L.R.
13 maggio 1996, n. 10 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e annesso bilancio pluriennale
1996-1998 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 maggio 1996, n. 23, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1996 ed il bilancio pluriennale 1996-1998 sono
stati assestati con L.R. 5 novembre 1996, n. 26. Variazioni al bilancio di
previsione per il 1996 e al bilancio pluriennale 1996-1998 sono state apportate
con L.R. 23 dicembre 1996, n. 31.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
1996 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in Lire
6.844.314.983.263 in termini di competenza e in Lire 7.062.688.648.488 in
termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1996 secondo lo stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
1996 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in Lire
6.844.314.983.263 in termini di competenza ed in Lire 7.062.688.648.488 in
termini di cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1996 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
precedente comma.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1996
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al primo comma.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
1996 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di Lire 509.427.120.252 iscritto al cap. 3 dello stato di
previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1995 è destinato agli
interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte ai sensi del precedente comma 1)
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1996 in base al
risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
Art.
5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per
l'esercizio 1996 - per attività ed interventi a carattere continuativo o
pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della
spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab.
I) allegata alla presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1996 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 1996 del Fondo sanitario nazionale.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1996 sul Fondo sanitario
è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente
legge.
2.
La quota di Lire 40.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 2264/V.5010
dello stato di previsione della spesa è destinata al finanziamento del Fondo di
riequilibrio di cui al comma 3, dell'art. 23 della L.R. 4 gennaio l995, n. 1.
3.
Parte della somma di cui al comma 2, potrà essere attribuita alle Aziende
sanitarie regionali in relazione agli interventi di razionalizzazione e
riconversione della rete ospedaliera.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in
diminuzione, al bilancio 1996 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni
di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici
nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla
legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 1996, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931,3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della
spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi
intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato all
Tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap.
6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli
indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei
residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa norma dell'art. 53 secondo comma, della stessa legge regionale 3
maggio 1978, n. 23
Art.
10
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'art. 23 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale
è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a
convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per
le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o
a
capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della L.R. 3 maggio 1978, n.
23, è stabilito per l'anno 1996 in Lire 68.343.887.376 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con
deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1996, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma
dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo
di Lire
42.222.200.000
per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di Lire
1.000.000.000 per l'anno 1996 e di Lire 6.200.000.000 per ciascuno degli anni
successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1996 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1996-1998 allegato (appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art.
31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, all'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1994.
4.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della L. 16 maggio 1970, n. 281,
il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella
Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1994,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della
L.R. 5 dicembre 1995, n. 46, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale
ad assumere, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di
contabilità, uno o più mutui fino all'importo complessivo di Lire
87.260.108.004 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di
Lire 2.100.000.000 per l'anno 1996 e di Lire 12.800.000.000 per ciascuno degli
anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1996 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma
7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1996-1998 allegato (appendice n. 1).
7.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della L. 16 maggio 1970, n. 281,
il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella
R) allegata alla presente legge.
Art.
13
Interventi
previsti dalla Tab. Q.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab. Q, allegata alla presente legge, è
subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 1994.
Art.
14
Estinzione
anticipata di mutui più onerosi.
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è
autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere
purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di
economie di spesa, rispetto a quello precedentemente autorizzato.
2.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti
ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale
1996-1998.
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla
rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al
precedente comma 2.
Art.
15
Autorizzazione
alla contrazione di mutui per la copertura della maggiore spesa sanitaria per
gli anni 1990-1991 con onere a carico del bilancio regionale. Art. 3, L. 19
novembre 1990, n. 334 e art. 2, L. 18
marzo 993, n.67.
1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, della L. 19 novembre 1990, n. 334 e
dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 18 marzo 1993, n. 67, la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino all'importo massimo di
Lire 68.000.000.000, per la copertura delle quote a carico del bilancio
regionale della maggiore spesa sanitaria degli anni 1990 e 1991, per una durata
massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di Lire 5.000.000.000 per l'anno
1996 e di Lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2.
All'onere relativo agli anni 1996 e successivi si farà fronte con quota degli
stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma
7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1996-1998 (Appendice 1).
Art.
16
Fondo
consortile Società Tre «A» a r.l.
1.
La quota di Lire 400.000.000, iscritta al cap. 7819/V.2480 dello stato di
previsione del bilancio 1996, è vincolata all'incremento del fondo consortile
della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
Art.
17
Deroga
alla L.R. 23 marzo 1995, n. 12.
1.
In deroga al disposto del comma 6, dell'art. 15, della L.R. 23 marzo 1995, n.
12, la somma di Lire 650.000.000, iscritta al cap. 9770 dello stato di
previsione della spesa è interamente devoluta all'Amministrazione provinciale
di Perugia.
Art.
18
Approvazione
piani finanziari dei Programmi di iniziativa comunitaria - P.I.C.
1.
Sono approvati i piani finanziari di Programmi di iniziativa comunitaria
(P.I.C.) relativi a Leader II (Tab. V, parte I) e Retex (Tab. V, parte II) per
effetto ed in attuazione delle decisioni C.E.E. nn. C795/3118/1 dell'1 dicembre
1995 e C/95/3434 del 21 dicembre 1995.
Art.
19
Realizzazione
Programmi comunitari.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per la realizzazione dei Documenti unici di programmazione (Docup) e dei
Programmi di iniziativa comunitaria (P.I.C.) in conseguenza delle modificazioni
apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta
medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione
comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche
comunitarie.
Art.
20
Integrazione
L.R. 3 marzo 1995, n. 9.
1.
Lo stanziamento di spesa del cap. 4130 è spostato dalla rubrica 43 - Foreste -
al cap. 9740 di nuova istituzione, medesimo oggetto, della rubrica 68 -
Programmi e progetti intersettoriali.
Art.
21
Denominazione
cap. 5110 - parte spesa. Art. 18, L.R. 24 agosto 1987, n. 44.
1.
La descrizione del cap. 5110 della spesa è sostituita dalla seguente: «Spese
per favorire ed incentivare il recupero e la riutilizzazione dei materiali
riciclabili dei rifiuti solidi urbani. Art. 18, L.R. 24 agosto 1987, n. 44. Spesa finanziata con i proventi del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti».
Art.
22
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1996 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, comma 2, della vigente
L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, aperture di credito a favore
dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa
indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
23
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di
contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso
dell'anno 1996 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia
di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro
ammontare non superi l'importo di Lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art.
24
Approvazione
del bilancio pluriennale 1996-1998.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996-1998
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1996 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 1996-1998 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma
devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
25
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed
allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti
dipendenti dalla Regione:
1)
Centro di studi giuridici e politici istituito con L.R. 26 maggio 1975, n. 38,
modificata con L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);
2)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Perugia di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (appendice n. 3);
3)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra-CE.D.R.A.V., istituito con L.R. 18 aprile 1990, n. 24
(appendice n. 4);
4)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) istituito con
L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (appendice n. 5);
5)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Terni, di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6);
6)
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.), di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (appendice n. 7);
7)
Istituto per la storia dell'Umbria Contemporanea, di cui alla L.R. 12 agosto
1982, n. 41, (Appendice n. 8);
8)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria - gestione liquidatoria, di cui alla L.R.
26 ottobre 1994,n. 35, art. 5 (Appendice n. 9).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69 comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(3).
(3)
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi
prospetti ed elenchi.