L.R.
18 dicembre 1996, n. 29 (1).
Disciplina
della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1996, n. 57.
Art.
1
Oggetto
della tassa.
1.
È istituita ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per
l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio
delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari
e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale.
2.
Ai fini del comma 1, per corsi di studio delle Università si intendono i corsi
di diploma universitario e di diploma di laurea ed i corsi di diploma
dell'Istituto superiore di educazione fisica.
Art.
2
Soggetti
passivi.
1.
Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione dell'Umbria una
sola volta per ciascun anno accademico.
2.
Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse
di studio e dei prestiti di onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali
benefici, gli studenti stranieri beneficiari delle borse di studio o risultati
idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, istituiti ai sensi
della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18, nonché gli studenti che godono
dell'esonero totale dalle tasse di iscrizione alle Università o agli Istituti
di cui al comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3.
L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa d'ufficio la
tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente articolo.
Art.
3
Versamento
della tassa.
1.
La tassa è corrisposta al momento dell'iscrizione indipendentemente dal
possesso dei requisiti di esonero, alla Regione dell'Umbria, mediante
versamento nel conto corrente postale a tal fine istituito.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le Università e gli Istituti
universitari di cui all'art. 1 e con l'Ente regionale per il diritto allo
studio universitario convenzioni o accordi ai sensi della vigente normativa al
fine di semplificare gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa.
3.
Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 2 devono comunque prevedere:
a)
il trasferimento delle somme alla Regione entro il mese successivo a quello di
riscossione;
b)
i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi
alle riscossioni effettuate.
Art.
4
Devoluzione
del gettito.
1.
Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è interamente devoluto all'assegnazione delle borse di
studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, e a tal fine assegnato all'Ente regionale per il diritto
allo studio universitario.
2.
L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa agli
studenti esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge, le
somme da essi versate, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione delle
graduatorie definitive delle provvidenze per il diritto allo studio
universitario.
Art.
5
Rimborsi.
1.
Fuori dei casi di rimborso previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge,
gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o
erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal
giorno del pagamento, con istanza in carta libera documentata e motivata, da
presentare al Presidente della Giunta regionale.
2.
Ai rimborsi disposti ai sensi del comma 1 ed al relativo contenzioso si applica
la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
6
Importo
della tassa.
1.
L'importo della tassa per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 1996-1997 è determinato in lire centoventimila (2).
(2)
Per la rideterminazione dell'importo della tassa per i successivi anni
accademici, vedi l'art. 1, L.R. 9 luglio 1997, n. 23 e l'art. 1, L.R. 29 luglio
1998, n. 24.
Art.
7
Rinvio.
1.
Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni
della legge statale, nonché quelle vigenti in materia di tasse sulle
concessioni regionali.
Art.
8
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 4 della
presente legge, è istituito, nella parte spesa del bilancio regionale di
previsione per l'esercizio finanziario 1996, il capitolo 932 denominato: «Spese
per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti
d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390».
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con il gettito della
tassa regionale istituita con la presente legge, introitata al capitolo 190, di
nuova istituzione, della parte entrata del bilancio regionale 1996, denominato:
«Tassa regionale per il diritto allo studio universitario».
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle conseguenti
dotazioni finanziarie, a norma dell'art. 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23.
4.
Agli oneri previsti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo
stanziamento annualmente previsto dall'esistente capitolo 6000: «Sgravi e
rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di
tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse (spese
obbligatorie)», della parte spesa del bilancio regionale 1996 che viene dotato
della necessaria disponibilità con legge di bilancio annuale o di variazione
allo stesso.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.