L.R.
3 aprile 1997, n. 12 (1).
Interventi
di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 aprile 1997, n. 18.
TITOLO
I
Art.
1
Finalità
della legge.
1.
La Regione dell'Umbria, con la presente legge, attua la promozione
dell'associazionismo e dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei
servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo
scopo di:
a)
favorire la razionale evoluzione della distribuzione commerciale nel territorio
regionale;
b)
promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e
bevande;
c)
promuovere e rafforzare l'assistenza tecnica e i sistemi di qualità aziendali;
d)
promuovere progetti di sviluppo urbano integrato tra commercio, produzione
tipica e turismo.
2.
Ai fini della presente legge, per piccole e medie imprese si intendono le ditte
individuali o le società di persone o le società a responsabilità limitata,
aventi non più di 25 dipendenti che operino nel settore del commercio, della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi.
Art.
2
Iniziative
finanziabili e soggetti beneficiari.
1.
Per favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e lo sviluppo
delle attività economiche di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata
a:
a)
concorrere al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti assistiti
dalle cooperative e consorzi di garanzia, concessi alle piccole e medie imprese
per le iniziative ed i programmi di cui al successivo art. 3;
b)
concedere contributi in conto capitale a singole imprese o consorzi su progetti
presentati dai medesimi, direttamente o per il tramite delle strutture
operative delle Associazioni di categoria del settore che operino a livello
provinciale, ai fini della realizzazione dell'assistenza tecnica, della
progettazione, della innovazione tecnologica ed organizzativa e della
qualificazione professionale delle piccole e medie imprese, singole o associate,
di cui all'art. 1.
2.
Possono accedere ai contributi della presente legge:
a)
le piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
b)
i consorzi e società consortili formati in prevalenza dalle aziende di cui alla
lettera a);
c)
le cooperative e i consorzi fidi.
3.
I termini di presentazione delle domande di contributo, l'entità e le modalità
di concessione o revoca degli stessi sono fissati con atto della Giunta
regionale.
TITOLO
II
Contributo
in conto interesse per le imprese assistite
Art.
3
Concessione
dei contributi.
1.
Le cooperative ed i consorzi di garanzia, con provvedimento del proprio organo
deliberante, concedono i contributi regionali esclusivamente a favore delle
imprese, di cui all'art. 2 che siano già destinatarie degli interventi di cui
al successivo Titolo III e che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o
in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi
che congiuntamente o alternativamente prevedano:
a)
l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei
locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compreso
l'acquisto delle relative aree di pertinenza;
b)
l'acquisto di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa,
ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno o interno.
2.
Nella spesa complessiva da ammettere a contributo possono essere compresi anche
gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la
presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di
garanzia.
3.
I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ad imprese aventi sede
in Umbria o ad imprese che pur avendo sede al di fuori del territorio regionale
operino con strutture ubicate all'interno dello stesso.
Art.
4
Misura
dei benefici.
1.
Il contributo è stabilito nell'abbattimento di 4 punti percentuali sul tasso di
interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il
consorzio di garanzia e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma
tecnica adottata, purché i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a 36
mesi e non superiore a 60 mesi.
2.
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto
interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale
viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino
globalmente quelli fissati ai sensi del comma 1.
3.
Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di
garanzia sia insufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi
diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura
del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del
2,5 per cento nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 e dell'ordine
di priorità individuato sulla base della presentazione cronologica delle
domande.
Art.
5
Erogazione
del contributo.
1.
Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia
selezionano, tra le piccole medie imprese socie che abbiano richiesto o
ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei
consorzi, quelle che abbiano realizzato i programmi di cui al comma 1 dell'art.
3, formandone graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 4.
2.
Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine stabilito
dall'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2. Sono trasmesse altresì
alla Giunta regionale le graduatorie dei beneficiari che hanno ultimato la
realizzazione dell'intervento per il quale hanno fatto domanda di finanziamento
corredata dalla documentazione richiesta.
3.
La Giunta regionale, approvate, con proprio atto, con o senza modifiche le
graduatorie, liquida alle cooperative e ai consorzi di garanzia il 50 per cento
dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre
l'erogazione a favore dei beneficiari risultanti dalle graduatorie stesse. Il
restante 50 per cento viene erogato, previa presentazione della documentazione
di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi di
competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia.
4.
Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti
selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza da
altri consorzi o cooperative, secondo i criteri stabiliti nell'atto
deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2.
