L.R.
18 gennaio 1996, n. 1 (1).
Aumento
delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 1996, n. 4.
(2)
Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice
alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni
regionali, quale risulta a seguito degli aumenti disposti dalla presente legge,
della quale la suddetta appendice non fa parte.
Art.
1
Aumento
degli importi.
1.
Con effetto dal 1° gennaio 1996 gli importi delle tasse sulle concessioni
regionali delle soprattasse e dei contributi elencati nella tariffa approvata
con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni sono aumentati del 20 per cento.
2.
Sono esclusi dall'aumento previsto al comma 1 gli importi delle tasse di cui ai
numeri d'ordine 17 e 18 della tariffa di cui al precedente comma 1.
3.
La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende
agroturistico-venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale - istituita dall'art. 23, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 - è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d'ordine
16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente comma 1.
4.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire
superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse e contributi da
determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va
operato sul totale della tassa, soprattassa o del contributo.
Art.
2
Tassa
di abilitazione all'esercizio professionale.
1.
Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'ammontare della tassa prevista dal comma 1
dell'art. 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e di
cui all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1984, n. 11, è fissato in L.
100.000.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Tariffa
delle tasse sulle concessioni regionali (3)
TITOLO
I
Igiene
e sanità
Numero
d'ordine1D.P.R. n. 121 del 196115[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli atti
soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per l'apertura e
l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:a) fino a 5.000
abitanti270.00054.000b) da 5.001 a 10.000 abitanti808.000162.000c) da 10.001 a
15.000 abitanti1.614.000324.000d) da 15.001 a 40.000 abitanti2.582.000518.000e)
da 40.001 a 100.000 abitanti3.870.000777.000f) da 100.001 a 200.000
abitanti5.162.0001.035.000g) da 200.001 a 500.000 abitanti8.063.0001.613.000h)
superiore a 500.000 abitanti12.900.0002.582.000(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,
art. 1, 2° comma, lettera m)Nota: la tassa è riferita non soltanto alle
concessioni per l'apertura e
l'esercizio
di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già
istituite e conferite ad altri titolari.La concessione per l'apertura e
l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella
concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga
concesso
il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è
dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede,
ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del
regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La
tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie
legittime e privilegiate.Analogamente la tassa annuale è dovuta per
l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo
comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un
quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si
tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato
T.U.Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai
sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto
dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;
è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.
Sono
esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate
per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al
pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e
delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale
(legge 23 dicembre 1978, n. 833.)
Sono
esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono
dell'indennità di residenza.Oltre alla tassa di concessione i titolari delle
farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai
sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:- nei
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . . . . . . . . . . . .
.
41.000- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti . . . . . . . .
.66.000-
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti . . . . . .
.132.000-
nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti . . . . .
.324.000-
nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti . . . . . . .
454.000I
titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un
contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107; nella
seguente misura:- nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti . . . .
. . . . . 80.000- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti . . .
. . . . . 99.000nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti . . . .
. . . . 195.000nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti . . . .
. . .
389.000nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti . . . . . . . .777.000Le
tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente
al
31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati
pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.
