L.R.
6 agosto 1997, n. 24 (1).
Provvedimenti
diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1997, n. 38.
Art.
1
Oggetto.
1.
La Regione dell'Umbria in conformità agli artt. 45 della Costituzione e 17 del
proprio Statuto ed a quelli fissati dall'Alleanza cooperativa internazionale
riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
2.
La Regione per i fini di cui al comma 1:
-
promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione tra
lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e cittadini;
-
disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo ed alla
qualificazione delle imprese cooperative operanti nell'ambito delle materie di
competenza regionale.
Art.
2
Consulta
regionale della cooperazione.
1.
È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della
cooperazione, con funzioni consultive e propositive.
2.
La Consulta è composta:
a)
dall'assessore regionale alla cooperazione che la presiede;
b)
da un esponente designato da ciascuno degli organismi riconosciuti di
rappresentanza del movimento cooperativo umbro, di seguito denominati Centrali
cooperative;
c)
da 6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4, scelti tra
esperti in materia di cooperazione.
3.
La Consulta viene integrata dall'assessore regionale preposto alla materia di
volta in volta trattata o da un suo delegato.
4.
La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario
regionale designato dall'assessore alla cooperazione.
Art.
3
Compiti
della Consulta.
1.
La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:
a)
formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione
in materia di cooperazione;
b)
esprime il parere sui criteri adottati dal comitato di valutazione di cui
all'art. 6;
c)
formula proposte per il coordinamento degli interventi in materia di
cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse locali,
regionali, nazionali e comunitarie;
d)
formula proposte per l'attività di raccolta, elaborazione e divulgazione dei
dati presenti nel S.I.R., in materia di imprese cooperative;
e)
propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le
Centrali cooperative dei contributi di cui all'art. 4.
2.
La Consulta per il suo funzionamento può dotarsi di un apposito regolamento
interno.
3.
Il presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione
consiliare sulla attività svolta in rapporto alle politiche regionali di
promozione e sostegno della cooperazione.
Art. 4
Centrali cooperative.
1.
La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per la funzione di
rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere
e qualificare la società cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo
regionale.
2.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Giunta regionale eroga alle
Centrali riconosciute un contributo annuale tenuto conto della diffusione e
consistenza delle strutture organizzative e della qualità e quantità dei
servizi offerti da ciascuna di esse.
3.
Le Centrali cooperative, entro il 31 gennaio, comunicano alla Giunta regionale
il proprio programma di attività e una relazione delle iniziative realizzate
nell'anno precedente con il contributo della Regione.
Art.
5
Strutture
consortili operanti nel settore del credito.
1.
La Regione sostiene le iniziative consortili promosse da soggetti operanti nel
settore della cooperazione quando non riconducibili a specifiche normative di
settore, dirette in particolare:
a)
ad agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
b)
a favorire il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali e i processi di
ristrutturazione aziendale;
c)
a promuovere una azione contrattuale di raccolta di risorse sui mercati
finanziari;
d)
a sviluppare il sistema della mutua garanzia;
e)
a collaborare alla creazione di una rete delle istituzioni finanziarie;
f)
a migliorare la comunicazione tra imprese e sistema bancario, anche al fine del
miglior utilizzo degli strumenti finanziari esistenti.
2.
La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti
nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, che contribuiscono sia alla
concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei contributi in
conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'art. 15 della legge
regionale 2
novembre
1993, n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine
dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale pur non
organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni con
istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell'art. 15, della legge
regionale 2 novembre 1993, n. 12, destinando a tal fine quota parte pari al 25
per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 13 della
presente legge.
Art.
6
Progetti
di cooperazione e integrazione.
1.
La Regione sostiene e favorisce processi di cooperazione e di integrazione tra
imprese cooperative e tra queste ed altri soggetti della comunità regionale al
fine di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e di accrescere l'efficienza
delle misure agevolative.
2.
I progetti relativi possono essere presentati da consorzi di cooperative, da
più cooperative in associazione tra loro, e da altri soggetti operanti nel
settore della cooperazione, anche per il tramite delle Centrali cooperative.
3.
I progetti, non riconducibili alla vigente normativa regionale per i singoli
settori possono riguardare:
a)
iniziative di integrazione intercooperativa;
b)
certificazioni delle produzioni, dei servizi e della qualità aziendale;
c)
acquisizione di know how, tecnologie e metodi di produzione compatibili con
l'ambiente;
d)
qualificazione della struttura organizzativa;
e)
rapporto con il mercato e l'utenza.
4.
Particolare priorità è attribuita ai progetti che consentono un incremento dei
livelli occupazionali.
5.
Nella valutazione dei progetti costituiscono altresì parametri preferenziali
l'adozione di istituti della qualità, quali i bilanci sociali e i codici etici.
6.
