L.R. 15 gennaio 1998, n. 2 (1).

Interpretazione autentica del disposto dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 - Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 gennaio 1998, n. 5.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Articolo unico

 

Il divieto di abbattimento e quello di spostamento, disposti all'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, cosė come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11, si intendono non riferiti agli alberi e alle siepi piantate a distanze minori di quelle previste all'art. 892 del Codice civile.