(3)
Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice
alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni
regionali, quale risulta a seguito degli aumenti disposti dalla presente legge,
della quale la suddetta appendice non fa parte. In precedenza la presente
tariffa, originariamente allegata alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57, era stata
ritoccata più volte; aumenti erano stati apportati dai seguenti provvedimenti,
nella misura accanto agli stessi indicata:
-
articolo unico, L.R. 23 luglio 1981, n. 44: sostituiva, al titolo II, i numeri
d'ordine 15, 16, 17, 18 e 19, a decorrere dal 4 agosto 1981;
-
art. 2, L.R. 14 maggio 1982, n. 22: modificava il numero d'ordine 1, a
decorrere dal 20 maggio 1982;
-
art. 3 stessa L.R. n. 22 del 1982: sostituiva il numero d'ordine 17, con
effetto dal 20 maggio 1982;
-
articolo unico, L.R. 18 marzo 1983, n. 7: modificava le note al numero d'ordine
17;
-
art. 1, L.R. 20 ottobre 1983, n. 40: aumentava del cento per cento gli importi,
esclusi quelli di cui al n. 16/1 e al n. 17, di tasse, soprattasse e
contributi, a decorrere dal 25 ottobre 1983 ;
-
art. 2 stessa L.R. n. 40 del 1983: aumentava del 20 per cento, con effetto dal
1 gennaio 1984, gli importi (esclusi quelli di cui al n. 16/1), in vigore al 31
dicembre 1983, di tasse, soprattasse e contributi, con arrotondamento alle 500
lire superiori ad eccezione degli importi da determinarsi in relazione a
quantità variabili, per i quali l'arrotondamento andava operato sul totale;
-
art. 3 stessa L.R. n. 40 del 1983: modificava le note annesse alla voce n. 7;
-
articolo unico, L.R. 3 dicembre 1984, n. 47: sostituiva il numero d'ordine 16
al titolo II;
-
articolo unico, L.R. 26 aprile 1985, n. 24: modificava alcuni importi del
numero d'ordine 16, con effetto dal 1 gennaio 1985;
-
articolo unico, L.R. 2 aprile 1986, n. 11: modificava le note al numero
d'ordine 16;
-
articolo unico, L.R. 23 giugno 1986, n. 23: aumentava del 20 per cento gli
importi di tasse, soprattasse e contributi con effetto dall'anno 1987, con
arrotondamento alle 500 lire superiori ad eccezione degli importi da
determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento
andava operato sul totale; dall'aumento erano esclusi gli importi di cui al n.
16/1 e 16/2;
-
art. 18, L.R. 3 novembre 1987, n. 47: aggiunge il numero d'ordine 26-bis
relativo al rilascio e al rinnovo annuale del tesserino di autorizzazione alla
ricerca e alla raccolta dei tartufi;
-
art. 1, L.R. 21 dicembre 1987, n. 56: aumenta del 20 per cento gli importi di
tasse, soprattasse e contributi, con effetto dall'anno 1988, con arrotondamento
alle500 lire superiori ad eccezione degli importi da determinarsi in relazione
a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento andava operato sul totale;
-
art. 1, L.R. 23 maggio 1988, n. 16: sostituiva il numero d'ordine 16, con
effetto dal 1 gennaio 1987;
-
art. 4 stessa L.R. n. 16 del 1988: estendeva al numero d'ordine 16, come sopra
sostituito, l'aumento del 20 per cento, disposto dalla L.R. 21 dicembre 1987,
n. 56, con effetto dal 1 gennaio 1988;
-
art. 1, L.R. 24 ottobre 1989, n. 35: aumentava del 20 per cento gli importi
delle tasse, soprattasse e contributi, con effetto dall'anno 1990, con
arrotondamento alle 500 lire superiori ad eccezione degli importi da
determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento
andava operato sul totale;
-
art. 2 stessa L.R. n. 35 del 1989: modificava i numeri d'ordine 2, 4 7, 23, 27,
28, 29, 30 e 31;
-
artt. 1 e 2, L.R. 14 gennaio 1991, n. 1: aumentava del 20 per cento gli importi
delle tasse, soprattasse e contributi, con effetto dal 1 gennaio 1991, con
arrotondamento alle 500 lire superiori ad eccezione degli importi da
determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento
andava operato sul totale.
Successivamente
il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha fissato, per tutte le regioni, una nuova
tariffa a decorrere dal 1 gennaio 1992, rimasta in vigore, per l'Umbria, fino
al 31 dicembre 1995. Dal 1 gennaio 1996 gli importi sono quelli riportati nella
presente tariffa.
Numero
d'ordine2 (4)D.P.R. n. 121 del 196122[D.P.R. n. 641 del 1972][10]Indicazione
degli atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annualeAutorizzazione
all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e dismercio di
acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testounico
delle leggi sanitarie e successive modificazioni.D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 27, lettera f)2.183.000Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se
l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione
(art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Quando
trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di
utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio
(art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).
Qualunque
modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a
tassa.
