L.R.
19 luglio 1996, n. 19 (1).
Ulteriori
modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del
Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 luglio 1996, n. 34.
Legge
abrogata con L.R. 30 settembre 2002. n.
16.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce l'art. 1, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
2
1. (3).
(3)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
3
1. (4).
(4)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
4
1.
Al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle
sezioni» sono soppresse.
2.
(5).
(5)
Sostituisce i commi 2 e 3 dall'art. 4, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
5
1. (6).
(6)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 8, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
6
1. (7).
(7)
Sostituisce l'art. 9, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
7
1. (8).
(8)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
8
1.
Al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle
sezioni» sono soppresse.
Art.
9
1. (9).
(9)
Sostituisce l'art. 14, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
10
1.
Al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o delle
sezioni» sono soppresse.
Art.
11
1. (10).
(10)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
12
[1.
Al comma 2 dell'art. 24 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o delle
sezioni» sono soppresse]
(11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
1. (12).
(12)
Sostituisce l'art. 26, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
14
1. (13).
(13)
Sostituisce l'art. 27, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
15
1.
Al comma 1 dell'art. 28 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle sue
sezioni», sono soppresse.
Art.
16
1.
Al comma 2 dell'art. 29 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o della
sezione in questione» sono soppresse.
Art.
17
1. (14).
2.
Al comma 2 dell'art. 30 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle
sezioni» sono soppresse.
3.
Ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della L.R. 30 marzo 1992, n. 7, come sostituiti
dall'art. 1 della L. 5 aprile 1995, n. 23, le parole «e delle sezioni» sono
soppresse.
(14)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 30, L.R. 30 marzo 1992, n. 7.
Art.
18
Norma
transitoria.
1.
Le funzioni di controllo di cui all'art. 3 sono esercitate dal Comitato
regionale di controllo a partire dal 1° ottobre 1996.
2.
Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal Comitato
regionale, dalle sezioni decentrate istituite presso ciascun capoluogo di
provincia ai sensi della previgente normativa.
3.
Ai fini di cui al comma 1 gli atti adottati a partire dal 1° ottobre 1996 e da
sottoporre a controllo ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della
presente legge sono inviati al Comitato regionale.
4.
Gli atti adottati prima della data di cui al comma 3 sono inviati alla sezione
territorialmente competente che continua ad esercitare le funzioni di
controllo, relativamente ai predetti atti, non oltre il 30 settembre 1996. A
tale data i procedimenti eventualmente ancora pendenti presso le sezioni sono
trasferiti al Comitato regionale.
5.
Ai componenti delle sezioni territoriali sono corrisposte, dall'entrata in
vigore della presente legge fino al 30 settembre 1996, le indennità e i rimborsi
spese di cui all'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, come
integrato dall'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 23.
6.
Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente
della Giunta regionale attiva le procedure per la costituzione del nuovo
Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30
marzo 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 4 della presente legge. Fino
all'insediamento del nuovo Comitato e, comunque, non oltre i termini prescritti
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, il controllo è esercitato dal Comitato
regionale in carica.
7.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge approva un programma di riorganizzazione degli uffici del Comitato
regionale di controllo e adotta i conseguenti provvedimenti, previa
informazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative anche relativamente all'assegnazione del personale in servizio
presso gli uffici del Comitato regionale e delle sue attuali sezioni presso
altre strutture regionali ovvero presso gli enti destinatari di attribuzione e
delega di funzioni regionali, in entrambi i casi con sede nella stessa
Provincia.