L.R.
20 gennaio 1998, n. 3 (1).
Ordinamento
del sistema sanitario regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1998, n. 7, S.O. n. 1.
TITOLO
PRIMO
Finalità
e soggetti del servizio sanitario regionale
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale
sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
2.
Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la prevenzione, cura e
riabilitazione, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di tutela
e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione nazionale, nonché
eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla
programmazione regionale anche in rapporto alle risorse a tali fini messe a
disposizione.
3.
Il Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni,
delle strutture, delle attività e dei servizi sanitari presenti nel territorio
regionale ed opera con modalità che assicurino l'eguaglianza di tutti i
cittadini, concorrendo alla promozione della loro salute.
Art.
2
Ordinamento
istituzionale.
1.
Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione
dell'Umbria e i Comuni.
2.
Alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario
regionale concorrono le Province dell'Umbria, la Università di Perugia e
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché le
istituzioni sanitarie e assistenziali pubbliche o private operanti nel
territorio regionale.
3.
I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende
sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere.
Art.
3
Regione.
1.
Spettano alla Regione i compiti di programmazione, di ripartizione delle
risorse, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di monitoraggio e di
valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale,
nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.
2.
La Regione definisce modalità e criteri atti a regolare la produzione e la
erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel
territorio regionale.
3.
Il Consiglio regionale approva con atto amministrativo il piano sanitario
regionale quale strumento principale della programmazione e gli altri atti di
indirizzo programmatico generale.
4.
La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei
servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire
omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale,
nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture
sanitarie, assume direttive vincolanti per le Aziende sanitarie regionali
informandone contestualmente il Consiglio regionale.
5.
La Giunta regionale altresì, dirama alle Aziende sanitarie regionali i supporti
tecnico-scientifici che constano di linee-guida, protocolli e altre norme di
buona pratica professionale.
6.
La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, anche in relazione al
controllo di gestione ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle
prestazioni sanitarie.
7.
La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al
processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia
degli interventi, mediante una propria struttura organizzata in osservatorio
epidemiologico.
8.
La Giunta regionale verifica lo stato di realizzazione dei piani attuativi
delle Aziende sanitarie locali, in base alla relazione annuale trasmessa dai
direttori generali entro il mese di gennaio; a tal fine acquisisce il parere
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria
regionale (2).
Art.
4
Comune.
1.
Il Comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario
concorrendo alla programmazione sanitaria regionale.
2.
Il Comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed
alla difesa della salute e svolge le funzioni relative alla tutela
dell'ambiente di vita avvalendosi delle strutture di prevenzione delle Unità
sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di
cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3.
Il Comune può altresì presentare alle Aziende sanitarie regionali ed alla
Giunta regionale osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e
della dignità dei propri cittadini, nonché per il miglioramento delle
condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuisce al
perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socio-assistenziali e
quelli sanitari.
4.
I Comuni, previa verifica di compatibilità con la programmazione da parte della
Giunta regionale, nell'ambito dei servizi di medicina territoriale e delle
attività preventive, terapeutiche e riabilitative di supporto a quelle di
rilievo sociale, possono concordare con le Unità sanitarie locali forme di
assistenza
sanitaria
che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano
sostenuti interamente dai Comuni stessi.
5.
Gli accordi non possono prevedere il ricorso agli strumenti di cui al comma 4
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con
modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451.
Art.
5
Conferenza
dei sindaci.
1.
In ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 8 è costituita la
Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei Comuni per l'espressione
delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.
2.
La Conferenza approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento
per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del
presidente e del consiglio di rappresentanza, composto da quattro membri e dal
presidente medesimo. Nel consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i
sindaci dei due Comuni con maggior numero di abitanti. Il regolamento
stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza
demografica, purché nessun Comune ecceda il 45 per cento del totale della
rappresentanza.
3.
La Conferenza esercita le attribuzioni previste al comma 14 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in
particolare:
a)
formula, nell'ambito della programmazione regionale, indirizzi per
l'impostazione programmatica delle Aziende sanitarie regionali;
b)
esprime i pareri previsti al comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 19
dicembre 1995, n. 51;
c)
esercita l'intesa con il direttore generale per la nomina del coordinatore sociale;
d)
esprime parere sulle direttive della Giunta regionale per la suddivisione tra
componente sanitaria e sociale all'interno delle attività sanitarie a rilievo
sociale.