(4)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota all'epigrafe
della stessa.
Numero
d'ordine3 (5)D.P.R. n. 121 del 196124[D.P.R. n. 641 del 1972][11]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione
all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibiteanalcoliche
(art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719)1.092.000D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, art. 27, lettere e) ed f)
(5)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine4 (6)D.P.R. n. 121 del 196125[D.P.R. n. 641 del 1972][12]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione
all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi anitarie
ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854).a) stabilimenti termali -
balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie.D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)2.183.0001.092.000b) gabinetti medici
ed ambulatori in genere dove si applicano anchesaltuariamente la radioterapia e
la radiumterapia2.667.0001.454.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2°
comma, lettera e)Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a
scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i
suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la
cura fondamentale.
É
soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli
elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento
della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure
alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.)
o dai comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali
idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n.
1924)
Ai
sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati
all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di
radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa
annua di ispezione nella seguente misura:1) apparecchi di tensione uguale o
superiore a 100.000 volt . . . . . 324.0002) apparecchi di tensione inferiore a
100.000 volt . . . . . . . . . . . . . 132.000I possessori di due o più
apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento
dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per
ciascuno degli altri.
Alla
stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi
radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono
esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli
ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficienza e di
assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti
scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi
utilizzati.
Le
tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono.
(6)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota all'epigrafe
della stessa.
Numero
d'ordine5 (7)D.P.R. n. 121 del 196127[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per aprire o
mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o
di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo
unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):1) per
le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o
pensioni per gestanti:- se l'istituto ha non più di 50 posti
letto1.679.000840.000- se l'istituto ha non più di 100 posti
letto3.872.0001.936.000- se l'istituto ha più di 100 posti letto9.676.0004.839.0002)
per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il
pubblico324.000162.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).Nota:
Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed
autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui
il medico esercita la professione.
Essi
presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono
essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da
medici.Sono ambulatori anche quelli ammessi a case ed istituti di cura
medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non
comportano ricovero o degenza.
Conseguentemente
non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraindicata,
i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati
esercitano la loro professione.
Sono
case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono
ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di
speciali cure mediche e chirurgiche.
Per
esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
Gli
ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.
Sono
esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
(L. n. 833 del 1978), degli enti che abbiano scopo di beneficienza e di
assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Le
tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono.
(7)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine6 (8)D.P.R. n. 121 del 196128[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annualea) Licenza per la
pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo,concernente
ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenzaostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri
luoghi ove sipraticano cure idropininiche, idroterapiche e fisioterapiche (art.
201, comma 1,del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della
Legge 1° maggio1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854) e
D.P.R. 14 gennaio1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera f).51.00051.000b)
Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro
modo,concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure
fisiche edaffini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito
dall'art. 7 dellaLegge 1° maggio 1941, n. 422) e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 27, letteraa).100.000100.000Nota: La tassa annuale deve essere pagata
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
Sono
dovute tante tasse quanti sono i tasti o manifesti pubblicitari, anche se
l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
(8)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine7 (9)D.P.R. n. 121 del 196130[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annualeAutorizzazione
igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici
esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno
1939, n. 1112):1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettivea)
alberghi con 5 stelle e lusso1.744.0001.744.000b) alberghi con 4
stelle969.000969.000c) alberghi con 3 stelle404.000404.000d) alberghi con 2
stelle292.000292.000e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:superiore
a 500.000 abitanti243.000243.000superiore a 100.000
abitanti162.000162.000superiore a 50.000 abitanti131.000131.000superiore a
10.000 abitanti83.00083.000non superiore a 10.000 abitanti34.00034.000f)
affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:superiore a 500.000
abitanti116.000116.000superiore a 100.000 abitanti87.00087.000superiore a
50.000 abitanti46.00046.000superiore a 10.000 abitanti30.00030.000non superiore
a 10.000 abitanti18.00018.0002) Esercizi per la somministrazione di alimentia)
esercizi per la ristorazione di lusso1.744.0001.744.000b) esercizi per la
ristorazione di 1ª categoria969.000969.000c) esercizi per la ristorazione di 2ª
categoria404.000404.000d) esercizi per la ristorazione di 3ª
categoria292.000292.000e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei
comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti243.000243.000superiore a
100.000 abitanti162.000162.000superiore a 50.000
abitanti131.000131.000superiore a 10.000 abitanti83.00083.000non superiore a
10.000 abitanti34.00034.0003) Esercizi per la somministrazione di bevande nei
comuni con popolazione:superiore a 500.000 abitanti131.000131.000superiore a
100.000 abitanti99.00099.000superiore a 50.000 abitanti51.00051.000superiore a
10.000 abitanti34.00034.000non superiore a 10.000 abitanti18.00018.000Nota: Per
le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio
1983, n. 217. L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate
dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé
stanti.
