L.R.
19 dicembre 1995, n. 51 (1).
Norme
in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività
contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1995, n. 64, S.O. n. 1.
TITOLO
I
Oggetto
della legge
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina la contabilità, l'amministrazione dei beni,
l'attività contrattuale e il controllo delle Aziende sanitarie regionali
secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO
II
Documenti
previsionali
Art.
2
Documenti
programmatici.
1.
Costituiscono documenti programmatici delle Aziende sanitarie regionali:
a)
il documento di programmazione;
b)
il bilancio pluriennale di previsione;
c)
il bilancio preventivo economico annuale.
Art.
3
Documento
di programmazione.
1.
Le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività delle Aziende
sanitarie regionali sono contenuti in un documento di programmazione nel
rispetto delle indicazioni previste nel piano sanitario nazionale, nel piano
sanitario regionale e negli altri atti di programmazione e di indirizzo della
Regione.
2.
Il documento di programmazione è riferito allo stesso periodo di durata del
piano sanitario regionale ed è soggetto ad aggiornamento annuale.
3.
Ai fini di cui al comma 1 per le Unità sanitarie locali i Comuni competenti per
territorio, per le Aziende ospedaliere i Comuni in cui sono ubicate, le
Province nonché l'Università degli studi di Perugia possono presentare, entro
il 15 settembre di ogni anno, indicazioni e proposte. Dell'eventuale mancato
accoglimento è fornita adeguata motivazione.
Art.
4
Bilancio
pluriennale di previsione.
1.
Le scelte compiute e le priorità individuate con il documento di programmazione
sono tradotte in termini contabili nel bilancio pluriennale di previsione.
2.
Le previsioni in esso contenute - suddivise per anno ed esposte in sezioni a
totale bilanciante - sono riferite da un lato ai ricavi e ad ogni altro
provento derivante dalla gestione e dall'altro ai costi e ad ogni altro onere
di esercizio.
3.
Il bilancio pluriennale contiene, altresì, in appendice, la descrizione e
l'ammontare degli investimenti da realizzare, le risorse previste per il loro
finanziamento, nonché i ricavi e i costi di gestione indotti da ricomprendere
nelle previsioni di cui al comma 2.
4.
Il bilancio pluriennale di previsione ha come riferimento temporale quello del
documento di programmazione ed è aggiornato annualmente per scorrimento. Esso
costituisce anche sede di riscontro per la copertura di nuovi e maggiori costi
a carico di futuri esercizi.
5.
Il bilancio pluriennale è strutturato secondo lo schema approvato dalla Giunta
regionale, contenente le voci individuate con il decreto interministeriale di
cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
5
Bilancio
preventivo economico annuale.
1.
Il bilancio preventivo economico annuale indica per l'anno di riferimento,
l'ammontare dei costi di gestione ed ogni altro onere che le Aziende sanitarie
regionali prevedono di sostenere per il conseguimento dei loro fini
istituzionali, nonché i ricavi, i proventi a qualsiasi titolo conseguibili e la
quota del fondo sanitario spettante.
2.
Il bilancio preventivo economico indica, altresì, gli investimenti da attuare
nell'anno di riferimento ed i connessi mezzi di finanziamento.
3.
La previsione dei costi, per la gestione e gli investimenti, non può essere
superiore a quella delle risorse acquisibili.
4.
Al bilancio preventivo economico annuale sono allegati i budget settoriali
riferiti ai vari centri di costo ed alle specifiche aree di attività nonché
quello dei costi comuni. I dirigenti sono responsabili del budget loro
assegnato; la previsione complessiva di costo riferita ad ogni budget
rappresenta limite di spesa invalicabile.
5.
Gli scostamenti nell'ambito della dotazione complessiva del budget sono
comunicati al direttore generale. I fabbisogni eccedenti la dotazione
complessiva del budget sono soddisfatti con variazione di bilancio deliberata
dal direttore generale sulla base di documentate istanze.
6.
Il bilancio preventivo economico è strutturato secondo lo schema approvato
dalla Giunta regionale, contenente le voci individuate con il decreto
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
6
Approvazione
dei documenti previsionali.
1.
La Giunta regionale determina entro il 15 settembre di ogni anno, in relazione
alle quote di fondo sanitario attribuite, le risorse assegnate alle singole
Aziende sanitarie regionali, il tariffario regionale e gli eventuali
finanziamenti su mandato.
