L.R.
5 dicembre 1997, n. 43 (1).
Norme
di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in
materia di risorse idriche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1997, n. 62.
Art.
1
Oggetto
e finalità.
1.
La presente legge, in conformità all'articolo 6 dello Statuto regionale ed in
attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n.
36:
a)
delimita gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque
reflue;
b)
disciplina la cooperazione tra gli enti ricadenti in ciascun ambito
territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 2;
c)
detta i criteri per la gestione e stabilisce le procedure per l'organizzazione
del servizio idrico integrato.
Art.
2
Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali.
1.
Ai fini di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici regionali,
nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di competenza
regionale, prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché in attuazione
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono individuati tre ambiti
territoriali ottimali, rappresentati nella tabella allegata e formante parte
integrante della presente legge.
2.
Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono modificati con deliberazione del
Consiglio regionale le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36. Il parere della Provincia competente, se non espresso nei sessanta
giorni dalla richiesta, si intende favorevole.
Art.
3
Competenze
provinciali e comunali.
1.
I Comuni e le Province dell'ambito territoriale ottimale, individuati ai sensi
dell'articolo 2, organizzano, in conformità dell'articolo 9 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, il servizio idrico integrato, come de finito alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 1 e costituiscono l'Autorità di ambito di cui
all'articolo 4.
Art.
4
Costituzione
dell'Autorità di ambito.
1.
L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le
Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale con le modalità
previste dall'articolo 25, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.
L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica
pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio idrico.
Art.
5
Organi
e statuto dell'Autorità di ambito.
1.
Sono organi dell'Autorità di ambito l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e
delle Province, il Consiglio di amministrazione e il presidente. Le modalità di
costituzione e le competenze degli organi sono stabilite dallo statuto
dell'ente, in conformità alle disposizioni del codice civile ed ai sensi
dell'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.
L'Autorità di ambito si dota di un proprio statuto, approvato ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3.
Lo statuto in particolare stabilisce:
a)
l'ordinamento dell'ente;
b)
l'entità della quota di partecipazione di ciascun Comune in rapporto alla
popolazione residente, alla superficie territoriale ed agli eventuali
conferimenti effettuati da ciascun Comune;
c)
le forme e le modalità di partecipazione delle Province.
Art.
6
Ufficio
di direzione.
1.
L'Autorità di ambito ha un ufficio di direzione, cui compete la responsabilità
tecnico amministrativa dell'attività dell'Autorità d'ambito e del
raggiungimento degli obbiettivi del piano, di cui all'articolo 8, lett. d).
2.
L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la
pianificazione e per il controllo. Il direttore ed il dirigente sono nominati
dal Consiglio di amministrazione, tra esperti in possesso di diploma di laurea
e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia.
3.
Il direttore ed il dirigente sono assunti con contratto di diritto privato o
pubblico, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
7
Patrimonio
dell'Autorità di ambito.
1.
L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da un fondo di
dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalle Province compresi
nell'ambito, in proporzione alla propria quota di partecipazione fissata nello
statuto, da eventuali conferimenti effettuati da Comuni consorziati e dalle
acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2.
Ai fini della costituzione del patrimonio sono consentiti conferimenti in
natura da imputarsi alla quota di partecipazione, secondo le modalità stabilite
dallo statuto.
3.
L'Autorità di ambito ha propri servizi tecnici ed amministrativi, per il
funzionamento dei quali si avvale di norma di personale proveniente dagli enti
consorziati.
4.
La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa
dell'Autorità di ambito viene determinata dall'Assemblea, con maggioranza
qualificata stabilita dallo statuto. Al rapporto di lavoro di tale personale si
applicano le norme di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali
territoriali.
5.
La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per
gli enti locali territoriali.
6.