4.
La Conferenza, inoltre:
a)
approva i piani attuativi delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 23 che
acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità della Giunta regionale;
b)
esercita l'intesa prevista al comma 2 dell'art. 18, sulla definizione
dell'articolazione territoriale dei distretti sanitari;
c)
esprime alla Giunta regionale pareri in merito all'efficacia ed efficienza dei
servizi ai fini della valutazione dell'operato del direttore generale.
5.
[La Conferenza dei sindaci dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio
ricadono una o più Aziende ospedaliere, integrata con i presidenti della
Conferenza dei sindaci delle altre Unità sanitarie locali regionali, svolge le
funzioni previste alle lett. a), b) del comma 3 e le funzioni di cui alla lett.
c) del
comma
4 ed esprime parere preventivo sui piani attuativi delle Aziende stesse] (3).
Art.
6
Provincia.
1.
La Provincia concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario
regionale partecipando alla definizione del piano sanitario regionale e
coordinando le proprie funzioni in materia di prevenzione ambientale con quelle
delle Unità sanitarie locali e dei Comuni. In particolare la Provincia esercita
le proprie competenze ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art.
7
Università.
1.
Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, l'Università contribuisce all'attività
del Servizio sanitario regionale:
a)
collaborando all'elaborazione del piano sanitario regionale;
b)
indicando ogni elemento utile a determinare la presenza programmata delle
proprie strutture all'interno del Servizio sanitario regionale;
c)
partecipando ad intese, sulla base delle specifiche indicazioni del piano
sanitario regionale, con la Regione per la progettazione e la realizzazione
delle iniziative rivolte alla formazione ed alla specializzazione degli
operatori del Servizio sanitario regionale e per obiettivi di ricerca
finalizzati alla qualificazione delle attività svolte dai servizi di sanità
pubblica dell'Umbria.
2.
La Regione e l'Università degli studi, ai fini di cui al comma 1, anche per
conseguire la ottimale qualificazione del Servizio sanitario regionale in
Umbria e la valorizzazione delle rispettive potenzialità, stipulano appositi
protocolli d'intesa contenenti la disciplina degli apporti reciproci per l'assistenza
nelle Aziende sanitarie regionali, per l'attivazione dei corsi di diploma
universitario e per l'attivazione dei corsi di formazione specialistica.
3.
I protocolli d'intesa definiscono le modalità della collaborazione sulla base
dei seguenti principi:
a)
la competenza della programmazione regionale a definire i criteri e le attività
assistenziali del Servizio sanitario regionale in cui si esplica l'apporto
della facoltà di medicina nel rispetto delle sue finalità istituzionali tenendo
anche conto delle indicazioni di cui alla lettera b) del comma 1;
b)
la riserva alle aziende sanitarie regionali della competenza in ordine alle
modalità di organizzazione delle proprie strutture, dipartimenti, unità
operative e moduli, nei quali si attua l'integrazione del personale
universitario nell'ambito del servizio sanitario regionale; tale organizzazione
deve garantire parità di trattamento, a parità di attività, di responsabilità e
di titoli professionali nonché di opportunità di accesso alle funzioni in ambito
assistenziale;
c)
la competenza regionale per la definizione delle esigenze formative e delle
strutture accreditate;
d)
la responsabilità didattica ed amministrativa dei corsi attribuita a dipendenti
del Servizio sanitario regionale;
e)
la docenza affidata a personale di ruolo sanitario, di norma dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione;
f)
il riferimento all'ordinamento didattico universitario, definito ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.
La Giunta regionale, di concerto con l'Università, istituisce una commissione
paritetica tra Regione e Università per la predisposizione dei protocolli
d'intesa di cui al comma 3.
Art.
8
Istituzione
delle Unità sanitarie locali.
1.
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegata alla
presente legge è istituita una Unità sanitaria locale.
2.
La sede legale delle Unità sanitarie locali è stabilita dalla Giunta regionale,
su proposta delle competenti Conferenze dei sindaci, da formularsi nella prima
seduta utile delle stesse; in caso di inerzia provvede comunque la Giunta
regionale.
Art.
