L.R.
13 maggio 1997, n. 19 (1).
Ulteriori
modificazioni di alcuni articoli della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, della L.R.
31 maggio 1982, n. 26 e della L.R. 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di
ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979 e successivi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 maggio 1997, n. 25.
Art.
1
[1.
Al comma 1, dell'articolo 35 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34 le parole
«trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore» sono sostituite con «decorso
il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale».
2.
Al comma 2 dell'art. 35 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, le parole
«provvedimento legislativo la Regione» sono sostituite con «atto la Giunta
regionale»] (2).
Art.
2
[1.
Al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 31 maggio 1982, n. 26, le parole «il 31
luglio 1983» sono sostituite con «il termine stabilito dalla Giunta regionale»]
(3).
Art.
3
[1.
All'articolo 4 della L.R. 23 marzo 1995, n. 13, così come modificato
dall'articolo 3 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7, le parole «fino al 31 dicembre
1996» sono sostituite con «entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta
regionale»] (4).
Art.
4
[1. (5)] (6).
Art.
5
[1.
In fase di prima applicazione, il termine previsto all'art. 1, comma 1, è fissato
dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge] (7).
(2)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
(3)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
(4)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
(5)
Sostituisce l'art. 13, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(6)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.
(7)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.