L.R.
23 dicembre 1996, n. 33 (1).
Disciplina
per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 gennaio 1997, n. 1, S.O.
TITOLO
I
Norme
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art.
1
Ambito
di applicazione.
1.
Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati
dallo Stato o da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione, nonché a quelli acquistati, realizzati o
recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
2.
Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi:
a)
realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b)
realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c)
di servizio, per i quali la legge prevede la concessione amministrativa;
d)
di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati
a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.
3.
Possono essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente proprietario e previa
autorizzazione della Giunta regionale, quegli alloggi che, per le modalità di
acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche
dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico
non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia
residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di
un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 23.
Art.
2
Esclusioni
temporanee.
1.
La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle Unità locali
socio sanitarie (U.S.L.), può autorizzare l'esclusione temporanea dalla
applicazione della presente legge di alloggi di edilizia residenziale pubblica
da destinare al soddisfacimento abitativo di soggetti fruenti di intervento
socio-terapeutico.
2.
Gli alloggi esclusi ai sensi del comma 1 possono essere assegnati dal Comune,
nell'arco di tempo autorizzato dalla Giunta regionale, anche a più soggetti o
nuclei familiari, dei quali lo stesso Comune è tenuto a comunicare alla Giunta
regionale ed all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), di volta
in volta, i nominativi e la durata prevista della permanenza.
3.
Il Comune o la U.S.L. richiedente, stipulano con lo I.E.R.P. apposita
convenzione con la quale sono stabilite la durata dell'esclusione, le modalità
di utilizzo e manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di
locazione.
4.
Il canone di locazione, pari a quello determinato ai sensi dell'art. 23, posto
a carico del Comune o della U.S.L., è corrisposto allo I.E.R.P.
5.
Le esclusioni effettuate ai sensi del presente articolo sono comprese
nell'aliquota del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.
Art.
3
Ente
gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
1.
Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica gli I.E.R.P. svolgono l'attività di ente gestore di tutti gli alloggi
soggetti alla disciplina della presente legge.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, gli I.E.R.P. stipulano con gli enti
proprietari apposite convenzioni con le quali sono disciplinati i compiti di
amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e
riscossione dei canoni di locazione e provvedono altresì alla predisposizione
ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.
3.
La Giunta regionale approva la convenzione-tipo di cui al comma 2 e predispone
l'anagrafe regionale sulla base dei dati acquisiti dagli I.E.R.P.
4.
Gli I.E.R.P. presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo
stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.
Art.
4
Requisiti
per l'assegnazione.
1.
I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:
a)
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino
di Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se, da almeno due anni
precedenti alla data del bando di concorso, è iscritto nelle apposite liste
degli uffici provinciali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa
debitamente autorizzata. È altresì ammesso il cittadino di Stato non aderente
all'Unione Europea se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di
reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;
b)
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o
in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in
nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito per i quali è ammessa la
partecipazione per un solo ambito territoriale;
c)
non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del comma 2;
d)
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio
realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre
che l'alloggio non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento
del danno;
e)
reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al
limite per l'assegnazione di cui all'art. 5;
f)
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge,
l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione.
2.
È adeguato l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore a:
a)
tre vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone;
b)
quattro vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro persone;
c)
cinque vani convenzionali per nucleo familiare di cinque persone;
d)
sei vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed oltre.
3.
Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per quattordici la
superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1 - lett. a), della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
4.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei
redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali
risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti
medesimi. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della
legge 5 agosto
1978,
n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il
reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni
altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. La riduzione
non si applica per i figli a carico, ai sensi del citato art. 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.
5.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli
legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro
conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando
di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Sono
considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli
di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
6.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente
alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il
nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al
momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il
requisito di cui alla lettera e) del comma 1, è verificato in sede di
assegnazione in base al limite di reddito vigente a tale data.
7.
La Giunta regionale, in sede di programmazione di interventi destinati a
specifiche finalità o in relazione a peculiari esigenze locali, stabilisce
requisiti aggiuntivi per l'assegnazione.
