L.R.
15 gennaio 1998, n. 2 (1).
Interpretazione
autentica del disposto dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n.
49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 -
Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione
degli alberi e della flora spontanea.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 gennaio 1998, n. 5.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Articolo
unico
Il
divieto di abbattimento e quello di spostamento, disposti all'art. 3 della
legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, cosė come modificato dall'art. 1 della
legge regionale 4 aprile 1990, n. 11, si intendono non riferiti agli alberi e
alle siepi piantate a distanze minori di quelle previste all'art. 892 del
Codice civile.