 

Art. 3

Variazioni all'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 e sostituzione della tabella «V» allegata alla stessa legge.

 

1. All'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 sostituire l'importo di lire «22.613.000.000» con l'importo di lire «35.067.000.000».

2. La tabella «V» allegata alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 21, č sostituita dalla tabella n. 3) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 4

Bilancio di Enti dipendenti dalla Regione.

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilitą e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati alla presente legge, i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

a) Ente di sviluppo agricolo in Umbria - gestione liquidazione di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, art. 5 (Appendice 1);

b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n., 35 (Appendice n. 2).

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle (4)

 

 

 

(4) Le tabelle, che si omettono, apportano variazioni al bilancio di previsione per il 1995, approvato con L.R. 3 aprile 1995, n. 21.