L.R. 26 novembre 1996, n. 28 (1).

Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 31 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 novembre 1996, n. 53.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. hhh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Progetti-obiettivo.

 

[1. I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, a seguito delle selezioni pubbliche di cui al D.P.G.R. 15 giugno 1994, n. 408, sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, non oltre il 30 aprile 1997 (3)] (4).

 

(3) Sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale vedi la L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. hhh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[1. La spesa per l'attuazione della presente legge per l'anno 1996 trova disponibilità nello stanziamento previsto al cap. 283 del corrente bilancio di previsione.

2. L'onere relativo all'anno 1997 farà carico al medesimo cap. 283 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (riferimento bilancio pluriennale 1061071).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. hhh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.