Per
la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e
delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui
al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz.Uff. 9 settembre 1977, n. 246), nonché dell'art.
32 del D.M. n. 375 del 1988.Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione
di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le
tavole calde ed esercizi similari.
Rientrano
fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffé-bar, gli spacci, le
mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.Se le
sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di
bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa
persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti
dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è
soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività
principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni
igienico-sanitarie prescritte per ciascuna dell'attività esercitata sono
soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole
attività.Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione,
va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo
anno cui essa si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
(9)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine8 (10)D.P.R. n. 121 del 196132[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annualeAutorizzazione all'apertura
e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del regiodecreto 9 maggio 1929,
n. 994) 22.00012.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a)
Nota:
Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar che del latte si servono
soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente
autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno
cui si riferisce.
(10)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine9 (11)D.P.R. n. 121 del 196134[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annualeAutorizzazione a produrre
e mettere in commercio crema, panna montata eanaloghi, yogurt e simili, latte
in polvere e in blocchi, latte condensato e simili(art. 46 del regio decreto 9
maggio 1929, n. 994)389.000195.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera
a).D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera e).
Nota:
Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie,
pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti
sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i
commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al
pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.
Sono
esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici
esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
(11)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine10 (12)D.P.R. n. 121 del 196137[D.P.R. n. 641 del 1972][17]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per la
produzione e confezione a scopo di vendita di estratti diorigine animale o
vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodio condimenti
(art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio1953, n.
567)2.183.000D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l)
Nota:
La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere
rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.
(12)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine11 (13)D.P.R. n. 121 del 196137-bis[D.P.R. n. 641 del
1972][18]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeAutorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione
perconto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e
degliintegratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n.
399221.000D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).
(13)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine12 (14)D.P.R. n. 121 del 196139[D.P.R. n. 641 del 1972][19]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina,pubblica o privata
(art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127).a) se trattasi di stazione di
fecondazione di cavalli di pregio1.365.000b) in tutti gli altri casi185.000
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75.
(14)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine13 (15)D.P.R. n. 121 del 196141[D.P.R. n. 641 del 1972][20]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per le
attività relative alla fecondazione artificiale degli animali,rilasciate:a) per
l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta
fecondazione(art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40
del D.P.R. 10giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n.
1256)456.000b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla
suddettafecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del
D.P.R. n.1256, succitato)230.000D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera
l).
(15)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine14 (16)D.P.R. n. 121 del 1961224[D.P.R. n. 641 del
1972][122]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeProvvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte
ausiliaria delleprofessioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385
del testo unico delleleggi sanitarie)57.000D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
27, lettera i).
(16)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
TITOLO
II
Caccia
e pesca
Numero
d'ordine15 (17)D.P.R. n. 121 del 196151[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza di
appostamento fisso di caccia130.000D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1,
lettera o).
Legge
27 dicembre 1977, n. 968, art. 16
Nota:
Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima
dall'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.Sono appostamenti fissi di
caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in
materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi
segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.
(17)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine16 (18)D.P.R. n. 121 del 196152[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione di
costituzione di:1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di
esso6.0656.0652) centro privato di produzione di selvaggina539.000539.000D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o)
Legge
27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36.