2.
Il direttore generale trasmette entro il 15 ottobre di ogni anno alla
Conferenza dei Sindaci ed al Collegio dei revisori i progetti relativi al
documento di programmazione, al bilancio pluriennale e i relativi aggiornamenti
e al bilancio preventivo economico. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei
revisori esprimono il parere di competenza entro 15 giorni.
3.
Il documento di programmazione, il bilancio pluriennale di previsione e i
rispettivi aggiornamenti, nonché il bilancio preventivo economico annuale sono
approvati con provvedimento del direttore generale entro il 10 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento del bilancio preventivo
economico
annuale.
4.
I documenti di cui al comma 3 sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 24
della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1. A tale fine i documenti stessi sono
trasmessi alla Giunta regionale entro 10 giorni dall'adozione. La Giunta assume
le determinazioni di competenza entro i successivi 40 giorni dal ricevimento.
Il direttore generale è tenuto a fornire eventuali chiarimenti entro 30 giorni
dal ricevimento degli stessi e ad attenersi alle definitive determinazioni
della Giunta regionale.
5.
Il bilancio preventivo economico annuale è pubblicato per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione a cura del direttore generale e secondo la
normativa vigente in materia.
TITOLO
III
Contabilità
Art.
7
Contabilità
economica generale.
1.
Le Aziende sanitarie regionali rilevano i fatti di gestione con contabilità
economica intesa ad accertare, al termine di ogni esercizio, il risultato
economico conseguito e la consistenza del patrimonio di funzionamento.
2.
Sono rilevati in appositi conti d'ordine anche i fatti attinenti ai beni di
terzi, ai beni presso terzi, agli impegni e ai rischi.
3.
I movimenti interni tra le strutture organizzative e i presidi ospedalieri
delle Unità sanitarie locali sono rilevati in apposite scritture ausiliarie.
4.
Le Aziende sanitarie regionali adottano il piano dei conti formulato dalla
Giunta regionale in base alle indicazioni del decreto interministeriale di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
8
Contabilità
analitica.
1.
I fatti attinenti ai centri di costo ed alle specifiche aree di attività sono
rilevati con contabilità analitica intesa a fornire, per ciascun oggetto di
rilevazione ed a supporto dei controlli di cui agli articoli 28 e 29 della
presente legge, ogni elemento conoscitivo utile a valutare i risultati
conseguiti in termini di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
È
fatto obbligo ai sensi della lett. e) del comma 5 dell'art. 5 del "decreto
legislativo di riordino" alle U.S.L. ed alle Aziende ospedaliere di
rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centro di costo e responsabilità (2).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 29.
Art.
9
Libri
obbligatori.
1.
Le Aziende sanitarie regionali devono tenere:
a)
il libro giornale;
b)
il libro degli inventari;
c)
il mastro della contabilità;
d)
il partitario dei creditori;
e)
il partitario dei debitori;
f)
il libro delle deliberazioni del direttore generale;
g)
il libro delle sedute e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
h)
il registro della contabilità di magazzino.
2.
I libri indicati alle precedenti lettere a), b), e g), prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente e firmati in ogni pagina a cura di
un notaio il quale deve dichiarare nell'ultima pagina di ogni libro il numero
dei fogli che lo compongono.
3.
È fatto inoltre obbligo di contabilizzare separatamente gli oneri derivanti
dall'attività libero professionale intramuraria.
Art.
10
Tutela
della contabilità e conservazione delle scritture contabili.
1.
In materia di tenuta della contabilità e di conservazione delle scritture
contabili si applicano le norme contenute negli articoli 2219 e 2220 del codice
civile.
2.
Il direttore generale adotta, con formale deliberazione, un regolamento interno
per la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale,
uniformandosi ai principi della presente legge, del codice civile e delle norme
comunitarie e statali vigenti in materia di appalti e forniture pubbliche di
beni e servizi.
3.
Il regolamento tra l'altro disciplina le procedure di variazione dei budget
nell'ambito dei tetti di spesa prefissati.
TITOLO
IV
Mezzi
finanziari
Art.
11
Fonti
di finanziamento.
1.
