L.R.
25 marzo 1996, n. 7 (1).
Ulteriore
proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 e
alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 aprile 1996, n. 16.
(2)
La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma
1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta
lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio
2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente
legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
Art.
1
[1. (3)] (4).
(3)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
(4)
La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma
1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta
lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio
2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente
legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
Art.
2
[1. (5)] (6).
(5)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
(6)
La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma
1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta
lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio
2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente
legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
Art.
3
[1. (7)] (8).
(7)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 23 marzo 1995, n. 13.
(8)
La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma
1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta
lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio
2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente
legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.