Art.
5
Limite
di reddito per l'assegnazione e per la decadenza.
1.
Il limite di reddito per l'assegnazione è di lire ventuno milioni.
2.
La Giunta regionale aggiorna, biennalmente, il limite di reddito di cui al
comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE ai sensi del comma 2
dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o, in assenza, sulla base della
variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
3.
Il limite di reddito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario è pari al
limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1 aumentato del 75 per
cento.
4.
Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione è pari al triplo del
limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1.
Art.
6
Bandi
di concorso.
1.
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto,
di norma, biennalmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.
2.
I Comuni che intendono emanare bandi annuali ne danno comunicazione alla Giunta
regionale.
3.
I Comuni che, in occasione del bando biennale immediatamente precedente, non
abbiano ricevuto domande e che non abbiano alloggi da assegnare, possono
rinviare l'emanazione del bando biennale previsto dandone comunicazione alla
Giunta regionale.
4.
La Giunta regionale può disporre periodicamente l'emanazione contestuale dei
bandi da parte di tutti i Comuni.
5.
La Giunta regionale, sulla base di motivata proposta dei Comuni interessati,
d'intesa fra gli stessi, può autorizzare l'emanazione di bandi sovracomunali
finalizzati all'assegnazione di alloggi ai cittadini residenti nell'ambito
territoriale interessato.
6.
Nel caso di interventi di recupero realizzati in Comuni a bassa tensione
abitativa la Giunta regionale può disporre l'emanazione di bandi sovracomunali
per l'assegnazione di alloggi a cittadini residenti o che prestano l'attività
lavorativa nei Comuni interessati, con priorità per quelli residenti nel comune
sede dell'intervento.
7.
I bandi di concorso sono pubblicati a cura dei Comuni, mediante inserzione, nel
Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione nell'albo pretorio
sino alla scadenza dei termini ivi previsti. Essi sono inoltre pubblicizzati
con le forme ritenute più idonee.
8.
Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Giunta regionale,
previa diffida, incarica lo I.E.R.P. di provvedere alla emanazione in
sostituzione del Comune.
9.
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari
in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative o per tutelare le
esigenze di categorie speciali, la Giunta regionale può autorizzare, anche su
proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali
requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi.
Art.
7
Contenuti
del bando di concorso.
1.
Il bando di concorso indica:
a)
l'ambito territoriale;
b)
i requisiti prescritti dall'art. 4 nonché gli eventuali altri requisiti
stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
c)
le modalità di determinazione dei canoni di locazione;
d)
il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;
e)
le modalità di compilazione della domanda;
f)
le modalità di formazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria
definitiva.
2.
La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo
tipo della domanda.
Art.
8
Domande
di assegnazione.
1.
La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal
bando, è redatta su apposito modulo nel quale il richiedente dichiara, ai sensi
dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il
possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nonché la sussistenza delle condizioni
per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9.
Art.
9
Punteggi
per la selezione.
1.
Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate dagli
aspiranti assegnatari sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive
del nucleo familiare ed oggettive dell'alloggio occupato, i seguenti punteggi:
a)
reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
e), non superiore:
1)
all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2)
al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3)
al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3;
4)
al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4;
b)
nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data del bando di
concorso, non svolgano attività lavorativa e abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età: punti 3;
c)
nucleo familiare in cui siano presenti disabili:
1)
con percentuale di invalidità pari al cento per cento e non deambulanti senza
l'aiuto di terze persone: punti 4;
2)
con percentuale di invalidità compresa fra l'ottanta ed il cento per cento:
punti 3;
3)
con percentuale di invalidità compresa fra il sessantasette per cento e il
settantanove per cento:
punti
2;
d)
nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul lavoro o
servizio: punti 0,5;
e)
nucleo familiare in cui sia presente uno o più componenti di età inferiore ai
14 anni: punti 1;
f)
nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 2;
g)
lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre un biennio
dalla data del bando: punti 2;
h)
profughi rimpatriati da non oltre un biennio dalla data del bando e che non
svolgono attività lavorativa: punti 2;
i)
nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati, roulotte,
seminterrati o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4;
l)
nucleo familiare che abiti in alloggio il cui stato di conservazione sia
considerato scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
punti 1;
m)
nucleo familiare che abiti in alloggio privo di servizio igienico completo,
composto di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto all'esterno dell'abitazione:
punti 2;
n)
nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i seguenti standard di
sovraffollamento:
1)
una o due persone in due vani convenzionali, tre o quattro persone in tre vani
convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali, sei o più persone
in cinque vani convenzionali: punti 1;
2)
tre persone in due vani convenzionali, quattro o cinque persone in tre vani
convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali: punti 3;
3)
quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre
vani convenzionali: punti 5;
o)
nucleo familiare che abiti in alloggio che debba essere rilasciato:
1)
a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per
esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dalla
autorità competente non oltre due anni dalla data del bando: punti 3;
2)
a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per
inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria:
a)
da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 6;
b)
da eseguirsi dopo dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 4;
3)
per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di
lavoro entro un anno dalla data di emanazione del bando, di richiedenti che
occupino alloggi di servizio concessi da ente pubblico o da privati: punti 1.
2.
Le condizioni di cui alle lett. i), l), m) ed n) del comma 1 sono attestate dal
Comune e devono sussistere da almeno due anni dalla data di emanazione del
bando di concorso.
3.
I punteggi di cui alle lett. i), l), m) del comma 1 non sono cumulabili tra
loro.
4.
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alle lett. c) e d) del comma
1 devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa
percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in
materia.
Art.
10
Formazione
della graduatoria definitiva.
1.
Il Comune che ha indetto il bando di concorso, entro trenta giorni dalla
scadenza del bando stesso,
provvede
alla istruttoria delle domande ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi,
sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente con le modalità dell'art. 8
e forma la graduatoria provvisoria.
2.
Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni qualora le domande
pervenute siano in numero superiore a cinquecento.
3.
Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e,
a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito del nucleo familiare,
determinato con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. e). In calce sono
indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.
4.
La graduatoria provvisoria è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta
giorni consecutivi.
5.
Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al Comune
eventuali ricorsi nonché eventuali richieste di revisione del punteggio a
seguito di:
a)
decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito;
b)
aumento del numero dei componenti il nucleo familiare per intervenuta nascita o
gravidanza o adozione;
c)
notifica di sentenza esecutiva di sfratto.
6.
Esaminate le opposizioni, il Comune forma la graduatoria definitiva con le
modalità di cui al comma 3.
A
parità di reddito il Comune effettua il sorteggio.
7.
La graduatoria definitiva è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta
giorni consecutivi, ne è data notizia mediante inserzione nel Bollettino
ufficiale della Regione ed è trasmessa allo I.E.R.P. ed alla commissione di cui
all'art. 12.
8.
La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni.
Art.
11
Procedura
di assegnazione.
1.
Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai
concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare la
documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ai sensi
dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da prodursi entro trenta giorni
dalla richiesta.
2.
L'omessa presentazione della documentazione richiesta entro il termine
stabilito, comporta l'esclusione dalla graduatoria definitiva.
3.
Il Comune, al fine di corredare l'istruttoria di tutti gli elementi necessari,
può richiedere eventuale documentazione integrativa nonché, qualora riscontri
difformità tra gli elementi dichiarati e quelli certi in suo possesso, allegare
alla domanda tutte le informazioni utili per le determinazioni della
commissione di cui all'art. 12.
4.
Ultimata l'istruttoria il Comune trasmette le domande e la relativa
documentazione alla commissione che, previa verifica della regolarità delle
procedure e del possesso dei requisiti e delle condizioni, provvede alla
conferma o all'eventuale rettifica della graduatoria definitiva ed
all'eventuale esclusione del richiedente dalla graduatoria medesima.