Nota:
Per le aziende faunistico-venatoria per ogni 100 lire di tassa è dovuta una
soprattassa di lire 120, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.
Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono.
La
concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre
1977,
n. 968, e dalle leggi regionali in materia.
Le
tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte
alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed
integrazioni (19).
(18)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
(19)
Vedi, anche, l'art.1, comma 3 della presente legge.
Numero
d'ordine17 (20)D.P.R. n. 121 del 1961[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAbilitazione all'esercizio
venatorioa) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco73.00073.000b) con
fucile a due colpi102.000102.000c) con fucile a più di due
colpi129.000129.000d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma
dell'art. 18 della legge 27dicembre 1977, n. 968.449.000449.000D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 99.
Nota:
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere
effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo
della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia
ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione
governativa.
Il
versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora
non si eserciti la caccia durante l'anno.
La
ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio
venatorio.
Per
le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di
versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del
versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa
di concessione governativa.
L'abilitazione
all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame
previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.
(20)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine18 (21)D.P.R. n. 121 del 196154[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza per la pesca
nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L.11 aprile 1938,
n. 1183, e successive modificazioni:Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli
attrezzi61.00061.000Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza
mulinello, con uno o più ami,tirlindana, bilancia di lato non superiore a m
1,5031.00031.000Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e
con bilancia di latonon superiore a m 1,50.19.00019.000Tipo D: licenza per gli
stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senzamulinello, con uno
o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m1,50.16.500D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
Nota:
Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio;
quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.
Nel
caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato
del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e
sopratassa.
Alle
tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di:
L.
29.000 per le licenze di tipo A;
L.
16.000 per le licenze di tipo B;
L.
8.000 per le licenze di tipo C,
da
ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori
sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente
riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio
Regionale.
Il
versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per
ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora
durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il
tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.
(21)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine19 (22)D.P.R. n. 121 del 196155[D.P.R. n. 641 del 1972][28]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per la
pesca nelle acque interne con apparecchi a generatoreautonomo di energia
elettrica aventi caratteristiche tali da garantire laconservazione del
patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948,
n.
735)22.00022.000D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
Nota:
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisca.
(22)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine20 (23)D.P.R. n. 121 del 1961174[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione agli
scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunquecon esse collegati,
rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15,2° comma, e
art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 976, n. 319).195.00099.000D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, art. 1
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 100
Nota:
Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento
di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e
sanitaria.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno
cui si riferisce.
(23)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine21 (24)D.P.R. n. 121 del 1961178[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacinipubblici di acqua
dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica anorma delle vigenti
leggi80.000D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
(24)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota all'epigrafe
della stessa.
TITOLO
III
Turismo
e industria alberghiera
Numero
d'ordine22 (25)D.P.R. n. 121 del 196189[D.P.R. n. 641 del 1972][59]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326,per
l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi
complementaria
carattere turistico sociale:a) alberghi e ostelli per la
gioventù.41.00041.000b) campeggi:- con quattro stelle324.000324.000- con tre
stelle195.000195.000- con due stelle, nei comuni con popolazione:168.0001)
superiore a 500.000 abitanti168.000168.0002) superiore a 100.000
abitanti119.000119.0003) superiore a 50.000 abitanti99.00099.0004) superiore a
10.000 abitanti54.00054.0005) non superiore a 10.000 abitanti22.00022.000- con
una stella, nei comuni con popolazione:99.0001) superiore a 500.000
abitanti99.0002) superiore a 100.000 abitanti74.00074.0003) superiore a 50.000
abitanti41.00041.0004) superiore a 10.000 abitanti26.00026.0005) non superiore
a 10.000 abitanti15.00015.000c) villaggi turistici:324.000- con quattro
stelle324.000- con tre stelle195.000195.000- con due stelle, nei comuni con
popolazione:168.0001) superiore a 500.000 abitanti168.0002) superiore a 100.000
abitanti119.000119.0003) superiore a 50.000 abitanti99.00099.0004) superiore a
10.000 abitanti54.00054.0005) non superiore a 10.000 abitanti22.00022.000d)
case per ferie119.000119.000e) altri allestimenti in genere che non abbiano le
caratteristiche volute dal R.D.L.18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella
legge 30 dicembre 1937, n.