Costituiscono fonti di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali:
a)
le quote assegnate dalla Regione sul fondo sanitario regionale;
b)
i ricavi ed i proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti
pubblici e privati, compresi quelli di competenza relativi all'attività libero
professionale ed ai servizi a pagamento, quelli provenienti da contratti e
convenzioni nonché le quote di partecipazione alla spesa eventualmente poste a
carico degli assistiti;
c)
i contributi di soggetti pubblici e privati;
d)
i proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio, ivi compresi
quelli provenienti da lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità ricevuti;
e)
i concorsi, i rimborsi, i recuperi ed altri introiti diversi ed eventuali.
2.
L'accettazione di lasciti e donazioni deve essere preventivamente autorizzata
dalla Giunta regionale.
3.
Per il finanziamento di investimenti le Aziende sanitarie regionali possono
ricorrere, previa autorizzazione della Giunta regionale, all'assunzione di
mutui o di altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni fino a
raggiungere, con l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento comprensive
di capitale ed interesse, il 15 per cento dei ricavi netti e proventi di
esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell'anno in corso, con
esclusione delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle sopravvenienze,
insussistenze e plusvalenze attive.
4.
Per far fronte a temporanee esigenze di cassa, le Aziende sanitarie regionali
possono attivare anticipazioni con il proprio tesoriere nella misura massima di
un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio
preventivo economico dell'esercizio in corso, con esclusione di quelle relative
ai conti d'ordine.
5.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo, le Aziende
sanitarie regionali non possono ricorrere ad altre forme di indebitamento.
Art.
12
Finanziamento
dei servizi socio-assistenziali.
1.
Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli
Enti locali sono a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale e con specifica contabilizzazione, ai sensi dell'art. 21 della legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 1.
2.
L'Unità sanitaria locale, allo scopo di assicurare il passaggio nella gestione
di tali servizi delegati, stipula apposita convenzione che disciplini le clausole
che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da
realizzare e le scadenze nell'erogazione dei finanziamenti da parte dell'ente
delegante.
3.
La gestione dei servizi socio-assistenziali è rilevata con contabilità
economica separata con apposito bilancio (3).
(3)
L'obbligo della tenuta della contabilità economica per la gestione dei servizi
di cui al presente comma, entra in vigore dal 1° gennaio 2001 ai sensi
dell'art. 8, comma 2, L.R. 27 marzo 2000, n. 29.
TITOLO
V
Servizio
di tesoreria e di cassa
Art.
13
Servizio
di tesoreria.
1.
Le Aziende sanitarie regionali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una
o più banche con le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
2.
I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio di tesoreria, nonché
la durata sono disciplinati con apposito capitolato approvato dal direttore
generale, da allegare alla convenzione di tesoreria per farne parte integrante
e sostanziale.
3.
I revisori dei conti effettuano verifiche trimestrali periodiche di tesoreria
ed eseguono la riconciliazione tra gli estratti del conto corrente di tesoreria
ed i movimenti nel corrispondente conto della contabilità generale.
Art.
14
Servizio
di cassa.
1.
Le somme riscosse direttamente dalle strutture delle Aziende sanitarie
regionali devono essere versate al tesoriere entro il termine e con le modalità
stabilite dal regolamento interno di contabilità di cui all'art. 10.
2.
Per il pagamento di minute spese di gestione i direttori generali delle Aziende
sanitarie possono disporre, a carico del conto di tesoreria, anticipazioni di
fondi a dipendenti appositamente individuati, nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo stesso regolamento di cui all'art. 10.
3.
L'imputazione al conto economico delle spese sostenute e documentate è
effettuata in sede di presentazione dei rendiconti che deve avvenire con
cadenza almeno trimestrale. I rendiconti sono controllati ed approvati dal
responsabile del servizio economico-finanziario.
TITOLO
VI
Patrimonio
Art.
15
Classificazione
del patrimonio.
1.
Le attività e le passività patrimoniali delle Aziende sanitarie regionali sono
classificate secondo il piano dei conti dello stato patrimoniale stabilito con
il decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
L'alienazione di beni immobili deve essere espressamente autorizzata dalla
Giunta regionale.
3.
Il ricavato dalla vendita di beni patrimoniali è depositato in apposito conto
corrente di tesoreria, vincolato al finanziamento di investimenti.
Art.
16
Inventario
generale del patrimonio.
1.
L'inventario generale del patrimonio comprende le attività e le passività
patrimoniali di cui all'art. 15 ed è redatto dalle Aziende sanitarie regionali
all'inizio della propria attività e al termine di ogni esercizio.