5.
La commissione, nel caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni rese,
con particolare riferimento a quelle relative al reddito documentato ai fini
fiscali, trasmette agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la
relativa documentazione. In pendenza di tali accertamenti è sospesa
l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi.
6.
Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla
commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.
Art.
12
Commissione
di assegnazione.
1.
La commissione di assegnazione, costituita e nominata dal Presidente della
Giunta regionale, ha competenza territoriale provinciale ed è composta da:
a)
un magistrato, con funzione di presidente, designato dal Presidente della Corte
d'appello;
b)
due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed in materia di
edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale;
c)
il Presidente dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica
territorialmente competente o suo delegato;
d)
i Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia o loro delegati, che partecipano
alle sedute relative alle assegnazioni del Comune di competenza.
2.
La commissione è costituita a norma della legge regionale di disciplina delle
nomine e designazioni di competenza regionale e la sua durata corrisponde a
quella della legislatura.
3.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre
componenti e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
4.
La funzione di segretario della commissione è attribuita ad un dipendente dello
I.E.R.P.
5.
La commissione ha sede presso lo I.E.R.P. della Provincia interessata.
6.
L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del
Comune interessato alla verifica della graduatoria.
7.
Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza per seduta
pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale di controllo.
Art.
13
Disponibilità
alloggi da assegnare.
1.
Lo I.E.R.P. è tenuto a comunicare al Comune ed alla Giunta regionale il numero
degli alloggi disponibili per l'assegnazione.
2.
La comunicazione di cui al comma 1, che deve contenere i dati relativi alle
caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e
manutenzione, è effettuata:
a)
per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima
della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di
quella dell'effettiva disponibilità;
b)
per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci
giorni prima dell'effettiva disponibilità.
3.
Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli alloggi, il Comune,
in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità,
debitamente documentata, versa allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui
all'art. 23.
4.
I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non abbiano
ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, assegnare
gli alloggi eventualmente disponibili, per un massimo di quattro anni, a
richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
Art.
14
Assegnazione
e standard dell'alloggio.
1.
L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della
graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo
familiare di ogni concorrente, è effettuata dal Comune secondo gli standard
stabiliti all'art. 4, comma 2.
2.
Gli alloggi situati al piano terreno nonché quelli ricompresi in edifici
realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche sono assegnati, ai
sensi dell'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, con preferenza ai nuclei
familiari in cui siano presenti disabili con ridotta capacità motoria e con
priorità per i non deambulanti senza l'aiuto di terze persone.
3.
Non possono essere assegnati, in ogni caso, alloggi con un numero di vani
convenzionali, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare,
eccedente il seguente standard abitativo:
a)
tre vani convenzionali per una o due persone;
b)
cinque vani convenzionali per tre persone;
c)
sei vani convenzionali per quattro o cinque persone;
d)
sette vani convenzionali per sei o più persone.
4.
Lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più
qualora:
a)
nel nucleo familiare sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato
da certificato medico;
b)
alla data di emanazione del bando di concorso il nucleo familiare si sia
costituito da meno di due anni e sia composto da due coniugi o da due
conviventi more-uxorio, entrambi di età inferiore a trenta anni.
5.
Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard
immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari
richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi
di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide né ai fini
della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del
soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.
6.
Sono ammesse assegnazioni con standard inferiore di uno o superiore di due a
quello stabilito dal comma 3 qualora:
a)
non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati
all'eventuale cambio di alloggio;
b)
l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di
almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da
un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.
7.
Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6 sono temporanee
ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di
alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo I.E.R.P. nei
programmi di mobilità.
Art.
15
Scelta
degli alloggi.
1.
Il Sindaco, convoca gli assegnatari per la scelta dell'alloggio da effettuarsi
nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 e dell'ordine di precedenza
stabilito dalla graduatoria.
2.
In caso di mancata presentazione l'alloggio è scelto dal Comune.
3.
