L.R. 15 novembre 1996, n. 27 (1).

Norme per la tutela e la promozione della qualità nel servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 novembre 1996, n. 51.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti, e in conformità alle disposizioni del Nuovo codice della strada e della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, detta norme per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

 

 

Art. 2

Albo per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

 

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

2. Le aziende iscritte all'Albo sono classificate nelle categorie A, B e C sulla base:

a) della qualità dei veicoli, e in particolare, dell'età e delle caratteristiche costruttive e funzionali, degli apparati di sicurezza a bordo, degli accessori, dello stato generale interno ed esterno dei veicoli, del comfort;

b) della qualificazione del personale, e in particolare dell'esperienza acquisita, degli eventuali corsi di qualificazione, della conoscenza di lingue straniere;

c) della sicurezza e del comfort di viaggio, e in particolare, del tasso di incidentalità dell'azienda e dei servizi accessori.

3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale, domanda all'Amministrazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo o l'iscrizione (2).

4. L'elenco delle aziende iscritte all'Albo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n., 14. Il testo originario così disponeva: «3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno.».

 

 

Art. 3

Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente.

 

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente composta da:

a) un esperto del Settore trasporto di noleggio da rimessa con esperienza in organizzazione aziendale, nominato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dagli uffici della Motorizzazione civile di Perugia e Terni;

c) un rappresentante designato dalle aziende private di trasporto;

d) un rappresentante designato dalle aziende pubbliche di trasporto.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Ufficio viabilità e trasporti.

3. L'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica il periodo della legislatura regionale.

4. L'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente svolge i seguenti compiti:

a) provvede, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti delle aziende;

b) provvede ogni due anni alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualità dei veicoli e alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) (3);

c) predispone annualmente l'elenco delle aziende da iscrivere all'albo regionale.

5. Ai componenti dell'Autorità per il trasporto di noleggio è corrisposta, per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'Albo, un'indennità di lire 100.000 e di lire 50.000 per ciascuna pratica evasa relativa al rinnovo dell'iscrizione all'Albo, rivalutata annualmente secondo gli indici generali ISTAT dei prezzi al consumo.

 

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 2 marzo 2000, n. 14. Il testo originario così disponeva: «b) provvede annualmente alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualità dei veicoli e ogni due anni alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c);».

 

 

Art. 4

Tariffe.

 

1. Per l'iscrizione all'Albo le aziende sono tenute a comunicare, annualmente, anche attraverso le associazioni di categoria incaricate dalle medesime, le tariffe massime praticate per ciascuna combinazione di qualità del contrassegno di cui all'art. 2.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 5

Contrassegno della qualità del servizio di noleggio.

 

1. La Giunta regionale rilascia alle aziende iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2 il contrassegno di qualità da esporsi sull'autobus.

2. Sul contrassegno, per ogni autobus destinato al servizio, sono riportate:

a) la categoria attribuita all'azienda;

b) la categoria di qualità attribuita al veicolo nel rispetto delle norme vigenti;

c) il simbolo della Regione.

3. La Giunta regionale per il rilascio della certificazione della qualità dei veicoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), può avvalersi della collaborazione di società abilitate.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, di cui all'art. 2, la Giunta regionale riconosce alle aziende un contributo non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per la certificazione relativa alla qualità del veicolo e rilasciata dalla società di cui al comma 3.

 

 

Art. 6

Sanzioni.

 

1. La Giunta regionale procede alla sospensione e revoca del contrassegno rilasciato ai sensi della presente legge nei casi di cui ai commi 2 e 4.

2. Il contrassegno per la tutela del servizio di noleggio autobus con conducente è sospeso per un periodo non superiore ad un anno qualora il titolare:

a) apporti sul contrassegno modifiche o aggiunte personali;

b) consenta l'utilizzazione del contrassegno a terzi;

c) utilizzi il contrassegno per un autobus diverso da quello al quale era stato attribuito;

d) utilizzi il contrassegno per un autobus che non ha i requisiti riferiti alla categoria esposta;

e) non rispetti le tariffe di cui all'art. 4.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 1 milione ad un massimo di 6 milioni.

4. Il contrassegno per la tutela del servizio di noleggio autobus con conducente è revocata in caso di recidiva.

 

 

Art. 7

Promozione del servizio di noleggio autobus con conducente.

 

1. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti operanti nel settore, la diffusione del contrassegno di qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone, con particolare riguardo alla politica commerciale.

2. La Regione contribuisce alla spesa sostenuta dalle aziende per il rinnovo e il potenziamento del parco autobus del servizio di noleggio autobus con conducente.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura non superiore al 50 per cento del costo degli autobus, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi di qualità che le aziende propongono con la richiesta, nonché della vetustà del parco autobus delle medesime.

 

 

Art. 8

Regolamenti comunali.

 

1. I Comuni stabiliscono il numero delle licenze di noleggio con conducente, tenuto conto in particolare:

a) della popolazione residente nel territorio comunale e nel comprensorio;

b) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;

c) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

2. I Comuni, dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge di regolamenti per il servizio di noleggio autobus con conducente, aggiornati alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, possono rilasciare un numero di licenze non superiore al 10 per cento del numero previsto nei medesimi o di almeno 1 unità qualora tale percentuale risulta di frazione inferiore.

3. I regolamenti per il servizio di noleggio autobus adottati dai Comuni sono soggetti solo al riscontro di legittimità del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 45, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 5, comma 4 e all'art. 7, è autorizzata per il 1997 la spesa di lire 20.000.000 da iscriversi in termini di competenza e di cassa al cap. 3030 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997 denominato "Spese per il funzionamento dell'Albo regionale per la tutela della qualità e per la promozione del servizio di noleggio con conducente".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma, relativo all'anno 1997, si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento previsto per il medesimo anno al cap. 5030 (Rif. bil. plur. 40.32.031).

3. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.