L.R.
8 agosto 1996, n. 20 (1).
Disciplina
dell'organizzazione turistica regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1996, n. 37.
(2)
Vedi, anche, l'art. 35, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
29 art. 19.
TITOLO
I
Organizzazione
turistica regionale
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Umbria in
attuazione dello Statuto e della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge 8
giugno 1990, n. 142, definendo le funzioni della Regione, delle Province, dei
Comuni e il ruolo degli organismi associativi locali, nonché degli altri
soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo.
Art.
2
Funzioni
della Regione.
1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)
programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti
dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale, la titolarità
dell'immagine ed i rapporti con gli enti locali;
b)
promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica
regionale, nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel
territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;
c)
organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata nell'ambito del
sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della
elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo,
delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica
anche mediante l'istituzione di un Osservatorio regionale sul turismo;
d)
attribuzione della classifica agli esercizi alberghieri, extralberghieri e
all'aria aperta;
e)
funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo;
f)
abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa quella di
direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
g)
controllo degli atti dell'Azienda regionale di promozione turistica.
2.
La Regione, per le singole attività di cui alla lett. b) del comma 1, di norma
si avvale dell'Azienda di promozione turistica di cui all'art. 8.
Art.
3
Programmi
regionali.
1.
Il Consiglio regionale, nel Piano regionale di sviluppo, indica le linee
generali di sviluppo nel turismo e nei settori collegati e, in particolare:
a)
gli obiettivi dell'intervento regionale;
b)
le principali azioni da realizzare per il perseguimento degli obiettivi.
2.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31
luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il Programma
annuale di promozione turistica, elaborato sulla base delle proposte formulate,
entro il 31 maggio, dai Comuni, previa opportuna partecipazione di Enti,
categorie, associazioni ed organismi interessati e dalle Province, per le
rispettive competenze.
3.
La Giunta regionale, all'atto dell'approvazione del Programma annuale di
promozione turistica, delibera contestualmente il finanziamento per la
realizzazione dello stesso.
TITOLO
II
Ruolo
delle province e dei comuni
Art.
4
Funzioni
delle Province.
1.
Le Province, nell'ambito del rispettivo territorio, esercitano le seguenti
funzioni:
a)
promozione e coordinamento di attività e realizzazione di iniziative di
rilevante interesse provinciale nel settore del turismo, in collaborazione con
i Comuni, e sulla base dei programmi, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
b)
delega per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo di
cui alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 (3).
(3)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 16 aprile 1998, n. 13.
Art.
5
Funzioni
dei Comuni.
1.
Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio mediante la
cura dell'offerta locale, ricomprendendovi l'espletamento dei servizi turistici
di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché
l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi. I Comuni
possono stipulare convenzioni e/o accordi, per la realizzazione degli obiettivi
di cui sopra, con altri Enti, Associazioni ed organismi pubblici e privati
interessati (4).
1-bis.
Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative di raccolta e trasmissione
all'Azienda regionale di promozione turistica, dei dati sul movimento
turistico. L'azienda regionale definisce, sentiti i comuni, i criteri e le
modalità di trasmissione dei predetti dati, dai comuni singoli o associati (5).
2.
In particolare, i Comuni, nelle azioni di governo del proprio territorio,
esercitano, in forma singola o associata, anche a livello interprovinciale,
attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse
turistico-culturali-ambientali, anche con l'elaborazione di proposte che
contribuiscano alla formazione dei piani e programmi regionali di promozione
turistica.
3.
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, promuove forme di cooperazione tra i Comuni, secondo le previsioni del
Capo VIII della legge medesima.
4.
Ai fini della qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva, ai Comuni è
affidato:
a)
l'esercizio delle funzioni istruttorie di classificazione alberghiera, già
attribuite alle A.P.T. dalla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;
b)
l'esercizio delle funzioni istruttorie di classificazione degli esercizi
ricettivi extralberghieri ed all'aria aperta, già attribuite alle A.P.T. dalla
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 e successive modificazioni.