Il bilancio dell'Autorità di ambito, in coerenza con gli strumenti di
programmazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 8, lett. d),
determina la quota delle entrate derivante dal canone di concessione del
servizio idrico integrato. Il canone costituisce una componente ai fini della
determinazione della tariffa applicata e riscossa dal soggetto gestore, nel
rispetto della convenzione e del disciplinare di esercizio di cui agli articoli
9 e 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
7.
La convenzione di cui al comma 6 regola le modalità di versamento da parte del
soggetto gestore del canone di concessione d'uso per le dotazioni affidategli.
Sono fatti salvi eventuali contributi o trasferimenti statali.
8.
Lo statuto determina le maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione
del piano di interventi e del piano economico finanziario, per la definizione
degli standard del servizio, per la scelta delle forme di gestione, per la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e per il
riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'articolo 9,
comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Art.
8
Competenze
dell'Autorità di ambito.
1.
L'Autorità di ambito esercita le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 4,
escluse le attività attinenti la gestione del servizio.
2.
Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:
a)
alla scelta delle modalità di affidamento ad un unico gestore per ogni ambito
del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo
di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'articolo 22,
comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
b)
alla definizione dei livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il
servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli
minimi previsti all'articolo 4, lett. g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione regionale di settore;
c)
all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale;
d)
all'approvazione del piano degli interventi e del piano economico finanziario
predisposto sulla base della convenzione tipo, di cui all'articolo 11 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché degli standard qualitativi e quantitativi
di cui alla lett. b). Il piano economico finanziario indica le risorse
disponibili, tra le quali i rientri tariffari e quelle da reperire;
e)
allo svolgimento di una specifica attività di controllo sulla gestione, sulla
base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui
alla lett. d).
3.
Il gestore, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo,
fornisce periodicamente all'Autorità di ambito le informazioni necessarie nei
tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.
4.
I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte
nell'Albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.
Art.
9
Rapporti
economici e patrimoniali.
1.
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva specifiche direttive per regolare i rapporti
patrimoniali ed economici tra i soggetti che attualmente provvedono alla gestione
dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.
Art.
10
Personale.
1.
Con apposita legge regionale da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le
modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato
del personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994,
n.
36.
Art.
11
Tariffa
d'ambito.
1.
La tariffa d'ambito, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
2.
La tariffa è determinata dall'Autorità di ambito ai sensi degli articoli 13 e
14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed è unica per ciascun ambito
territoriale.
3.
La tariffa può essere opportunamente modulata per assicurare agevolazioni per i
consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie
secondo i requisiti fissati dall'Autorità di ambito.
4.
L'Autorità di ambito può modulare la tariffa tra i Comuni tenendo conto delle
particolari situazioni idrogeologiche e degli investimenti effettuati utili ai
fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
Art.
12
Funzioni
regionali.
1.
La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e
controllo sull'attività dell'Autorità di ambito.
2.
Le funzioni di programmazione sono esercitate in sede di approvazione e
aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, del piano
regolatore generale degli acquedotti e degli altri strumenti della
programmazione regionale, nei quali sono definite le priorità di intervento in
relazione alla disponibilità di contributi e investimenti, statali e
comunitari.
3.
Le funzioni di controllo attengono:
a)
alla verifica dello stato di attuazione dei piani di cui alla lettera d)
dell'articolo 8, predisposti dall'Autorità di ambito e della loro compatibilità
con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;
b)
alla verifica del conseguimento degli standard qualitativi e quantitativi di
cui all'art. 8, comma 2, lett. b), raggiunti negli ambiti.
4.
Nel rispetto dei vincoli di destinazione anche derivanti da consuetudine la
Regione garantisce in termini di legge, i prelievi in atto, ovvero quelli che
si renderanno necessari in futuro, a favore dei Comuni che si approvvigionano
da fonti appartenenti ad ambito ottimale diverso.
5.
La Regione promuove accordi di programma, anche a carattere interregionale, con
il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Autorità d'ambito per
l'utilizzo ottimale delle risorse idriche degli invasi con particolare
riferimento a quello di Montedoglio nonché, in relazione a quanto previsto al
precedente comma, per l'uso delle sorgenti appenniniche del Bacino del Chiascio
- Topino da parte delle popolazioni dell'ambito 1.
