Reg. 9 agosto 1995, n. 34 (1).

Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 23 agosto 1995, n. 43.

 

 

Sezione I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di specie selvatiche protette (2).

2-bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui all'art. 17-bis (3).

3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.

 

 

Art. 2

Funzioni amministrative.

 

(giurisprudenza)

1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.

2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;

b) certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;

c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.

3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.

4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente regolamento.

 

 

Art. 3

Autorizzazione.

 

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

 

 

Art. 4

Cessazione.

 

1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

a) Rinunzia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alle Province;

b) Decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) Revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti (4).

2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.

 

(4) Lettera così modificata dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.

 

 

Art. 5

Prelievo delle specie allevate.

 

1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nei soli centri privati, al titolare, ai soli dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art; 13 della legge anzidetta.

2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti (5).

 

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.

 

 

Art. 6

Registro.

 

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale devono essere annotati tutti i dati dall'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità sanitaria locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

 

 

Art. 7

Tabellazione.

 

1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi quelli a scopo amatoriale o ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «divieto di caccia» e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 8

Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali.

 

1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui fra loro.

 

 

Sezione II - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

 

Art. 9

Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica.

 

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.

 

 

Art. 10

Dimensioni dei centri.

 

1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire trascorsi due anni dalla data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del territorio interessato.

2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.

3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.

 

 

Art. 11

Commercializzazione.

 

1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e della commercializzazione del prodotto.

 

 

Sezione III - Allevamenti a scopo alimentare

 

Art. 12

Finalità.

 

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

 

 

Art. 13

Individuazione.

 

1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.

 

 

Art. 14

Abbattimento e commercializzazione.

 

1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare.

Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

 

 

Sezione IV - Allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale o ornamentale

 

Art. 15

Finalità.

 

1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (6).

 

(6) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.

 

 

Art. 16

Limiti di capi.

 

1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.

3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

 

 

Art. 17

Divieti.

 

1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.

2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

 

 

Art. 17-bis

Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.

 

1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:

a) che siano nati in cattività;

b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (F.D.I.) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori (R.N.A.);

c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;

d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma

organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (7).

 

(7) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.

 

 

Sezione V - Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento

 

Art. 18

Finalità.

 

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.

 

 

Art. 19

Dimensioni.

 

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.

 

 

Sezione VI - Norme transitorie

 

Art. 20

Norme transitorie.

 

1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari di allevamenti di cinghiale, lepre, coniglio selvatico e coturnice a scopo amatoriale o ornamentale devono cessare l'allevamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione degli animali allevati.