5.
Ai fini delle funzioni di classificazione di cui al comma 4, i Comuni,
accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali di
classificazione, formulano proposte alla Giunta regionale.
6.
Sono attribuite ai Comuni, oltre le funzioni già delegate ai sensi dell'art. 38
della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, la vigilanza sulle strutture
turistico-ricettive, alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e sugli
alloggi agrituristici relativamente a:
a)
verifica del rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio
dell'attività;
b)
mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle
autorizzazioni all'attività;
c)
verifica della corretta applicazione delle tariffe denunciate ai sensi della
legge 25 agosto 1991, n. 284, e del D.M. 16 ottobre 1991.
7.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 27
gennaio 1993, n. 4, e dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è attribuita
ai Comuni.
(4)
Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
6
Assegnazione
personale a Province e Comuni.
1.
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 4 e 5, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo
accordo con gli enti interessati e previo esame con le Organizzazioni
sindacali, provvede alla determinazione delle risorse e dei contingenti del
personale da
trasferire
per lo svolgimento dei compiti connessi.
TITOLO
III
Azienda
di promozione turistica - A.P.T.
Art.
7
Ambito
territoriale turisticamente rilevante.
1.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una
coordinata ed unitaria attività di organizzazione dell'offerta e di promozione
turistica, nonché di informazione ed accoglienza, l'intero territorio
regionale, pur nella molteplicità delle valenze turistiche territoriali,
costituisce un unico ambito turisticamente rilevante.
Art.
8
Azienda
di promozione turistica - A.P.T.
1.
È istituita, con sede legale in Perugia, l'Azienda di promozione turistica
(A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, nonché
di supporto agli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
2.
L'A.P.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di
servizi per la promozione turistica, dotata di autonomia amministrativa e di
gestione.
3.
La gestione finanziaria dell'A.P.T. è improntata a criteri di imprenditorialità
ed economicità.
4.
L'A.P.T. adotta un proprio regolamento che, nell'ambito dei principi fissati
dalle leggi regionali stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'Azienda e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo
amministrativo-contabile.
5.
La Giunta regionale approva il regolamento adottato dagli organi dell'A.P.T.
6.
La Regione contribuisce alle spese di funzionamento ed alla realizzazione del
Programma regionale annuale di promozione turistica con l'istituzione del Fondo
di gestione di cui all'art. 20 e l'erogazione del contributo annuale di
attività di cui all'art. 14, comma 1, lett. b).
7.
All'A.P.T. sono affidati i seguenti compiti:
a)
attuazione del Programma annuale di promozione turistica di cui al comma 2
dell'art. 3;
b)
promozione delle risorse turistiche regionali;
c)
informazione turistica;
d)
accoglienza turistica;
e)
coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d) svolte dagli I.A.T.
delle Pro-loco e dagli uffici di informazione turistica dei Comuni;
f)
controllo della qualità dei servizi turistici;
g)
tutela e assistenza del turista fruitore;
h)
promozione della cultura della ospitalità tra le popolazioni locali;
i)
coordinamento e sostegno delle iniziative degli operatori turistici;
l)
raccordo delle funzioni istruttorie di cui al comma 4 dell'art. 5;
m)
supporto tecnico ai comuni per la realizzazione delle attività di cui
all'articolo 5 (6).
(6)
Lettera aggiunta dall'art. 41, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
9
Organi
dell'A.P.T.
1.
Sono organi dell'A.P.T.:
a)
il Presidente;
b)
il Consiglio di amministrazione;
c)
il Collegio dei revisori.
Art.
10
Consiglio
di amministrazione e Presidente.
1.
Il Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito
con decreto del Presidente della Giunta dura in carica per il tempo della
legislatura regionale.
2.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato dalla
Giunta regionale, e da otto esperti in materia di turismo, di cui quattro
scelti dalla Giunta regionale su terne di candidati proposte da ciascuna delle
Associazioni regionali di categoria più rappresentative a livello regionale,
due su terne di candidati proposte da ciascuna Provincia e due su una terna di
candidati proposta dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
3.
