L.R.
20 agosto 1996, n. 23 (1).
Norme
per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita
e dall'attività venatoria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 agosto 1996, n. 39.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e
successive modificazioni, provvede alla prevenzione e al risarcimento dei danni
non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e
dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente
legge.
Art.
2
Controllo
e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio
agricolo e zootecnico.
1.
Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della
fauna selvatica al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico
e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e
di Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla
individuazione ed alla identificazione delle aree ivi comprese quelle vietate
alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, in
particolare cinghiali e nutrie, è da ritenere incompatibile e dannosa per
l'ecosistema.
2.
In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla
riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello
compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del
patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni
zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.
3.
I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie
venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purché
muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si
rendano disponibili.
4.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano al Consiglio regionale
la relazione finale che illustri i risultati conseguiti nelle varie zone per tutto
il territorio regionale.
Art.
3
Risarcimento
dei danni alle produzioni agricole e zootecniche.
1.
Nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via
prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica
o inselvatichita sono risarciti fino al 100 per cento del danno accertato
ritenuto ammissibile.
2.
Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono
risarciti dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9.
3.
I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alla
produzione zootecnica riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini
al pascolo purché non abbandonati.
4.
I danni provocati dalla specie cinghiale nei territori destinati alla caccia
programmata sono risarciti fino al 70 per cento del danno accertato.
Art.
4
Danni
ammissibili al risarcimento.
1.
I danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica sono ammessi al
risarcimento solo se riguardanti le colture realizzate a pieno campo.
2.
Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a lire
duecentomila.
3.
I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico-venatorie e
nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive
concessioni o autorizzazioni esclusi quelli provocati da selvatici provenienti
dall'esterno e comunque appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione.
4.
Sono esclusi dal risarcimento i danni che si verificano in terreni non
destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui ai commi 3 e 8
dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5.
Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in
cui sia vigente il divieto di pascolo.
Art.
5
Risarcimento
dei danni provocati dal lupo.
1.
I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo sono risarcibili fino al 100
per cento del danno accertato. L'indennizzo è escluso qualora il lupo sia stato
ucciso o mutilato.
Art.
6
Valutazione
dei danni alle produzioni agricole.
1.
I danni alle produzioni agricole sono liquidati con riferimento al valore
finale delle produzioni in atto determinato sulla base del primo prezzo del
nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite
spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo
iniziale della coltura, il risarcimento è determinato in ragione della somma
delle spese necessarie al ripristino.
Art.
7
Valutazione
dei danni alle produzioni zootecniche.
1.
Il valore delle produzioni zootecniche danneggiate è determinato sulla base
dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti
all'epoca del danno o, in mancanza, nelle mercuriali della provincia più
vicina. Nel caso di animali giovani il valore minimo risarcibile è pari a
quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:
-
bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
-
ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10.
2.
Il valore stimato con le modalità di cui al comma 1 è aumentato del 20 per
cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza.
L'importo del risarcimento è diminuito dell'eventuale valore residuo degli
animali danneggiati.
3.
È corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, su attestato del servizio
veterinario delle Unità sanitarie locali, per compensare la riduzione di valore
e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del
danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento
del capo.
4.
Sono risarcibili danni derivanti da aborto e perdita di produzione lattiera
derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di
produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie
e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al
caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale
del latte.
Art.
8
Funzioni
amministrative e rapporti finanziari.
1.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle
Province.
2.
La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede al
riparto dei fondi di cui all'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.
14 e successive modificazioni, tra le Province di Perugia e di Terni in
ragione, rispettivamente, di due terzi ed un terzo dello stanziamento
regionale, suddividendo la disponibilità in semestri.
3.
La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei finanziamenti,
disponendone l'erogazione in ragione del 50 per cento del fondo disponibile e
sulla base dei danni accertati e dei risarcimenti da liquidare da parte dei
Comitati di cui all'articolo 9. Il Piano faunistico regionale indica le
modalità per garantire l'omogeneità nelle due province della percentuale del
risarcimento rispetto al danno accertato.
4.
La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la quota che deve
essere destinata dalle Province alla sperimentazione e alla attuazione di
interventi di prevenzione dei danni, quota che comunque non può essere
inferiore al 5 per cento della assegnazione.
5.
La Giunta regionale può disporre comunque variazioni al riparto di cui al comma
2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi da parte di una Provincia o per far
fronte a situazioni eccezionali che interessino un singolo territorio.
Art.
9
Comitato
di gestione dei fondi.
1.
Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo di cui all'art. 37
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni. I
Comitati sono formati dai seguenti membri:
-
n. 3 designati dalle strutture provinciali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
-
n. 3 designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2.
I Comitati di cui al comma 1 sono presieduti dall'Assessore provinciale
competente o da un suo delegato. La delibera di istituzione dei Comitati
individua il funzionario che esercita le funzioni di segretario.
Art.
10
Procedura
per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento.
1.
La denuncia dei danni deve essere presentata contestualmente alla domanda per
il risarcimento, entro il secondo giorno non festivo successivo alla
rilevazione del danno stesso, alla Provincia. Entro sette giorni dalla
richiesta l'agricoltore può inviare alla Provincia l'autocertificazione dei
danni subiti.
2.
Le Province provvedono tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei
danni avvalendosi, per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole, dei
servizi agricoli di zona o di proprio personale incaricato e, per quanto
riguarda i danni alle produzioni zootecniche, dei servizi veterinari delle
Unità sanitarie locali.
3.
Le risultanze degli accertamenti con la valutazione del risarcimento da
liquidare sono trasmessi ai Comitati di cui all'art. 9 entro novanta giorni
dalla denuncia.
4.
I Comitati di cui all'art. 9 provvedono alla liquidazione del risarcimento
ritenuto ammissibile nei novanta giorni successivi alla data di trasmissione
degli atti da parte delle Province.
Art.
11
Norma
finanziaria.
1.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo
stanziamento annuale del cap. 4198 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 40
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni o con
altri fondi delle aree naturali protette sia nazionali che regionali o comunque
previsti annualmente da altre leggi.
Art.
12
Abrogazioni.
1.
È abrogata la legge regionale 13 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni
e integrazioni.