2651,
esuccessive modificazioni60.00060.000f) autostelli99.00099.000- se funzionanti
su autostrade195.000195.0002) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori
di uno dei predetti complessiricettivi complementari per la nomina di un
proprio rappresentante (art. 6 dellalegge 21 marzo 1958, n.
326)22.00022.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lettera g)
Nota:
Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di
bevande analcoliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle
concessioni regionali previste al n. 7, punti 2 e 3, della presente tariffa.
Allorché
le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto
riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui
esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
(25)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
(25)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine23 (26)D.P.R. n. 121 del 196195[D.P.R. n. 641 del 1972][64/a]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza per aprire e
condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:60.000a) fino a 10.000
abitanti.119.000b) da 10.001 a 20.000 abitanti233.000119.000c) da 20.001 a
50.000 abitanti467.000233.000d) da 50.001 a 100.000 abitanti699.000351.000e) da
100.001 a 500.000 abitanti1.162.000582.000f) superiore a 500.000
abitanti1.936.000969.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera
f).
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2 L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9
Nota:
Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è
subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.
Non
hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento
della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di
biglietti delle ferrovie dello Stato.
Oltre
al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a
prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e
dell'art. 9 della L. n. 217 del 1983 nella misura fissata con legge regionale
in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.
L'autorizzazione
è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre
località della Regione.
In
tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura
di cui alla lettera f).
Le
succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi
la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza
da rilasciarsi dalla Regione, con conseguente pagamento della relativa tassa.
In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui
al comma precedente.
L'autorizzazione
regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica
sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, L. n. 217 del 1983).
La
tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla
titolarità dell'autorizzazione originaria.
Le
tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al
31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati
pubblicati dall'ISTAT.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
(26)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota all'epigrafe
della stessa.
TITOLO
IV
Fiere
e mercati
Numero
d'ordine24 (27)D.P.R. n. 121 del 1961119[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeDeliberazione relativa
a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933,e legge 19 maggio
1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggicomunali e
provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successivemodifiche:a)
per istituzione di fiere e mercati66.000b) per cambiamento in modo permanente
di fiere e mercati34.000D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51
Nota:
La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento
in modo permanente.
(27)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine24-bis (28)D.P.R. n. 121 del 1961[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo1991, n. 112,
articolo 2, commi 3 e 4)180.00090.000Note: La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
(28)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
TITOLO
V
Agricoltura
Numero
d'ordine25 (29)D.P.R. n. 121 del 1961121[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza per
l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5
delD.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152)
Per
ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia lalunghezza
del battitore21.600D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera c)
D.P.R.
616 del 1977, artt. 66 e segg.
Nota:
La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine
trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria.
La
licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto
entro il 30 aprile di ciascun anno.
La
sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per
l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la
domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.
Fra
le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente
dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali
sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto
delle parti di pianta da cui sono portate.
Sono
esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di
società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
(29)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine26 (30)D.P.R. n. 121 del 1961130[D.P.R. n. 641 del 1972][86]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimentiper la
produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, partidi
piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D.
12ottobre 1933, n. 1700)87.000D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 66, comma 1.
(30)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine27 (31)D.P.R. n. 121 del 1961[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione degli
atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAbilitazione alla ricerca ed
alla raccolta dei tartufi (L. 16 dicembre 1985, n. 752,art.
17)216.000216.000Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha
validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente
al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di
concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro
proprietà
o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi
dell'art. 4 della L. n. 752 del 1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri
appartenenti al medesimo consorzio.
(31)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
TITOLO
VI
Acque
minerali e termali - Cave torbiere
Numero
d'ordine28 (32)D.P.R. n. 121 del 1961163[D.P.R. n. 641 del
1972][99/1]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualePermesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4
e 5 delregio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del
Presidentedella Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2)195.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 61
Nota:
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo
previsto dalla vigente normativa in materia.