Gli assegnatari possono rifiutare l'alloggio proposto soltanto per gravi e
documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.
4.
In caso di rifiuto non giustificato il Comune, previa diffida, dichiara la
decadenza dall'assegnazione che comporta l'esclusione dalla graduatoria.
5.
In caso di rifiuto ritenuto giustificato dal Comune l'interessato conserva il
diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano
successivamente disponibili.
Art.
16
Consegna
degli alloggi.
1.
L'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti è trasmesso
dal Comune allo I.E.R.P. il quale provvede a comunicare le modalità e le
condizioni per la stipula del contratto di locazione e per la successiva
consegna degli alloggi.
2.
Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dal
comma 1, lo I.E.R.P., previa diffida, trasmette gli atti al Comune ai fini
della dichiarazione della decadenza.
3.
L'alloggio assegnato deve essere occupato entro quarantacinque giorni dalla
sottoscrizione del verbale di consegna, salvo proroga concessa dal Comune su
motivata istanza.
4.
Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune pronuncia la decadenza.
5.
Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3, è tenuto a
corrispondere allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.
Art.
17
Subentro.
1.
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano
gli eredi facenti parte del nucleo familiare, come definito all'art. 4 e
secondo l'ordine ivi indicato.
2.
L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare è
ammessa, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile su istanza
dell'assegnatario, previa autorizzazione dello I.E.R.P., allorché sussistano
esigenze di mutua solidarietà ed assistenza. Tale ospitalità non comporta alcun
diritto sull'alloggio.
3.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli
effetti civili del medesimo, lo I.E.R.P. provvede all'eventuale voltura del
contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.
Art.
18
Diritti
ed obblighi derivanti dall'assegnazione.
1.
La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di
subentro, è attribuita ai soli fini amministrativi.
2.
Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario acquisiscono con
l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento dell'alloggio e
sono obbligati in solido nei confronti dello I.E.R.P. per il pagamento del
canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il
godimento dei servizi comuni.
Art.
19
Riserva
di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
1.
I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale, riservare
un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi annualmente
disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare a soggetti in gravi e
documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
a)
provvedimenti esecutivi di sfratto;
b)
ordinanze sindacali di sgombero per immobili da recuperare, emesse in data non
anteriore a 3 mesi;
c)
sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d)
sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al
corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi di ordine pubblico.
2.
Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 i Comuni possono riservare, previa
autorizzazione della Giunta regionale, un'ulteriore quota non superiore al
quindici per cento per far fronte ad altre gravi esigenze dagli stessi
individuate e documentate.
3.
Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 è richiesta la sussistenza dei
requisiti previsti all'art.
4,
l'accertamento dei quali viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12,
previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
4.
I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono riservare
complessivamente, per le finalità di cui al presente articolo, fino a un terzo
degli alloggi da assegnare annualmente e, comunque, almeno un alloggio.
5.
Non è consentita la riserva degli alloggi realizzati per le finalità di cui al
comma 7 dell'art. 4.
Art.
20
Riserve
temporanee per la realizzazione di interventi di recupero.
1.
I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono effettuare
riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel caso di trasferimento
di:
a)
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare;
b)
locatari o proprietari di alloggi di proprietà privata inseriti in programmi
integrati di recupero o di riqualificazione urbana che beneficiano di
contributo pubblico.
2.
Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett. b) si prescinde dal possesso dei
requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono tenuti a corrispondere
il canone di riferimento di cui all'art. 23.
3.
Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono eccedere
il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.
Art.
21
Riserve
a favore di emigrati.
1.
I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono riservare
alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendono rientrare nella Regione.
2.
Gli assegnatari sono tenuti a fissare la residenza nell'alloggio assegnato
entro sei mesi dall'atto di assegnazione.
3.
Le assegnazioni sono effettuate in via temporanea per un periodo di due anni e,
alla scadenza, il Comune può trasformarle in definitive previo accertamento da
parte della commissione di cui all'art. 12 dei requisiti previsti dall'art. 4.
