L.R.
5 novembre 1996, n. 26 (1).
Artt.
27 e 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità,
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1996 e reiscrizione di somme stanziate a
fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio
1995 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 novembre 1996, n. 49, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1996 è stato approvato con L.R. 13 maggio
1996, n. 10.
Art.
1
Saldo
finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge di contabilità, è accertato in lire 121.402.814.015 il saldo
finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1995. Alla sua
copertura si provvede con la presente legge.
Art.
2
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo -
determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della
legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 e con l'art. 2 della legge regionale 5
dicembre 1995, n. 46 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in
relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo
complessivo di lire 121.402.814.015 per una durata massima di anni 20 a
decorrere dal 1996 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000
per l'anno 1996 e di L. 16.000.000.000 dal 1997 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli
stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio
pluriennale 1996/1998, del bilancio 1996 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella E) allegata alla presente legge.
Art.
3
Fondi
da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale
per l'anno 1996 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati
con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine
dell'esercizio 1995, a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, e successive modificazioni ed
integrazioni, è accertato in lire 565.543.518.937 (Tab. C).
Art. 4
Fondi
perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge di contabilità, è approvata la Tabella D) allegata alla
presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione
amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1995 e
precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1996 e di
cui al precedente art. 3.
Art.
5
Variazioni
di bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 e al bilancio
pluriennale 1996/1998 sono apportate le variazioni indicate alle Tab. A) e B)
allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono
rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui
alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in
corrispondenza di ciascun capitolo.
Art.
6
Deroga
all'art. 21, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
1.
In deroga al disposto di cui all'art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986,
n. 14, l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.) è autorizzato a trattenere e destinare per le esigenze
del proprio bilancio dell'esercizio 1996 la quota di lire 162.000.000
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(3)
(3)
Si omettono le tabelle contenente gli assestamenti al bilancio di previsione
per il 1996 e al bilancio pluriennale 1996-1998, approvati con L.R. 13 maggio
1996, n. 10.