9
Attività
delle Aziende sanitarie regionali.
1.
Ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria
regionale, organizza i propri servizi e l'attività di tutela della salute
attenendosi ai seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa dei livelli decisionali, ai fini della efficienza
operativa;
b)
articolazione dei servizi territoriali e dei presidi ospedalieri, idonea a
garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel piano
sanitario regionale, sulla base dei livelli uniformi d'assistenza;
c)
strutturazione in forma dipartimentale, per aree omogenee, sulla base delle
previsioni della programmazione regionale;
d)
istituzione del servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo ed
ostetrico come supporto funzionale alle attività di assistenza su base
dipartimentale, dotato di autonomia tecnico-organizzativa.
Art.
10
Aziende
ospedaliere.
1.
Gli ospedali costituiti in Azienda hanno personalità giuridica pubblica e
godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
2.
La Regione definisce piani di attività e programmi di sviluppo relativi alle
prestazioni di alta specializzazione da remunerare con le modalità definite al
comma 2 dell'art. 30.
3.
Le Unità sanitarie locali interessate stipulano con le Aziende ospedaliere
appositi contratti per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza
sanitaria, anche secondo quanto previsto all'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, al fine di garantire la continuità e la integrazione con gli
altri servizi sanitari presenti nel territorio, secondo i criteri e le modalità
definiti nel piano sanitario regionale.
TITOLO
SECONDO
Organi
delle Aziende sanitarie regionali
Art.
11
Direttore
generale: poteri e competenze.
1.
Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale
sono riservati al direttore generale.
2.
Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero
delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario o alle altre
figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate
nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria.
3.
Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:
a)
la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
b)
la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del
coordinatore dei servizi sociali;
c)
la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni
coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la
conseguente stipula di contratti di diritto privato;
d)
la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione
del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta
d'intesa con la Conferenza dei sindaci;
e)
la nomina dei componenti del Collegio dei revisori;
f)
l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi
sociali, ove nominato;
g)
gli atti di bilancio;
h)
la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione
regionale.
4.
Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati
aziendali, nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione
amministrativa.
5.
Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi
nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale
previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente
e trasmesso, oltreché ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo,
anche al Presidente della Giunta regionale.
6.
Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza
dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori
interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.
Art.
12
Direttore
generale: nomina e rapporto di lavoro.
1.
La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi
provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono
altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del
direttore generale e la relativa risoluzione del contratto.
2.
La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la
coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al
contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in
attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590.
3.
L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto
quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il
direttore generale nominato secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale,
in conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art.
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla
nomina.
4.
La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque
anni, può procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola
volta.
5.
Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo
superiore ai dieci anni.
6.
Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto
previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni:
a)
l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio
all'equilibrio economico dell'azienda;
b)
il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;
c)
la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione
regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di
inadempienza.
7.
La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei
successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica
in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti,
in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario
regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di
tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la
conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può
procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione
già effettuata per la nomina di quello uscente.
8.
La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza
dell'ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il
nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al
direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario
in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a
direttore generale.
Art.
13
Consiglio
dei sanitari.
1.
Presso ogni Unità sanitaria locale è costituito un Consiglio dei sanitari con
funzioni di consulenza tecnico sanitaria.
2.
Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti
membri:
a)
il direttore sanitario che lo presiede;
b)
otto medici in servizio presso presidi ospedalieri;
c)
cinque medici in servizio presso presidi territoriali, di cui due nominati tra
i medici convenzionati;
d)
un medico veterinario;
e)
tre operatori sanitari laureati non medici, scelti tra il personale delle
tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761;
f)
due operatori professionali scelti tra il personale delle tabelle H ed I del
ruolo sanitario;
g)
un operatore professionale della tabella L del ruolo sanitario;
h)
un operatore sanitario della tabella N del ruolo sanitario.
3.
Nel Consiglio sanitario delle Aziende ospedaliere non sono rappresentati i
medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari ed è
conseguentemente elevato di tre unità il numero dei medici ospedalieri e di una
unità il numero degli operatori professionali di cui alla lettera f) del comma
2.
4.
I dirigenti sanitari di secondo livello, responsabili dei dipartimenti delle
Aziende sanitarie, sono membri di diritto del Consiglio dei sanitari.