(32)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine29 (33)D.P.R. n. 121 del 1961165[D.P.R. n. 641 del
1972][101]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeAutorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque
minerali etermali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443)969.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 61
(33)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine30 (34)D.P.R. n. 121 del 1961167[D.P.R. n. 641 del
1972][103]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeDecreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della
concessione per lacoltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art.
27 del regio decreto29 luglio 1927, n. 1443)969.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n.
2, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 61
(34)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine31 (35)D.P.R. n. 121 del 1961168[D.P.R. n. 641 del
1972][104]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeAutorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque
minerali etermali e loro pertinenze (art. 22, comma 2, regio decreto 29 luglio
1927,
n.1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, regio
decreto29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del decreto del
Presidente dellaRepubblica 28 giugno 1955, n. 620)99.000D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 2, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 61
(35)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine32 (36)D.P.R. n. 121 del 1961169[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per la
coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cuiagli artt. 14 e
seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 deldecreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 1.936.000D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 2, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 61
Nota:
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo
previsto dalla vigente normativa in materia.
(36)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine33 (37)D.P.R. n. 121 del 1961170[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per la
coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore diterzi, quando il
proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima
sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2, del regio decreto29 luglio 1927, n.
1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28giugno 1955, n.
620, art. 7)389.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera e)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 62
Nota:
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo
previsto dalla vigente normativa in materia.
(37)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
(37)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
TITOLO
VII
Trasporti,
navigazione e porti locali
Numero
d'ordine34 (38)D.P.R. n. 121 del 1961152[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminaredi un progetto
di impianto di via funicolare area privata - di interesse regionale -(art.30
del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)41.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
(38)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine35 (39)D.P.R. n. 121 del 1961153[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione della
costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree
(funivie)
-di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone
e
di cose(art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955,
n.
771)a) se adibita al trasporto di cosa99.00051.000b) se adibita al trasporto di
persona:195.000con cabina di portata fino a 30 persone389.000con cabine di portata
oltre 30 persone582.000292.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose,
concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla
sola tassa di cui alla lettera a).
I
titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno
1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente
misura complessiva:
1)
funivie bifuni (fino a m 750):
a)
per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.033.000
b)
per l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.014.000
2)
funivie bifuni (oltre m 750):
a)
per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.2.708.400/km
per
l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.1.354.800/km
3)
funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m 750):
a)
per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..2.033.000/km
b)
per l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..1.014.000/km
4)
funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m 750):
a)
per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..2.708.400/km
b)
per l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..1.354.800/km
La
tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti
contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere
in vigore la concessione.
(39)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine36 (40)D.P.R. n. 121 del 1961154[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza d'impianto di
funicolari aeree o telefoniche - di interesse regionale - destinate al
trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra
industria (articoli 4 e 7, 1° comma, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829,
sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 771)a) se rilasciata dal presidente della giunta
provinciale119.000b) se rilasciata dal sindaco60.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n.
5, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
(40)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine37 (41)D.P.R. n. 121 del 1961155[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeLicenza d'esercizio di
funicolari aeree o telefoniche - di interesse regionale - rilasciata nel caso
contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829,
sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 771, e cioé quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade,
ferrovie ed altre opere pubbliche:a) se rilasciata dal presidente della giunta
provinciale119.000119.000b) se rilasciata dal sindaco80.00080.000D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della
teleferica o della funicolare aerea. La tassa annuale deve essere corrisposta
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisca.
(41)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine38 (42)D.P.R. n. 121 del 1961156[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione di filovia
- di interesse regionale - (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955,n. 771):a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:1) già
di pertinenza del Ministero dei Trasporti485.000243.0002) già di pertinenza
della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato dallaMotorizzazione civile
e dei trasporti in concessione292.000147.000b) se emessa dal
sindaco195.00099.000D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella
seguente misura complessiva:a) per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . L. 67.200
per
kmb) per l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 33.600
per
kmLa tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti
contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
(42)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine39 (43)D.P.R. n. 121 del 1961157[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per
l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di
trasporto terrestri a fune senrotaia - di interesse regionale - (art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):a) se emessa
dal Presidente della Giunta regionale195.00099.000b) se emessa dal Presidente
della Giunta provinciale119.00060.000c) se emessa dal sindaco60.00032.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle
parti economiche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata
massima di anni dieci, salvo rinnovo.