4.
Nell'ambito del biennio di cui al comma 3 gli assegnatari sono tenuti a
corrispondere il canone determinato ai sensi dell'art. 23.
5.
Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo sono compresi
nell'aliquota del quindici per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.
TITOLO
II
Norme
per la fissazione dei canoni di locazione
Art.
22
Canone
di locazione.
1.
Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 deve garantire il
pareggio costi-ricavi degli I.E.R.P. ed è diretto a compensare:
a)
le spese di amministrazione e di gestione degli I.E.R.P., il pagamento degli
oneri fiscali, nonché il versamento, nella misura stabilita dal CIPE, al fondo
per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457;
b)
il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al
70 per cento delle spese complessive di cui alla lettera a), stabilita ogni
anno dalla Giunta regionale, da destinare alla manutenzione degli alloggi ed
alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
2.
Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi-ricavi gli I.E.R.P.
trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione,
un prospetto dimostrativo secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima.
Art.
23
Canone
di riferimento.
1.
Il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli
da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella misura del 3,85 per cento
del valore locativo dell'immobile locato.
2.
Il canone del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, comma 2,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ad essi vengono attribuiti i coefficienti
del comma 1, lett. f), dell'art. 17 e del comma 3, lett. b), dell'art. 18 della
stessa legge.
3.
Il costo base di produzione, in assenza dell'adeguamento di cui al comma 1
dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiornato annualmente dallo
I.E.R.P. con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale.
Art.
24
Applicazione
del canone di locazione.
1.
Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di
cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il
canone di locazione dovuto dagli assegnatari determinato sulla base della
redditività degli alloggi, delle condizioni reddituali, e della composizione
dei nuclei familiari.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 gli assegnatari sono collocati in fasce di
reddito articolate nelle seguenti Aree:
Area
protetta:
A1)
reddito costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una
pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento
dell'importo della pensione sociale per nuclei familiari composti
rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;
A2)
reddito costituito esclusivamente da pensione superiore all'importo di cui alla
lettera A1) ed uguale o inferiore all'importo di una pensione minima INPS
aumentato dell'importo di una pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6
per cento, 5 per cento dell'importo del reddito effettivo del nucleo familiare,
per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due
componenti;
A3)
reddito imponibile del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro
dipendente, e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione,
indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e
assegno del coniuge separato o divorziato non superiore all'importo di due
pensioni minime INPS o esclusivamente da pensione, superiore all'importo di cui
alla lettera A2) e non superiore all'importo di due pensioni minime INPS:
canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito
effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente
da uno, due, oltre due componenti, e, comunque, non inferiore al 8 per cento
dell'importo di una pensione minima INPS;
Area
sociale:
B1)
reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera e), inferiore al limite per l'assegnazione: canone pari al 15
per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23,
aumentato del 8,50 per cento, del 7,50 per cento, del 7 per cento del reddito
effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente
da uno, due, oltre due componenti, e, comunque non inferiore al 15 per cento
dell'importo di una pensione minima INPS;
B2)
reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera e), superiore all'importo di cui alla lettera B1) ed uguale o
inferiore al limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone
pari al 20 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art.
23,
aumentato
del 9 per cento, dell'otto per cento, del 7,50 per cento del reddito effettivo
del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno,
due, oltre due componenti;
Area
di decadenza:
C)
reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art.
4, comma 1, lett. e), superiore al limite di reddito stabilito per la decadenza
dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 25 per cento del canone di
riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9 per cento del
reddito effettivo del nucleo familiare.
3.
L'importo della pensione sociale di cui al comma 2, lettere A1) ed A2) è da
computarsi al netto della maggiorazione sociale.
4.
Il reddito effettivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione
fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli
assegni familiari. Alla formazione del reddito effettivo concorrono tutti gli
emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad
eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni
percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi
handicappati o disabili e della rendita INAIL (2).
5.
Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente agli I.E.R.P. le spese
sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in
relazione al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti,
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6.
