L.R.
19 luglio 1996, n. 18 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 luglio 1996, n. 34.
Art.
1
1.
Al comma 1, dell'art. 13, cosě come modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo
1995, n. 18, le parole «deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «deve risultare non inferiore al 20 e non superiore
al 25 per cento».
2.
Al comma 2, dell'art. 13, le parole «centri pubblici di riproduzione di
selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica».
Art.
2
1. (2).
(2)
Aggiunge il comma 2-bis all'art. 20, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
Art.
3
1.
Al comma 3 dell'art. 37 le parole «centri privati di produzione della
selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri privati di riproduzione
della fauna selvatica».
Art.
4
1. (3).
2.
Alla terzultima riga del punto I) del comma 2 dell'art. 39, le parole
«dell'art. 29» sono sostituite «dell'art. 20»;
3. (4).
(3)
Sostituisce la lettera mm) del comma 1 dell'art. 39, L.R. 17 maggio 1994, n.
14.
(4)
Aggiunge il comma 4 all'art. 39, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
Art.
5
1.
Alla seconda riga, del comma 1, dell'art. 40, le parole «pari all'85 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».
2.
Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 40 le parole «il 10 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».