2.
L'inventario iniziale è approvato con deliberazione del direttore generale,
nella quale sono indicati e motivati i criteri di valutazione adottati per
l'attribuzione dei valori.
3.
La differenza positiva tra le attività e le passività dell'inventario iniziale,
costituente il patrimonio netto iniziale, non può essere in alcun modo
utilizzata, nemmeno per la copertura di disavanzi economici.
Art.
17
Consegnatari
dei beni patrimoniali.
1.
I direttori generali delle Aziende sanitarie regionali individuano, con propria
deliberazione, i consegnatari responsabili dei beni patrimoniali, stabilendo i
registri e le scritture da tenere nonché le modalità di resa dei conti.
2.
I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna
fino alla loro formale discarica.
Art.
18
Dichiarazione
di fuori uso e di scarico.
1.
I beni mobili a disposizione delle Aziende sanitarie regionali non più idonei
all'uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione
divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo
inventario con deliberazione del direttore generale, sulla base di una motivata
proposta del competente ufficio.
TITOLO
VII
Il
bilancio d'esercizio
Art.
19
Bilancio
d'esercizio.
1.
Il bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie regionali contiene
l'esposizione chiara, veritiera e corretta dei risultati della gestione ed è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
2.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono strutturati secondo lo schema
uniforme approvato con deliberazione della Giunta regionale, contenente le voci
individuate con il decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tutti i dati sono comparati con quelli del preventivo economico e
con quelli del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3.
Il bilancio d'esercizio è, inoltre, accompagnato dalla relazione del direttore
generale che illustra il significato amministrativo ed economico dei dati
esposti nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi contenuti nel documento di programmazione e nel bilancio preventivo.
Della relazione fa parte integrante il rapporto annuale sul controllo di
gestione di cui all'art. 28. Al bilancio di esercizio delle Unità sanitarie
locali viene allegato il conto economico di ogni singolo presidio ospedaliero.
4.
Al bilancio di esercizio delle Unità sanitarie locali è unito il rendiconto
della gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 12.
Art.
20
Principi
e criteri per la redazione del bilancio d'esercizio.
1.
Nella redazione del bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie regionali si
osservano, in quanto compatibili, i principi contenuti negli articoli 2423-bis,
2424-bis, 2425-bis e 2427 del codice civile, nonché i criteri di valutazione
previsti all'art. 2426 dello stesso codice.
Art.
21
Risultato
economico della gestione.
1.
L'avanzo economico di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura
di eventuali disavanzi economici pregressi portati a nuovo. La parte eccedente
dell'avanzo può essere destinata ad investimenti, a spese per l'incentivazione
della produttività del personale dipendente e/o accantonata in
una
riserva.
2.
L'importo corrispondente alla quota di avanzo economico destinata ad
investimenti è evidenziato in apposita voce del patrimonio netto denominata
«Riserva per investimenti realizzati mediante utilizzo di avanzi d'esercizio» e
può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di futuri disavanzi
economici di gestione.
3.
Nel caso in cui l'esercizio chiuda in disavanzo economico e le riserve di cui
ai commi 1 e 2 non siano sufficienti alla sua copertura devono essere indicati
i mezzi e le modalità di ripiano della quota del disavanzo rimasta scoperta.
4.
Le decisioni in ordine a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 sono adottate dal
direttore generale con la stessa deliberazione che approva il bilancio
d'esercizio.
Art.
22
Approvazione
e pubblicazione del bilancio di esercizio.
1.
Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore generale trasmette alla Conferenza
dei Sindaci e al Collegio dei revisori il progetto di bilancio dell'esercizio
precedente. La Conferenza dei Sindaci ed il Collegio dei revisori esprimono il
parere di competenza entro i successivi quindici giorni.
2.
Il bilancio d'esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è sottoposto al controllo di
cui all'art. 24 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, con le modalità di
cui al comma 4 dell'art. 6.
3.
Il bilancio è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione a
cura del direttore generale e secondo la normativa vigente in materia.
TITOLO
VIII
Attività
contrattuale
Art.
23
Legittimazione
a contrarre.
1.
Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli
approvvigionamenti ed agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i
servizi delle Aziende sanitarie regionali provvede il direttore generale.
Art.
