L.R. 19 luglio 1996, n. 18 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 luglio 1996, n. 34.

 

 

Art. 1

 

1. Al comma 1, dell'art. 13, cosě come modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 18, le parole «deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento».

2. Al comma 2, dell'art. 13, le parole «centri pubblici di riproduzione di selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica».

 

 

Art. 2

 

1.  (2).

 

(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 20, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 3

 

1. Al comma 3 dell'art. 37 le parole «centri privati di produzione della selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri privati di riproduzione della fauna selvatica».

 

 

Art. 4

 

1.  (3).

2. Alla terzultima riga del punto I) del comma 2 dell'art. 39, le parole «dell'art. 29» sono sostituite «dell'art. 20»;

3.  (4).

 

(3) Sostituisce la lettera mm) del comma 1 dell'art. 39, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.

(4) Aggiunge il comma 4 all'art. 39, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 5

 

1. Alla seconda riga, del comma 1, dell'art. 40, le parole «pari all'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 40 le parole «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».