Negli
altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di
stagione in stagione.
I
titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del regio decreto - legge 7
settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella
seguente misura complessiva:a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili1) per la
costruzione, per ciascun impianto . . . . . . . . . . . . . . . . 679.2002) per
l'esercizio, per ciascun impianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339.600b) ascensori in servizio pubblico:1) per la costruzione, per ciascun
impianto . . . . . . . . . . . . . . . . 543.6002) per l'esercizio, per ciascun
impianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273.600La
tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti
contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
(43)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine40 (44)D.P.R. n. 121 del 1961184[D.P.R. n. 641 del
1972][110]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeConcessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di
autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno
1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:
per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi
tipo, cui si riferisce la concessione:a) portata sino a 35 ql.60.00060.000b)
portata oltre 35 ql.79.20079.200D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera
b)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata
data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter
effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed
ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.
La
sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di
merci senza conducente.
La
tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce.
(44)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine41 (45)D.P.R. n. 121 del 1961185[D.P.R. n. 641 del
1972][111]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeConcessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici
automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad
itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della
legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;1) autoservizi con frequenza
giornaliera456.000456.0002) autoservizi con frequenza non superiore a quattro
giorni per settimana.275.000275.0003) autoservizi con frequenza non superiore a
due giorni per settimana.93.00093.0004) concessioni di servizi automobilistici di
gran turismo:a) autoservizi con frequenza giornaliera275.000275.000b)
autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana167.000167.000c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni
per settimana57.00057.0005) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e
per studenti e per ciascunanno di durata della concessione11.4006) autoservizi
concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolaricontingenze:per
il primo giorno di validità15.000per ogni giorno ulteriore di validità6.000La
tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad
un anno.
D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 2° comma, lettera b)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio
di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è
ridotta a metà.
Sono
considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le
caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.I
concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.
1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura
complessiva:1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo
servizio:a) da 1 a 20 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 324b) da 20,01 a 40 km . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960c) da 40,01 a 60 km . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920d) da 60,01 a
80 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3240e) oltre 80 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .48002) se di competenza comunale per ogni giorno di
effettivo servizio . . . . 600La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza
devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono.
(45)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine42 (46)D.P.R. n. 121 del 1961186[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per
l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto
di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della
navigazione
119.000
119.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 4
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 97
Nota:
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza
nella misura complessiva di L. 85.000 per km
La
tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti
contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
(46)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine43 (47)D.P.R. n. 121 del 1961187[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeConcessione per
l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino
con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della
navigazione
80.000
80.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 4
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 97
Nota:
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza
nella misura complessiva di L. 102.000 per km
La
tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti
contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
(47)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine44 (48)D.P.R. n. 121 del 1961188[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione per
l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di
traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice
della navigazione
40.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 97
(48)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine45 (49)D.P.R. n. 121 del 1961189[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualeAutorizzazione al
trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta
dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227
del Codice della navigazione
80.000D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, art. 4
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 97
(49)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
Numero
d'ordine46 (50)D.P.R. n. 121 del 1961197[D.P.R. n. 641 del 1972]Indicazione
degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annualePermesso rilasciato
per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico
delle
leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto
viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente
concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:per il primo giorno di
permesso34.000per ogni giorno di ulteriore validità21.600D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 5, art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c)
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 84
Nota:
Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.
(50)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota
all'epigrafe della stessa.
TITOLO
VIII
Arti
e mestieri
Numero
d'ordine47 (51)D.P.R. n. 121 del 1961204[D.P.R. n. 641 del
1972][117]Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa
annualeIscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e
mestieri38.000D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c)
(51)
Per la cronologia delle modifiche subite dalla presente tariffa vedi nota all'epigrafe
della stessa.