L.R.
19 marzo 1996, n. 5 (1).
Condizioni
per la concessione di servizi e contributi da parte della Regione e dei
soggetti di cui al comma secondo dell'art. 16 dello Statuto regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 marzo 1996, n. 15.
Art.
1
1.
Ferma restando la disciplina di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 19
e alla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, nonché alla legge regionale 12
agosto 1994, n. 27, nei provvedimenti di concessione di servizi, di contributi
o di provvidenza ed agevolazioni da parte dell'Amministrazione regionale e dei
soggetti
di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto è inserita una clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario di osservare la disciplina normativa
e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di
lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e
previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la
sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi
compresa la tutela dell'ambiente esterno.
2.
Nella documentazione necessaria alla richiesta di provvedimenti di concessioni
o servizi è inserita l'autocertificazione dei titolari d'impresa inerenti
l'obbligo di cui al comma precedente.
3
La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità delle imprese
ai benefici di cui al presente articolo.
Art.
2
1.
I concessionari di servizi ed i beneficiari del contributo o delle provvidenze
ed agevolazioni, sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di cui
all'art. 1 da parte dei loro eventuali appaltatori subconcessionari, nei
confronti dei rispettivi dipendenti.
Art.
3
1.
Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti, accertate dalle
competenti autorità, delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti o servizi
regionali sono comunicate all'Amministrazione regionale che potrà disporre la
sospensione o la revoca della concessione o del beneficio.
2.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1, la Regione può disporre opportune forme
di controllo per la verifica, in accordo con le competenti autorità,
dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 della presente
legge.
3.
Dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 1 è data comunicazione alle
competenti autorità, preposte ai controlli.