Art.
14
Elezione
del Consiglio dei sanitari.
1.
L'elezione dei membri del Consiglio dei sanitari è effettuata sulla base di
liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da
eleggere, nelle quali possono candidarsi gli operatori in possesso di una
anzianità di servizio di almeno tre anni.
2.
Ciascun elettore esprime per ogni lista un numero di nominativi pari a quello
degli operatori da eleggere nella stessa lista.
3.
Le elezioni sono indette dal direttore generale entro quarantacinque giorni dal
suo insediamento e successivamente trenta giorni prima della scadenza del
collegio.
4.
Le modalità per la presentazione delle liste, la costituzione dell'Ufficio
elettorale, dei seggi elettorali e gli altri adempimenti residui sono
disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria, che
stabilisce, per quanto non previsto nella presente legge, anche le modalità di
funzionamento del Consiglio. In prima applicazione ed in attesa del regolamento
di organizzazione, le procedure elettorali sono stabilite dal direttore
generale.
5.
Il Consiglio dei sanitari elegge, nella sua prima seduta, un vicepresidente ed
un segretario e si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di cinque o
più dei suoi componenti.
6.
Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Qualora non si
esprima nei dieci giorni successivi alla richiesta, il parere si intende
favorevole.
Art.
15
Collegio
sindacale.
1.
Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai
sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3 ter del "decreto legislativo
di riordino" e, presso le Aziende ospedaliere - universitarie, di cui alla
lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 517 del 21 dicembre 1999, ai sensi
e con le attribuzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 dello stesso decreto
legislativo (4).
TITOLO
TERZO
Articolazione
ed organizzazione delle Aziende sanitarie regionali
Art.
16
Dipartimento.
1.
Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro
interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità
professionale. Le Unità operative costituenti il dipartimento, sono aggregate
in una specifica tipologia organizzativa volta a dare risposte unitarie,
tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine
adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di
ricerca, etico, medico-legale ed economico.
Art.
17
Distretto
socio sanitario.
1.
Il Distretto socio sanitario è l'articolazione territoriale ed organizzativa
della Unità sanitaria locale, per le attività finalizzate alla promozione della
salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione
integrata delle risorse della Unità sanitaria locale e degli enti locali.
2.
Il Distretto ha i seguenti compiti:
a)
gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati
all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, alla
assistenza specialistica semi-residenziale e residenziale territoriale, alla
assistenza residenziale ai non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati,
alla assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, alle
attività sociali a rilievo sanitario e alle attività socio-assistenziali
delegate dagli enti locali alla Unità sanitaria locale;
b)
organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;
c)
assicura, anche attraverso i medici ed i pediatri di medicina territoriale, un
efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria e promuove la
continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e
coordinando il ricorso all'assistenza ospedaliera;
d)
funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità
operative residenti ed itineranti, con riferimento anche alle strutture delle
altre aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie accreditate, dei
professionisti accreditati o convenzionati.
3.
Nel Distretto si ricomprendono e si integrano in particolare:
a)
i servizi rivolti alla persona tramite rapporto diretto medico-paziente o
tramite organizzazione distrettuale;
b)
i servizi socio-sanitari di comunità.
4.
Nel Distretto sono ricompresi e trovano integrazione secondo le modalità e gli
indirizzi del piano sanitario regionale, i servizi per la prevenzione e la
promozione della salute di cui all'art. 20, i servizi per la tutela della
salute mentale di cui al comma 10 dell'art. 21, nonché gli altri dipartimenti
territoriali.
5.
Il Distretto è l'ambito di riferimento delle attività collegate all'attuazione
dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate indicate nel Piano sanitario
regionale che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio e,
in particolare, di quelle relative alla:
a)
tutela della salute degli anziani;
b)
tutela e assistenza materno-infantile;
c)
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed integrazione sociale delle
persone disabili o affette da malattie croniche;
d)
prevenzione, cura e recupero psico-fisico dalle dipendenze;
e)
tutela della salute mentale.
6.
Al Distretto è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità
analitica separata all'interno del bilancio dell'Unità sanitaria locale, nonché
autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento
degli obiettivi aziendali.
7.