24
Contenuto
e limiti dei contratti.
1.
I contratti, secondo quanto stabilito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni; non
possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori
o appaltatori di opere sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del
contratto.
2.
I contratti devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare
apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori
ed anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento, previa prestazione di
garanzia.
3.
Se non diversamente previsto da norme di legge speciali le spese contrattuali,
ivi compresi gli oneri tributari, sono a carico della controparte delle Aziende
sanitarie regionali contraenti.
Art.
25
Forme
di contrattazione.
[1.
I contratti dai quali derivi un costo per le Aziende sanitarie regionali sono
preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ed
appalto-concorso, secondo i limiti e con le modalità previste dalla normativa
statale e comunitaria che disciplina la materia.
2.
I contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta
pubblica. Per le alienazioni di materiali dichiarati fuori uso di valore
inferiore a 50 milioni di lire si provvede mediante trattativa privata.
3.
Il direttore generale delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici
o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della
forma ritenuta più idonea tra quelle di cui al comma 2 al fine di garantire la
economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì
il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di
trattamento dei concorrenti] (4).
(4)
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 27 marzo 2000, n. 29.
Art.
26
Capitolati
generali e speciali.
1.
Il direttore generale delibera i capitolati generali sulle condizioni che
possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti; delibera,
altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio
del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della
stessa specie.
Art.
27
Contabilità
di magazzino.
1.
Le Aziende sanitarie regionali devono tenere la contabilità di magazzino
relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici ed agli altri beni
di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla
determinazione dei valori e delle qualità dei beni esistenti all'inizio e alla
fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo
anche per periodi inferiori all'anno.
2.
Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite
giornalmente.
3.
La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto,
mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di
acquisto.
TITOLO
IX
Controllo
di gestione
Art.
28
Controllo
interno di gestione.
1.
Il direttore generale attua il controllo di gestione per verificare mediante la
valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il grado di
economicità, di efficacia e di efficienza raggiunto dalle Aziende sanitarie
regionali nell'azione di conseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
2.
Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite avvalendosi di un'apposita
struttura organizzativa che opera stabilmente per la gestione del sistema di
programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal direttore
generale.
3.
La struttura di cui al comma 2:
a)
individua le procedure, i parametri e gli indicatori atti a valutare: la
capacità dell'ente di acquisire i fattori operativi per la fornitura dei
servizi assegnati alla sua competenza funzionale, l'efficienza nell'impiego
delle risorse e la produttività dei fattori anzidetti;
b)
redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra le
scelte dei documenti programmatici e i dati di consuntivo.
Art.
29
Controllo
regionale sulla gestione.
1.
La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle Aziende
sanitarie regionali al fine di verificare il buon andamento, l'equilibrio
economico, i livelli dei costi e delle entrate ed il risultato complessivo
dell'attività svolta, anche in relazione ai livelli di qualità raggiunti.
2.
La Giunta regionale persegue le finalità di cui al comma 1, oltre che mediante
il controllo su documenti programmatici e di bilancio, ai sensi dell'art. 24
della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, anche organizzando analisi tese in
particolare a verificare:
a)
le attività svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario
ed alla capacità produttiva;
b)
il grado di realizzazione degli obiettivi e la qualità delle prestazioni
fornite in collegamento con il rendiconto dei fattori produttivi ed i relativi
costi.
TITOLO
X
Norme
transitorie e finali
Art.
30
Regime
transitorio.
1.
Le norme di cui ai Titoli dal I al IX della presente legge, eccettuate quelle
contenute nel Titolo VIII, entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 1997.
2.
La Giunta regionale fin dall'esercizio 1996 impartisce le direttive generali
per il passaggio al nuovo regime contabile previsto dalla presente legge.
3.
Fino al 31 dicembre 1996 la facoltà di contrarre mutui è autorizzata dalla
Giunta regionale.
Art.
31
Modificazioni
e abrogazioni.
1.
La legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, è abrogata con effetto dal 31 dicembre
1996.
2. (5).
3. (6).
4.
Il termine di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1995,
n. 1, viene differito al 31 dicembre 1996.
5. (7).
(5)
Sostituisce la lettera a) dell'art. 24, L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.
(6)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 25, L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.
(7)
Sostituisce, con due periodi, l'originario secondo periodo del comma 7
dell'art. 25, L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.