6.
L'Autorità di ambito trasmette al sistema informativo regionale i dati
necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art.
13
Disciplina
delle gestioni esistenti.
1.
L'Autorità di ambito fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'artico 10
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 9
della medesima legge, può provvedere, per un periodo non superiore a 3 anni,
alla gestione del servizio idrico integrato, anche mediante una pluralità di soggetti
a ciò già preposti alla data di entrata in vigore della presente legge, previa
sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge
5 gennaio 1994, n. 36.
2.
L'Autorità di ambito, ai fini di cui al comma 1, valuta la sussistenza di
comprovate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità in base a
parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, tali da
garantire gli interessi generali dell'intero ambito ed in ogni caso da
assicurare la qualità del servizio e degli investimenti.
3.
Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, individuato ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. a), coordina i soggetti di cui al comma 1 mediante
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti ed ha la responsabilità
tecnica, economica e finanziaria del servizio idrico integrato dell'ambito.
Art.
14
Disposizione
finanziaria e transitoria.
1.
In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art.
9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché della disciplina di cui
all'art. 13, comma 3 della stessa legge, in materia di tariffa del servizio
idrico, le spese per il funzionamento della costituenda Autorità di ambito
gravano in
via
provvisoria sui Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale, in
proporzione alla entità della popolazione residente ed alla superficie
territoriale.
2.
Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale
costituiscono l'Autorità di ambito e provvedono, non oltre i successivi novanta
giorni, ad individuare e nominare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 8,
comma 2, lett. a).
3.
La Provincia su cui insiste il maggior numero di Comuni dell'ambito, in prima
fase di applicazione della presente legge, provvede alla convocazione
dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi e la predisposizione
dello statuto, assicurando con la propria struttura organizzativa il primo
funzionamento dell'Autorità dell'ambito.
Art.
15
Costituzione
obbligatoria dell'Autorità di ambito.
1.
La Giunta regionale, qualora gli enti di ciascun ambito non provvedano a
costituire l'Autorità di ambito entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, previa diffida, ai sensi del comma
3 dell'articolo 9 della legge medesima, nominando un commissario ad acta.
2.
Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli
enti inadempienti.
Allegato
Ambiti
territoriali ottimali - Elenco dei comuni
Art.
2, comma 1
Ambito
1Ambito 2Ambito 3AssisiAcquaspartaBevagnaBastia UmbraAlleronaCampello sul
ClitunnoBettonaAlvianoCasciaCittà di CastelloAmeliaCastel
RitaldiCannaraArroneCerreto di SpoletoCastiglione del LagoAttiglianoFolignoCiternaAviglianoGiano
dell'UmbriaCittà della PieveBaschiGualdo CattaneoCollazzoneCalvi
dell'UmbriaMontefalcoCorcianoCastel GiorgioMonteleone di
SpoletoCostacciaroCastel ViscardoNocera UmbraDerutaFabroNorciaFossato di
VicoFerentilloPoggiodomoFratta TodinaFicullePreciGualdo TadinoGioveS. Anatolia
di NarcoGubbioGuardeaSchegginoLisciano NicconeLugnano in TeverinaSellanoMonte
Castello di
VibioMontecastrilliSpelloMagioneMontecchioSpoletoMarscianoMontefrancoTreviMassa
MartanaMontegabbioneVallo di NeraMonte S. MariaMonteleone di
OrvietoValtopinaTiberinaMontoneNarniPacianoOrvietoPanicaleOtricoliPassignano
S.ParranoTrasimenoPerugiaPenna in TeverinaPiegaroPolinoPietralungaPoranoSan
GiustinoSan GeminiSan VenanzoStronconeScheggia PascelupoTerniSigilloTodiTorgianoTuoro
sul TrasimenoUmbertideValfabbrica