Il Direttore generale, su proposta congiunta del direttore sanitario e del
direttore amministrativo, nomina, sentito l'organismo di cui al comma 3
dell'art. 18, il responsabile del Distretto tra il personale dell'Unità
sanitaria locale con qualifica dirigenziale appartenente di norma al ruolo
sanitario. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile ed è sottoposto a revoca
con le modalità previste nel regolamento aziendale.
Art.
18
Articolazione
territoriale dei distretti socio-sanitari.
1.
Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza
di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come
soggetto di negoziazione con la direzione dell'Unità sanitaria locale e di
interlocuzione con il sistema del governo locale.
2.
L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal direttore generale
della Unità sanitaria locale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci, in modo
che, di norma, ciascun distretto comprenda una popolazione residente non
inferiore a trentamila abitanti, salvo deroga disposta con deliberazione del
Direttore generale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci ed approvata dalla
Giunta regionale.
3.
A livello distrettuale, è istituita l'Assemblea dei sindaci. L'Assemblea è
composta da tutti i sindaci o dai presidenti delle circoscrizioni dei Comuni
facenti parte del distretto. Nel caso in cui il distretto coincida con il
singolo Comune, le funzioni sono esercitate dal sindaco.
Art.
19
Presidi
ospedalieri.
1.
Gli ospedali che non siano costituiti in Aziende ospedaliere, dislocati in una
unica Unità sanitaria locale sono accorpati in un unico presidio. Il direttore
generale può richiedere deroga motivata alla Giunta regionale, che provvede,
sentita la Conferenza dei sindaci.
2.
Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di
dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui al piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera approvato con Delib.C.R. 3 febbraio 1997, n. 311.
3.
Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economico finanziaria, con
contabilità analitica separata all'interno del bilancio dell'Unità sanitaria
locale.
4.
Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente
amministrativo come previsto al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i quali il Direttore
generale individua il responsabile della gestione complessiva.
Art.
20
Dipartimento
di prevenzione.
1.
Per i Dipartimenti di prevenzione si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e, per quanto attiene le funzioni,
dal contenuto degli artt. 7 septies, 7 octies del "decreto legislativo di
riordino".
2.
In particolare il Dipartimento di prevenzione comprende almeno i seguenti
Servizi:
a)
igiene e sanità pubblica;
b)
igiene degli alimenti e nutrizione;
c)
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d)
sanità animale;
e)
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
f)
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il
Dipartimento di prevenzione comprende altresì anche le funzioni ingegneristico
- impiantistiche, organizzate in servizio o unità operativa.
3.
Il Dipartimento di prevenzione può comprendere anche la medicina legale e
necroscopica, secondo l'articolazione organizzativa adottata dalle singole
Aziende USL (5).
Art.
21
Dipartimenti
ospedalieri.
1.
L'Ospedale è organizzato in dipartimenti, secondo la previsione di cui all'art.
16, caratterizzata da una ulteriore competenza gestionale unitaria che si
estrinseca anche attraverso la negoziazione di obiettivi e risorse con la
direzione aziendale.
2.
Il dipartimento è individuato dal direttore generale, su proposta del direttore
sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari. Qualora l'organizzazione
dipartimentale coinvolga servizi extra aziendali,
l'individuazione
del dipartimento è fatta di concerto con le autorità interessate. Possono far
parte del dipartimento ospedaliero anche i servizi extra ospedalieri. La
integrazione fra dipartimento ospedaliero, dipartimenti territoriali e rete
distrettuale è demandata agli strumenti della programmazione regionale.
3.
I dipartimenti sono individuati in funzione delle unità operative presenti nei
singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire.
4.
Spettano al dipartimento ospedaliero i seguenti compiti:
a)
la gestione in comune del personale;
b)
l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;
c)
la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al
miglioramento dell'efficienza e della qualità ed all'integrazione delle
attività delle strutture;
d)
il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di
formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
e)
il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata
all'interno delle strutture;
f)
il coordinamento con le attività extra ospedaliere connesse alle funzioni.
5.
La direzione del dipartimento è assicurata da:
a)
il Consiglio di dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto
previsto al comma 4;
b)
il responsabile del dipartimento, con funzioni esecutive.
6.
