L.R. 29 ottobre 1997, n. 32 (1).

Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettivitą nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.

 

Art. 1

 

1. Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 18, va interpretato nel senso che «mutui gią contratti, ordinari o in valuta», per i quali č consentita la rinegoziazione, sono esclusivamente quelli in lire o in valuta, stipulati a tasso di mercato, senza alcun intervento agevolativo pubblico.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.