Reg. 23 marzo 1995, n. 16 (1).

Disciplina delle zone per l'addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Il presente regolamento disciplina le zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 2

Destinazione del territorio.

 

1. Le zone addestramento cani permanenti sono, di norma, costituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e in aree di non particolare interesse faunistico.

2. Tali zone non possono essere contigue, e tra di loro nonché tra di esse e gli ambiti territoriali protetti deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri.

 

 

Art. 3

Classificazione.

 

1. Le zone sono di tre tipi:

a) Zone A, a carattere temporaneo e istituite dalle Province per tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale o nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario, da pubblicare annualmente da parte della Giunta provinciale competente, d'intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana;

b) Zone B, a carattere permanente, che possono essere utilizzate per le gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina;

c) Zone C, a carattere temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattività.

2. Le Province stabiliscono i periodi nei quali è autorizzato l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le Province per ragioni di salvaguardia della fauna selvatica, possono limitare, per determinati periodi dell'anno, l'attività nella zona B.

 

 

Art. 4

Zone A.

 

1. Le Province istituiscono, a richiesta delle associazioni venatorie o dell'Ente nazionale cinofilia italiana, le zone A, individuate anche all'interno di ambiti pubblici protetti, purché tale attività non contrasti con la regolamentazione della gestione dell'ambito territoriale interessato e non arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna selvatica presente.

 

 

Art. 5

Zone B.

 

1. Le Province istituiscono a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli le zone B per periodi non inferiori a tre anni su una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, recintati in percentuale massima del 50 per cento.

2. Alla richiesta di istituzione e di affidamento devono essere allegati una planimetria in scala 1:10.000 del territorio richiesto nonché gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati.

3. Nelle zone B è sempre vietato lo sparo ad eccezione di quello della pistola a salve; la violazione del presente divieto è punita con la revoca della concessione.

4. In dette zone deve essere garantito, da parte dell'associazione concessionaria, un popolamento con selvaggina naturale in relazione alla vocazione del territorio e alla capacità faunistica delle zone stesse.

Le operazioni di ripopolamento sono effettuate d'intesa con le Province.

 

 

Art. 6

Zone C.

 

1. Le Province istituiscono, a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli, le zone C. La costituzione di zone C deve riferirsi a territori in corpo unico che abbiano superficie non inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari.

2. Nelle zone C è fatto divieto di abbattimento di animali selvatici che non siano quelli allevati in cattività e di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari; la violazione a detto divieto è punita con la revoca immediata della concessione.

3. La domanda di affidamento in gestione è accompagnata da atto mediante il quale i proprietari o i conduttori dei terreni interessati mettono a disposizione i terreni al richiedente.

 

 

Art. 7

Funzionamento delle zone.

 

1. Le modalità di funzionamento delle zone A - B e C sono regolamentate dalle Province con apposito atto. In particolare sono disciplinate le modalità di fruizione e le eventuali quote di accesso nonché i compiti di vigilanza.

 

 

Art. 8

Tabellazione.

 

1. Le zone addestramento cani devono essere segnalate da tabelle di cm. 25 per cm. 33, apposte a cura dei gestori, recanti la indicazione del tipo di zona e collocate in modo che siano visibili l'una all'altra.

2. Le tabelle devono essere a fondo colorato, a seconda del tipo di zona, nel modo seguente:

Zona A: colore verde

Zona B: colore azzurro

Zona C: colore rosso.

 

 

Art. 9

Norma transitoria.

 

1. Le zone addestramento cani già istituite sono adeguate alle norme del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.