I componenti di cui al comma 2 devono essere in possesso di requisiti che
comprovino un'acquisita esperienza professionale o amministrativa nel settore
del turismo, da documentare con appositi curricula personali da allegare alle
terne.
4.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il
Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente, eletto a maggioranza dei componenti, direttamente dal
Consiglio di amministrazione.
5.
Il Consiglio di amministrazione delibera tutti gli atti inerenti la gestione
dell'Azienda tra i quali i seguenti sono sottoposti a controllo da parte della
Giunta regionale:
a)
il regolamento;
b)
le variazioni al bilancio di previsione;
c)
il programma di attività in attuazione del programma regionale di cui al comma
2 dell'art. 3;
d)
il contratto di tesoreria;
e)
gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili e la contrazione di
mutui;
f)
le liti attive e passive;
g)
l'affidamento di incarichi e consulenze.
6.
Il bilancio annuale preventivo ed il conto consuntivo, corredati dalle
relazioni del Collegio dei revisori, sono approvati con le modalità previste
dall'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive
modificazioni ed integrazioni.
7.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il
Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale provvede alla loro
sostituzione, ai sensi del comma 2.
8.
Per l'attuazione del programma di attività di cui al punto c) del comma 5, l'A.P.T.
si avvale di una Consulta composta dei rappresentanti di cui al comma 3
dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art.
11
Collegio
dei revisori.
1.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, compreso il
Presidente, iscritti nel registro dei revisori contabili. È nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con
voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente. Dura in
carica per il tempo della legislatura regionale.
2.
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.
3.
Il Collegio svolge i compiti previsti dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
Art.
12
Consulta
regionale per il turismo.
1.
Nella predisposizione del Programma annuale di promozione turistica di cui al
comma 2 dell'art. 3, la Giunta regionale si avvale di una Consulta regionale
per il turismo costituita dai seguenti soggetti:
a)
l'Assessore regionale al turismo che la presiede;
b)
il Presidente dell'Azienda di promozione turistica;
c)
il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti;
d)
tre Sindaci o loro delegati, di Comuni individuati dall'ANCI, con popolazione
inferiore ai 20.000 abitanti;
e)
il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
f)
un rappresentante delle Comunità montane designato dall'Unione nazionale dei
Comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.) regionale;
g)
un rappresentante delle Associazioni turistiche Pro-loco designato dall'organizzazione
regionale dell'Unione nazionale delle Pro-loco d'Italia;
h)
tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria degli operatori turistici
maggiormente rappresentative a livello regionale;
i)
un rappresentante del movimento cooperativo designato congiuntamente dalle
Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
l)
un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
m)
un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni del tempo libero
maggiormente rappresentative a livello regionale;
n)
un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dell'Umbria;
o)
tre rappresentanti dei vettori nel settore aereo, ferroviario e stradale;
p)
tre rappresentanti delle organizzazioni agrituristiche.
2.
La Consulta è convocata dal Presidente e può essere validamente costituita
quando risultino nominati almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute sono
valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti
in carica e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti stessi. Le
determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art.
13
Compensi.
1.
Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità lorda pari
al 30 per cento di quella dei Consiglieri regionali.
2.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il Presidente, è
corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni
seduta, di lire 300.000 al lordo delle ritenute di legge, e per un numero di
sedute annue non superiori a 25.
3.
Ai membri del Collegio dei revisori contabili spetta il compenso previsto dalla
tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e
massimi della stessa. Il compenso viene determinato con lo stesso decreto di
nomina.
4.
Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai membri del
Collegio dei revisori, nonché ai membri della Consulta, sono dovuti il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione
spettante, ai sensi della normativa regionale vigente, ai Consiglieri
regionali.
5.
La Giunta regionale, ogni due anni, provvede all'adeguamento degli emolumenti
sulla base della inflazione programmata.
Art.
14
Entrate
dell'A.P.T.
1.
