L.R.
26 novembre 1996, n. 28 (1).
Proroga
dei contratti a tempo determinato di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 31 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 novembre 1996, n. 53.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. hhh), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Progetti-obiettivo.
[1.
I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, a seguito
delle selezioni pubbliche di cui al D.P.G.R. 15 giugno 1994, n. 408, sono
prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e
sulla dirigenza, attuativa del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29 e,
comunque, non oltre il 30 aprile 1997 (3)] (4).
(3)
Sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale vedi
la L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
hhh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Norma
finanziaria.
[1.
La spesa per l'attuazione della presente legge per l'anno 1996 trova
disponibilità nello stanziamento previsto al cap. 283 del corrente bilancio di
previsione.
2.
L'onere relativo all'anno 1997 farà carico al medesimo cap. 283 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (riferimento
bilancio pluriennale 1061071).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. hhh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.