L.R.
6 agosto 1997, n. 25 (1).
Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e
uso delle piscine natatorie annesse.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1997, n. 38.
Art.
1
Superfici
minime delle camere nelle strutture alberghiere.
1.
Negli alberghi, negli alberghi residenziali, nei motel, nei villaggi-albergo e
nelle beauty-farms (residenze della salute) la superficie minima delle camere
da letto è fissata in mq. 8 per le camere a un posto letto e in mq. 14 per le
camere a due posti letto.
2.
Per le camere delle strutture alberghiere in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici
esistenti, purché non inferiori a:
a)
mq. 7 per le camere singole e mq. 11 per le camere doppie nelle strutture
alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle;
b)
mq. 8 per le camere singole e mq. 13 per le camere doppie nelle strutture
alberghiere classificate 4 stelle;
c)
restano fissate rispettivamente in 8 e 14 metri quadri le superfici minime per
le camere singole e doppie negli alberghi classificati 5 stelle e 5 stelle
lusso.
3.
Le superfici delle camere possono essere ridotte nella misura di cui alle lett.
a) e b) del comma 2 nel caso di ristrutturazioni di esercizi alberghieri in
attività che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano
sprovviste.
4.
Le superfici delle camere di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate, tenendo conto
degli spazi aperti sulla stessa, al netto della superficie dei bagni e degli
angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è
arrotondata all'unità.
Art.
2
Posti
letto supplementari.
1.
Nelle strutture alberghiere le camere sono ad uno e a due letti. È consentito
il terzo letto permanente quando la superficie minima delle camere è pari alla
misura stabilita per le camere a due letti, aumentata di un numero di metri
quadrati corrispondente alla differenza di superficie tra le camere ad uno e
quelle a due letti.
2.
Nelle camere a due letti può essere aggiunto, in via temporanea ed
esclusivamente su richiesta del cliente, un terzo letto, qualora la superficie
delle camere ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere
rimosso al momento della partenza del cliente.
Art.
3
Superfici
minime delle camere nelle strutture extralberghiere.
1.
Nelle country-houses (residenze di campagna), nelle case e appartamenti per
vacanze, nei centri soggiorno studi, e nei bungalow dei campeggi e dei villaggi
turistici, la superficie dei locali di pernottamento è fissata nella misura
minima di mq. 7 per un posto letto e di mq. 12 per due posti letto.
Per
ciascun posto letto in più la superficie minima è determinata in mq. 5.
2.
Nelle country-houses, nelle case ed appartamenti per vacanze e nei bungalow dei
campeggi e villaggi turistici può essere consentita, nei locali di soggiorno,
la presenza di divani letto fino ad un massimo di due posti.
3.
La superficie totale degli appartamenti nelle tipologie country-house e case e
appartamenti per vacanze deve avere una misura minima di mq. 20.
4.
Per le case per ferie e le case religiose di ospitalità la misura minima delle
superfici è pari a quella fissata per le camere ad un letto ed a due letti,
alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 per gli alberghi ad una e due stelle, nonché
di mq. 15 per le camere a tre letti e di mq. 18 per le camere a quattro letti.
Per gli ostelli per la gioventù, i kinderheimer (centri di vacanza per
ragazzi), i rifugi escursionistici e gli affittacamere rimane ferma la
regolamentazione stabilita agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale
14 marzo 1994, n. 8.
Art.
4
Altezze
e volumi.
1.
L'altezza minima interna utile dei locali posti nelle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere di cui agli artt. 1 e 3, è quella prevista dalle
norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali, con un minimo di m. 2,70 per
le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le
cucine e gli altri vani accessori.
2.
Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e
della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai
regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza
minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno, ulteriormente
riducibile m. 2,40 per le strutture già esistenti.
3.
Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori
inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che
l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti
ai precedenti commi 1 e 2.
4.
Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno è determinato
dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.
5.
Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente
legge, nonché ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte
integrante del complesso ricettivo, utilizzate dai soli ospiti della struttura,
sono considerate di uso privato.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.