L'A.P.T. provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse
derivanti dalle seguenti entrate:
a)
redditi e proventi patrimoniali, di gestione e dei servizi;
b)
contributo annuale di attività della Regione;
c)
fondo di gestione per le spese di funzionamento;
d)
contributi di enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati.
2.
Restano a carico dell'Amministrazione regionale le spese del personale posto
alla dipendenza funzionale dell'Azienda, nell'ambito della dotazione organica
determinata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15.
Art.
15
Personale
dell'A.P.T.
1.
Alla struttura dell'A.P.T. è preposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale
di norma tra il personale regionale di livello dirigenziale. La Giunta
regionale può nominare il direttore anche con contratto di diritto privato,
scegliendolo tra persone in possesso di diploma di laurea, con qualifica
dirigenziale esercitata nel settore turistico per almeno un triennio, per una
durata non superiore a quella della legislatura regionale. Al direttore compete
il trattamento economico nei limiti previsti per i dirigenti regionali,
computando a tal fine anche l'indennità di coordinamento.
2.
Il rapporto di lavoro del personale dell'A.P.T. è regolato sulla base del
contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali.
3.
Il personale dell'Azienda regionale di promozione turistica già inquadrato nel ruolo
unico del personale regionale è in rapporto funzionale con l'Azienda stessa,
che provvede alla sua gestione, in ragione delle specificità proprie
dell'attività da svolgere, in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro,
alle indennità di missione e ad eventuali compensi per lavoro straordinario e
festivo.
4.
La dotazione organica del personale dell'Azienda di promozione turistica le
qualifiche di appartenenza, i livelli corrispondenti in relazione alle mansioni
da svolgere, i criteri di assegnazione del personale, sono determinati dalla
Giunta regionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali, con
provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge (7).
5.
L'assegnazione di personale all'A.P.T. è disposta dalla Giunta regionale, con
preferenza per le domande del personale regionale, sulla base di «curricula»
professionali.
(7)
Comma così modificato dall'art. 42, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
16
Servizi
turistici territoriali - I.A.T.
[1.
L'Azienda regionale di promozione turistica assicura sul territorio i seguenti
servizi:
a)
l'informazione e l'accoglienza turistica previste dall'art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217;
b)
la raccolta e la trasmissione dei dati sul movimento turistico;
c)
il supporto tecnico ai Comuni per la realizzazione delle attività di cui
all'art. 5.
2.
L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 fa capo agli I.A.T. ubicati nei
Comuni di: Assisi, Amelia, Cascia, Castiglione del Lago, Città di Castello,
Foligno, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi. Ai servizi turistici
territoriali, coincidenti con le sedi dei predetti I.A.T. e che si riferiscono
agli ambiti territoriali delle soppresse A.P.T., l'Azienda regionale può
affidare lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività
istituzionale.
3.
I servizi turistici territoriali sono supporti organizzativi per l'attività dei
Comuni e degli organismi associativi locali che vengano costituiti, nelle forme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la valorizzazione di risorse
turistico-culturali omogenee] (8).
(8)
Articolo abrogato dall'art. 129, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
17
Associazioni
Pro-loco.
1.
La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione
dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare:
a)
iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione
turistica locale;
b)
iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
c)
assistenza e informazione ai turisti.
2.
Le Pro-loco che abbiano promosso l'apertura di punti di informazione e
accoglienza ai turisti possono, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, usare la denominazione «I.A.T.» previo nullaosta
della Giunta regionale accompagnato dal parere dell'A.P.T..
3.
La Regione provvede alla istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle
associazioni Pro-loco.
4.
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che avendo un ordinamento
a base democratica, perseguano le finalità di valorizzazione turistica della
località in cui operano. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che
negli organismi direttivi dell'associazione siano presenti uno o più
rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria
attività.
5.
La Regione disciplina con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e
la cancellazione dall'Albo, nonché la erogazione di contributi di attività (9).
(9)
In attuazione del presente comma vedi il Reg. 1° marzo 1999, n. 2.
TITOLO
IV
Soppressione
delle aziende di promozione turistica
Art.
