L.R.
23 dicembre 1996, n. 32 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1997 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 gennaio 1997, n. 1.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1997 è stato poi approvato con L.R. 26 marzo
1997, n. 9.
Art.
1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge di contabilità, sono autorizzati - fino all'entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1997 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997 - l'accertamento e la
riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla
base delle previsioni del progetto di bilancio per l'anno 1997, presentato
dalla Giunta al Consiglio regionale limitatamente, per quanto concerne le
spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo (3).
2.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque
reiscritte alla competenza dell'anno 1997, ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come modificato
con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
3.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1997 in conto
residui passivi propri, non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui
allo stesso primo comma del presente articolo.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1997 è stato poi approvato con L.R. 26 marzo
1997, n. 9.