L.R.
29 ottobre 1997, n. 32 (1).
Interpretazione
autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n.
33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la
qualificazione e l'ampliamento della ricettivitą nel turismo - Modificazioni
della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.
Art.
1
1.
Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n.
33, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n.
18, va interpretato nel senso che «mutui gią contratti, ordinari o in valuta»,
per i quali č consentita la rinegoziazione, sono esclusivamente quelli in lire
o in valuta, stipulati a tasso di mercato, senza alcun intervento agevolativo
pubblico.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.