L.R. 13 maggio 1997, n. 19 (1).

Ulteriori modificazioni di alcuni articoli della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, della L.R. 31 maggio 1982, n. 26 e della L.R. 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 maggio 1997, n. 25.

 

Art. 1

 

[1. Al comma 1, dell'articolo 35 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34 le parole «trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore» sono sostituite con «decorso il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, le parole «provvedimento legislativo la Regione» sono sostituite con «atto la Giunta regionale»] (2).

 

 

Art. 2

 

[1. Al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 31 maggio 1982, n. 26, le parole «il 31 luglio 1983» sono sostituite con «il termine stabilito dalla Giunta regionale»] (3).

 

 

Art. 3

 

[1. All'articolo 4 della L.R. 23 marzo 1995, n. 13, così come modificato dall'articolo 3 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7, le parole «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite con «entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale»] (4).

 

 

Art. 4

 

[1.  (5)] (6).

 

 

Art. 5

 

[1. In fase di prima applicazione, il termine previsto all'art. 1, comma 1, è fissato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (7).

 

 

 

 

 

(2) Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

(3) Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

(4) Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

(5) Sostituisce l'art. 13, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(6) Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

(7) Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.