Per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 22, la Giunta
regionale, su proposta degli I.E.R.P. formulata previa consultazione delle
organizzazioni sindacali degli assegnatari, può variare annualmente le
percentuali fissate al comma 1, fino al 20 per cento, anche in misura
differenziata fra le fasce di reddito.
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 23.
Art.
25
Accertamento
periodico del reddito.
1.
La situazione reddituale degli assegnatari è verificata annualmente sulla base
della documentazione che gli assegnatari medesimi sono tenuti a produrre con le
modalità e nei termini indicati dagli I.E.R.P.
2.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta
o vi provveda solo parzialmente, lo I.E.R.P. applica il canone di locazione di
cui alla lett. C) dell'art. 24.
3.
Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 2 è attribuito
all'assegnatario un reddito effettivo pari al triplo di quello previsto dal
comma 1 dell'art. 5.
4.
L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di
reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale è stata effettuata la verifica della situazione
reddituale.
5.
L'assegnatario, su domanda, ha in ogni caso diritto di essere collocato in una
fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare
precedente a quello della domanda, una diminuzione del reddito familiare. La
collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dallo I.E.R.P., con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
inoltrata la domanda.
Art.
26
Fondo
sociale.
1.
È istituito il Fondo sociale regionale per la concessione di contributi a
favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di integrare le
spese per i servizi accessori dell'abitazione e favorire la mobilità e conseguire
l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.
2.
I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ai cittadini più disagiati con
priorità ai soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime e di
invalidità, ai nuclei familiari monoreddito ed ai lavoratori in cassa
integrazione guadagni o in mobilità.
3.
La Giunta regionale determina le modalità e le forme di costituzione e di
funzionamento del Fondo al cui finanziamento si provvede con contributi della
Regione, dei Comuni e di altri enti.
Art.
27
Morosità.
1.
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa
di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2.
La morosità può essere sanata per non più di una volta nel corso dell'anno
qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso
legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in
mora.
3.
Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la
morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza
dell'assegnatario accertati dallo I.E.R.P. e comunicati dallo stesso al Comune
per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il
pagamento del canone.
4.
All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo I.E.R.P.
determina le modalità di recupero delle somme dovute.
5.
In caso di risoluzione del contratto per morosità il conseguente provvedimento
di rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque lo occupi.
TITOLO
III
Regolamentazione
della mobilità e delle autogestioni
Art.
28
Mobilità.
1.
Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di
carattere sociale, il Comune, di intesa con lo I.E.R.P., predispone il
programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli
alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una
aliquota definita dal Comune stesso non superiore al quindici per cento di
quelli di nuova assegnazione.
2.
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:
a)
verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi ed individuazione delle
situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo
le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche
socio-economiche dei nuclei familiari;
b)
scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero permanenza
nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle
precedenti condizioni abitative;
c)
priorità alle domande di cambio fondate sulla presenza nel nucleo familiare di
portatori di handicap o soggetti con gravi problemi di salute, alle domande
degli anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni ed alle
domande connesse ad esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.
3.
La Giunta regionale provvede ad emanare le modalità di applicazione dei criteri
di cui al comma 2.
Art.
29
Autogestione.
1.
La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni è affidata agli
assegnatari sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e secondo
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione
deve prevedere l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli
assegnatari.
3.
In caso di particolari esigenze o difficoltà lo I.E.R.P. può, sentite le
organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere
all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione per i
tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base
del
deliberato.
4.
È data facoltà allo I.E.R.P. di estendere l'autogestione alla piccola
manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota
di canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.
5.
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a
tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di
locazione.
Art.
30
Alloggi
in amministrazione condominiale.
1.
È fatto divieto allo I.E.R.P. di proseguire o di iniziare l'attività di
amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in
proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli
assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere le quote per spese
generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per il rimborso delle
spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di
riscatto, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta regionale, su
proposta dello I.E.R.P.
2.
Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita
che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile
sulla comunione e sul condominio.