Per il finanziamento dei progetti aventi dette finalità la Regione provvede
alla necessaria dotazione di risorse anche mediante l'utilizzo di fondi
comunitari, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e, qualora
necessario, stanziando con legge di bilancio appositi fondi sul capitolo 5563
istituito con la presente legge.
7.
La Regione riconosce ai soggetti operanti nel mondo della cooperazione un
contributo per la redazione dei progetti, nella misura del 25 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta
regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.
8.
La Regione istituisce, presso l'Area economia e lavoro, un comitato di
valutazione formato da dipendenti di tutte le strutture regionali interessate,
con il compito di esaminare i progetti presentati.
9.
I criteri di valutazione dei progetti e le modalità di concessione dei
finanziamenti sono sottoposti al preventivo parere della Consulta di cui
all'art. 2, nonché della commissione di cui all'art. 17 della legge regionale 2
novembre 1993, n. 12, per i progetti che riguardano le cooperative sociali, e
vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art.
7
Promozione
della cooperazione sul territorio.
1.
La Giunta regionale per la promozione della cooperazione potrà avvalersi di
forme diverse di articolazione territoriale e sociale anche mediante la stipula
di convenzioni con enti locali, Centrali cooperative, Associazioni sindacali
dei lavoratori e Associazioni di categoria.
Art.
8
Unità
informativa per la cooperazione.
1.
Presso l'Area economia e lavoro è istituita una unità informativa per la
cooperazione, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
definire le regole di scambio dei dati tra le strutture regionali interessate,
al fine di osservare il fenomeno cooperativo nel suo insieme;
b)
raccogliere e normalizzare i dati dei vari enti operanti nel settore,
attraverso il loro collegamento in rete;
c)
organizzare l'integrazione e l'aggiornamento dei dati;
d)
predisporre un sistema esperto di supporto alle politiche regionali di
intervento a favore delle imprese cooperative;
e)
assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità
delle informazioni trattate;
f)
esplicare attività di ricerca e studio del bacino cooperativo umbro;
g)
monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della
cooperazione;
h)
monitorare il termine di pagamento per la fornitura dei servizi resi alla
pubblica amministrazione da società cooperative.
2.
L'unità informativa per la cooperazione opera in raccordo con le Centrali cooperative,
con le quali la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni per
acquisire annualmente tutte le informazioni utili alla conoscenza del fenomeno
cooperativo.
3.
L'unità informativa per la cooperazione è istituita nell'ambito del Sistema
informativo regionale.
Art.
9
Formazione
professionale.
1.
La Regione nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione
professionale, tiene conto delle iniziative riguardanti il comparto della
cooperazione.
2.
I progetti formativi trovano attuazione all'interno delle procedure e dei piani
annualmente adottati dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche e integrazioni.
Art.
10
Attività
promozionale.
1.
L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della
cooperazione è inserita nell'ambito dei piani annuali di promozione della
commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa al connesso finanziamento.
2.
La Regione favorisce la partecipazione di società cooperative a progetti di
cooperazione allo sviluppo.
Art.
11
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 5 maggio 1976, n. 20.
Art.
12
Norma
transitoria.
1.
La Consulta di cui alla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20, resta in carica
fino all'insediamento della Consulta prevista dall'art. 2, cui la Regione
provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.
13
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati,
a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo
regionale per l'anno 1997, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di
competenza che di cassa:
a)
lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 4, con iscrizione al cap. 5561
di nuova istituzione denominato: "Contributi a favore del movimento
cooperativo";
b)
lire 300.000.000 per le finalità di cui all'art. 5, con iscrizione al cap. 5562
di nuova istituzione denominato: "Contributi diretti ad agevolare
l'accesso al credito da parte di imprese cooperative";
c)
lire 100.000.000 per le finalità di cui all'art. 6, con iscrizione al cap. 5563
di nuova istituzione denominato: "Contributi per la redazione di progetti
diretti a favorire i processi di cooperazione e di integrazione tra le imprese
cooperative";
d)
lire 50.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, con iscrizione al cap. 5515
di nuova istituzione denominato "Spese per l'unità informativa per la
cooperazione".
2.
All'onere complessivo di lire 800.000.000 previsto al precedente comma si fa
fronte come segue:
a)
quanto a lire 500.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto
all'esistente cap. 5560 della parte spesa del bilancio regionale 1997;
b)
quanto a lire 200.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo
globale del cap. 9710 del bilancio di previsione dell'esercizio 1996, elenco n.
5, allegato a detto bilancio che in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza dell'anno
1997;
c)
quanto a lire 100.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto
dall'esistente cap. 2882 della parte spesa del bilancio regionale 1997.
3.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2 della legge regionale n. 23
del 1978, legge di contabilità, è autorizzata ad apportare al bilancio
regionale di previsione per l'anno 1997 le conseguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente
con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del
1978.