L.R. 20 novembre 1997, n. 36 (1).

Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1996 (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 novembre 1997, n. 59, supplemento straordinario.

(2) Il bilancio di previsione per il 1997 è stato approvato con L.R. 26 marzo 1997, n. 9.

 

Art. 1

Saldo finanziario.

 

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, è accertato in lire 159.015.473.829 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1996. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

 

Art. 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 10 e con l'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1996, n. 26 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 159.015.473.829 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1997 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000 per l'anno 1997 e di lire 18.000.000.000 dal 1998 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/1999, del bilancio 1997 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 3

Fondi da reiscrivere.

 

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1996, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni è accertato in lire 562.657.636.366 (Tab. C).

 

 

Art. 4

Fondi perenti.

 

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1996 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1997 e di cui al precedente art. 3.

 

 

Art. 5

Variazioni di bilancio.

 

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e al bilancio pluriennale 1997/1999 sono apportate le variazioni indicate alle Tab. A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

 

 

Art. 6

Aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

 

1.  (3).

 

 

Art. 7

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1996 del Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45. (Appendice n. 1).

 

 

Art. 8

Conti consuntivi Enti dipendenti.

 

1. Sono approvati i conti consuntivi degli anni 1993 e 1994 dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, istituito con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendici n. 2 e n. 3).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle (4)

 

 

 

 

(3) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni alle tabelle del bilancio di previsione per il 1997, approvato con L.R. 26 marzo 1997, n. 9.

(4) Si omettono le tabelle contenenti gli assestamenti al bilancio di previsione per il 1997 e al bilancio pluriennale 1997-1999, approvati con L.R. 26 marzo 1997, n. 9.