18
Soppressione
delle Aziende di promozione turistica.
1.
Le Aziende di promozione turistica di Perugia, di Assisi, del Folignate-Nocera Umbra,
del Trasimeno, dell'Alta Valle del Tevere, di Gubbio, di Spoleto, della
Valnerina-Cascia, del Tuderte, del Ternano, dell'Orvietano e dell'Amerino sono
soppresse e l'Azienda regionale di promozione turistica di cui all'art. 8 della
presente legge subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle
soppresse aziende, ivi compresa la titolarità di beni immobili e mobili.
2.
I direttori delle disciolte aziende, entro tre mesi dall'insediamento del
Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica,
presentano a quest'ultimo i rispettivi bilanci di liquidazione composti dal
conto finanziario, dallo stato patrimoniale e dall'inventario analitico delle
attività e passività:
3.
Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2, i direttori delle soppresse
aziende curano la gestione ordinaria delle stesse. Possono, altresì, compiere
tutti gli atti eccedenti la gestione ordinaria, previa autorizzazione della
Giunta regionale (10).
4.
Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica
approva gli atti di cui al comma 2, provvedendo agli adempimenti necessari per
il subingresso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi
accertati in capo alle disciolte aziende.
5.
L'Azienda regionale di promozione turistica gestisce il proprio patrimonio
immobiliare conservandone la destinazione turistica, ove già esista, e
utilizzando gli eventuali proventi di gestione ai fini dello sviluppo turistico
dell'area di competenza degli stessi servizi turistici territoriali ove gli
immobili hanno sede (11).
(10)
Periodo aggiunto dall'art. 1, L.R. 18 dicembre 1996, n. 30.
(11)
Comma così modificato dall'art. 44, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
Art.
19
Destinazione
delle entrate degli enti soppressi.
1.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione
agli enti turistici disciolti, sono destinate all'A.P.T. che succede nelle
funzioni.
Art.
20
Fondo
di gestione.
1.
È istituito il fondo di gestione per le spese di funzionamento dell'Azienda.
Art.
21
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti
nel bilancio di previsione 1996 i seguenti capitoli di spesa:
-
cap. 5303 denominato «Contributo regionale per le spese di funzionamento
dell'Azienda regionale di promozione turistica»;
-
cap. 5304 denominato «Contributo regionale per il programma annuale di attività
dell'Azienda regionale di promozione turistica».
2.
Il capitolo di spesa 5302 assume la nuova denominazione: «Contributo per la
realizzazione dei programmi annuali di attività delle Associazioni turistiche
Pro-loco della Regione».
3.
Il capitolo di spesa 5350 assume la nuova denominazione: «Attività promozionale
e pubblicitaria turistica della Regione».
4.
È abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione di spesa relativa al cap. 5300 del corrente bilancio di
previsione. Gli importi disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge del capitolo soppresso, confluiscono nel capitolo di nuova
istituzione n. 5303 denominato «Contributo regionale per le spese di
funzionamento dell'Azienda regionale di promozione turistica». Gli impegni
assunti sul soppresso cap. 5300 restano in vigore fino al loro completo
esaurimento.
5.
La Giunta regionale è autorizzata a norma dell'art. 28 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, ad apportare al corrente bilancio di previsione le
conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
6.
Per gli anni successivi l'entità della spesa per gli interventi derivanti dalla
presente legge sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della
vigente legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
TITOLO
VI
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
22
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogate le leggi regionali:
a)
L.R. 12 agosto 1986, n. 32 «Riordinamento delle Aziende di promozione turistica
dell'Umbria»;
b)
L.R. 18 novembre 1987, n. 52 «Istituzione ruolo unico regionale del personale
delle Aziende di promozione turistica dell'Umbria»;
c)
L.R. 23 agosto 1977, n. 49 «Attività promozionale e pubblicitaria turistica».
d)
L.R. 10 maggio 1994, n. 13 «Regolamentazione delle attività delle Associazioni
turistiche Pro-loco della Regione.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.