3.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dello I.E.R.P., per le delibere
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi
comprese quelle per il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente
all'amministratore.
TITOLO
IV
Annullamento
e decadenza
Art.
31
Annullamento
dell'assegnazione.
1.
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune nei
seguenti casi:
a)
per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
dell'assegnazione medesima;
b)
per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni
risultate false.
2.
In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della consegna
dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente
alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli
accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea
notizia allo I.E.R.P.
3.
Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco
pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni,
sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.
4.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione,
la risoluzione di diritto del contratto.
5.
L'ordinanza del Sindaco che deve contenere il termine per il rilascio, non
superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a proroghe.
Art.
32
Decadenza
dall'assegnazione.
1.
La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune nei casi
in cui l'assegnatario:
a)
abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio;
b)
non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
c)
abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d)
abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione salvo il requisito di
cui all'art. 4, comma 1, lett. e);
e)
fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma 2 dell'art. 33;
f)
non abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 1
dell'art. 25.
2.
Al procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento della
assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione.
3.
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto
ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4.
Il Sindaco può concedere un termine non eccedente sei mesi per il rilascio
dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.
Art.
33
Decadenza
per superamento del reddito.
1.
La decadenza dalla qualifica di assegnatario è dichiarata e comunicata
all'assegnatario stesso dallo I.E.R.P. qualora, nel corso del rapporto, per due
anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito
dal comma 3 dell'art. 5.
2.
La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Sindaco qualora nel corso del
rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di
reddito stabilito dal comma 4 dell'art. 5.
3.
La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dopo quattro accertamenti annuali
consecutivi qualora alla formazione del reddito concorrano quelli dei figli
conviventi.
Art.
34
Occupazioni
e cessioni illegali degli alloggi.
1.
Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un alloggio di
edilizia residenziale pubblica e ne dispone il conseguente rilascio.
2.
Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l'occupante senza titolo a rilasciare
l'alloggio ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti.
3.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco ordina il
rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza
costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a proroghe.
TITOLO
V
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
35
Decorrenza
canoni di locazione.
1.
I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge
decorrono dal 1° gennaio 1997.
Art.
36
Assegnazioni
provvisorie scadute.
1.
Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 16 della legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 12 della
legge regionale 25 agosto 1988, n. 30, possono essere trasformate dal Comune in
assegnazioni definitive qualora gli assegnatari ne facciano richiesta entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovino, alla stessa
data, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, ad eccezione di quello
del comma 1, lett. e), che non deve essere superiore a quello del comma 3
dell'art. 5.
2.
La verifica dei requisiti è effettuata dalla commissione di cui all'art. 12.
Art.
37
Occupazioni
senza titolo.
1.
I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei
confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e che
presentino apposita domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a
condizione che:
a)
l'occupazione sia in corso;
b)
gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione previsti
dall'art. 4 e verificati dalla commissione di cui all'art. 12;
c)
gli occupanti provvedano al pagamento allo I.E.R.P., anche ratealmente, delle
somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di
occupazione senza titolo;
d)
gli occupanti non siano stati diffidati ai sensi dell'art. 35 della legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44.
2.
Qualora il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del comma 1, si applicano
le disposizioni dell'art. 34.
Art.
38
Commissione
assegnazione alloggi.
1.
Fino alla costituzione delle commissioni previste all'art. 12, da effettuarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano
ad operare quelle di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n.
44, modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30.
Art.
39
Bandi.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di cui all'art. 6
sono emanati contestualmente da tutti i Comuni entro 120 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge.
Art.
40
Graduatorie.
1.
Le graduatorie in vigore o in corso di formazione alla data di entrata in
vigore della presente legge esplicano la loro efficacia fino alla formazione di
quelle previste dall'art. 10.
Art.
41
Abrogazioni.
1.
Sono abrogati:
a)
la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44;
b)
l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30;
c)
la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30;
d)
la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23.
2.
Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di
assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.