Art.
6
Presentazione
delle domande.
1.
Le domande, relative ai contributi di cui al presente titolo, sono presentate
alla Giunta regionale dalle cooperative di garanzia e dai consorzi entro i
termini e con le modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3
dell'art. 2, e devono essere corredate a pena di decadenza, dalla
documentazione comprovante per ogni singola impresa la realizzazione dei
programmi di cui al comma 1 dell'art. 3.
TITOLO
III
Contributi
in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica
Art.
7
Programmi.
1.
Le iniziative di cui all'art. 1, lett. c) e d), possono essere realizzate
esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e possono riguardare:
a)
interventi riguardanti aree commerciali con caratteristiche omogenee: centri
storici, centri commerciali e aree attrezzate per il commercio su aree
pubbliche;
b)
interventi a favore delle singole imprese per ammodernamenti, innovazioni,
costituzione di forme associative;
c)
interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, revisioni di
gestione aziendale, analisi di produttività riguardante l'attività aziendale;
d)
predisposizione di business plan;
e)
installazione di sistemi informatici;
f)
interventi nelle aree rurali e montane per esercizi in zone scarsamente
popolate;
g)
promozione di sistemi di qualità aziendale;
h)
miglioramento dell'arredo urbano finalizzato allo sviluppo turistico dei centri
storici.
2.
Avranno priorità nella concessione di contributi i programmi che le imprese
assistite realizzeranno tramite loro consorzi o società consortili, anche a
partecipazione pubblica.
Art.
8
Concessione
contributi.
1.
I contributi di cui alla lett. b) comma 1, dell'art. 2, sono concessi dalla
Giunta regionale sulla base di programmi formulati dai soggetti aventi titolo i
quali presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando una relazione
descrittiva dell'intervento ed il preventivo di spesa.
2.
Sulla base dei criteri fissati nell'atto deliberativo di cui al 3° comma
dell'art. 2, la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano
di riparto delle somme disponibili.
3.
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di
riparto, deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.
4.
La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto
operativo con la relazione descrittiva, con i criteri e le priorità di cui
all'atto di indirizzo della Giunta regionale indicato nel comma 3 dell'art. 2,
autorizza l'erogazione del 50 per cento del contributo assegnato.
5.
L'erogazione del restante 50 per cento è subordinata alla presentazione dei
seguenti documenti:
a)
relazione analitica di spesa e carattere dell'intervento realizzato;
b)
idonea documentazione attestante che il contributo è stato utilizzato
esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese di cui alla presente
legge.
6.
In caso di rinuncia, incompleta realizzazione o risultato negativo delle
verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale
del contributo concesso.
Art.
9
Misura
dei benefici.
1.
Il contributo non può essere superiore al 75 per cento delle spese previste per
le iniziative di cui all'art. 7.
2.
Qualora, in sede di consuntivo risultino spese inferiori rispetto a quelle
ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
3.
Le somme eventualmente oggetto di revoca vengono riutilizzate, possibilmente
nello stesso esercizio, sempre per gli interventi sui programmi di cui all'art.
7 e, qualora risultassero ancora delle eccedenze, per gli interventi di cui
alla lett. a), comma 1, dell'art. 2.
4.
Le domande non accolte non possono essere ritenute valide per piani di riparto
degli anni successivi.
TITOLO
IV
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
10
1.
È abrogata la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 41.
Art.
11
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo II della presente legge è
autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400.000.000 da iscrivere in
termini di competenza e di cassa al cap. 5731 di nuova istituzione nel bilancio
regionale, denominato «Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati
a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite
cooperative o consorzi di garanzia».
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge è
autorizzata, altresì, per l'anno 1997, la spesa di lire 150.000.000 da
iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9602 di nuova istituzione
nel bilancio regionale denominato «Contributi in conto capitale per
l'assistenza tecnica di piccole e medie imprese del commercio e dei servizi».
3.
All'onere complessivo di lire 550.000.000 previsto ai precedenti commi si fa
fronte come segue:
a)
quanto a lire 400.000.000 con pari riduzione, sia in termini di competenza che
di cassa, dello stanziamento previsto al cap. 5730 del bilancio regionale 1997;
b)
quanto a lire 150.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo
globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, elenco n. 5, numero
ordine 5, allegato a detto bilancio.
4.
La Giunta regionale - a norma del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, - è autorizzata ad apportare al
bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di
cassa.
5.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.