Reg. 23 marzo 1995, n. 14 (1).

Disciplina dell'attività di tassidermia.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Definizione dell'attività.

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l'insieme di adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto esteriore, conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici didattici ed amatoriali nonché la preparazione in osso di trofei.

 

 

Art. 2

Delegazione di funzioni.

 

1. Le funzioni amministrative in materia di tassidermia di cui al presente regolamento sono delegate alle Province.

 

 

Art. 3

Esercizio dell'attività di tassidermia.

 

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è soggetto ad autorizzazione delle Province. Tale autorizzazione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia rilasciata dalla Commissione regionale di cui all'art. 4.

2. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso la Camera di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza non sono tenuti all'esame di cui al comma 1.

3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto dell'ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso.

 

 

Art. 4

Commissione regionale per la tassidermia.

 

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale e da tre esperti di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti che provvede al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia.

 

 

Art. 5

Esame.

 

1. La domanda di ammissione all'esame, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. La prova dovrà accertare la capacità del richiedente di riconoscere le specie selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia.

3. La Giunta regionale decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami.

 

 

Art. 6

Oggetto dell'attività di tassidermia.

 

1. È consentita la preparazione tassidermica delle spoglie degli esemplari appartenenti a:

a) specie selvatiche di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;

b) specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica.

2. È altresì consentita la preparazione tassidermica degli esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti di fauna selvatica autorizzati.

3. Le Province possono autorizzare la preparazione di ogni specie di fauna selvatica per fini didattici o scientifici.

4. L'autorizzazione di cui sopra può essere richiesta alle Province direttamente dall'interessato o attraverso il tassidermista autorizzato.

 

 

Art. 7

Adempimenti.

 

1. Il tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, sono tenuti agli adempimenti sottoelencati:

per ciascun esemplare da preparare, fatta eccezione per la fauna domestica, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro vidimato presso le Province, la specie e le generalità di chi ha consegnato il soggetto, nonché la data di consegna. Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alle Province entro il 30 di ogni mese.

2. Il tassidermista, nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare copia del modulo di cui al comma 1 alle Province entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno inamovibile predisposto dalle Province, indicante le generalità o la ragione sociale del tassidermista.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che le Province abbiano sollevato obiezione, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica. Durante tale periodo le spoglie rimangono in deposito presso il tassidermista ai sensi degli artt. 1766 e ss. del Codice civile.

5. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno autorizzato la preparazione tassidermica possono essere detenuti dal privato.

6. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

 

 

Art. 8

Revoca dell'autorizzazione.

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa nel caso in cui il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

 

 

Art. 9

Destinazione degli esemplari morti di fauna rara.

 

1. Gli esemplari morti appartenenti alle specie rare o di particolare interesse naturalistico, rinvenuti sul territorio regionale, sono raccolti e conservati presso una idonea struttura pubblica individuata dalla Giunta regionale allo scopo di effettuarne un esame zoologico e sanitario e di costituire una raccolta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare:

- accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra, lupo, martora.

L'elenco può essere modificato dalla Giunta regionale previo parere della Consulta faunistico venatoria regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 10

Norma transitoria.

 

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle Province.