Il responsabile del dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare
della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del
dipartimento, nominato dal direttore generale all'interno di una terna di
nominativi proposti dal Consiglio di dipartimento, sentito il direttore
sanitario dell'Azienda ed il dirigente medico del presidio. L'incarico di
responsabile del dipartimento comporta l'impegno esclusivo ed a tempo pieno a
favore dell'Azienda ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico che possa
impedire la piena disponibilità nei confronti dell'Azienda. La durata
dell'incarico è triennale, rinnovabile e sottoposto a revoca, con le modalità
del regolamento di cui alla lettera a) del comma 7.
7.
Il responsabile del Dipartimento:
a)
assicura il funzionamento del dipartimento, attuando i modelli organizzativi
stabiliti dal Consiglio di dipartimento e predisponendo apposito regolamento,
da approvarsi da parte del Consiglio;
b)
verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi
generali forniti dal direttore generale dell'azienda;
c)
rappresenta il dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organi
esterni;
d)
gestisce le risorse attribuite al dipartimento secondo le indicazioni del
Consiglio di dipartimento.
8.
Il Consiglio di dipartimento è composto:
a)
dai responsabili di tutte le unità operative e i moduli organizzativi autonomi
appartenenti al dipartimento;
b)
da una rappresentanza dei moduli organizzativi, inclusi nelle unità operative,
come previsto dal regolamento;
c)
dal responsabile del personale del servizio infermieristico;
d)
da altro personale individuato dal direttore generale, in funzione della
corretta gestione amministrativa del dipartimento.
9.
I protocolli di intesa di cui al comma 3 dell'art. 7, stipulati dalla Regione
con le Università stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla
definizione dei dipartimenti nei presidi interessati.
10.
I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono parte integrante del
dipartimento di salute mentale dell'Unità sanitaria locale.
TITOLO
QUARTO
Programmazione
e gestione del servizio sanitario
Art.
22
Piano
sanitario regionale.
1.
Il piano sanitario regionale determina i principi e gli obiettivi della
programmazione sanitaria nella Regione e gli indirizzi per l'organizzazione dei
servizi, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale,
nell'ambito delle indicazioni del piano sanitario nazionale e in base alla
stima della domanda di salute emergente dalla popolazione residente.
2.
Il piano definisce i livelli uniformi di assistenza da assicurare su tutto il
territorio; contiene le disposizioni generali per la formazione dei piani
attuativi di cui all'art. 23, nonché il raccordo con il piano sociale regionale
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.
3.
Il piano prevede metodologie e strumentazioni atte a consentire il monitoraggio
e la verifica d'attuazione dei programmi e dei progetti ivi contenuti.
4.
Lo schema di proposta del piano sanitario regionale è adottato dalla Giunta regionale
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano sanitario nazionale.
5.
Il documento di cui al comma 4 è inviato, entro dieci giorni dalla sua
adozione, alle Province, alle Conferenze dei sindaci e all'Università degli
studi di Perugia, i quali trasmettono il loro parere entro venti giorni,
trascorsi inutilmente i quali la Giunta regionale può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere mancante.
6.
Entro quindici giorni dalla trasmissione dell'ultimo dei pareri di cui al comma
5, la Giunta regionale adotta la proposta di piano sanitario regionale, da
trasmettere al Consiglio regionale corredato dei pareri espressi dalle
Province, dalle Conferenze dei sindaci e dalla Università.
7.
Il Consiglio regionale approva il piano sanitario regionale nel termine di
centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del piano sanitario nazionale
previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni.
8.
Fino all'approvazione del nuovo piano sanitario regionale vigono le
disposizioni del piano precedente.
Art.
23
Piano
attuativo.
1.
Il piano attuativo è strumento di pianificazione mediante il quale le Aziende
sanitarie regolano le proprie attività, in attuazione delle linee di programmazione
regionale.
2.
Il piano, in particolare, definisce in rapporto agli obiettivi determinati ed
ai livelli di assistenza da raggiungere, le attività da svolgere attribuendole
alle proprie strutture. Individua inoltre le modalità operative ed
organizzative per il perseguimento degli obiettivi stessi.
Art.
24
Autorizzazioni
sanitarie.
1.
Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sanitarie nelle strutture
pubbliche e private di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, sono rilasciate, nel
rispetto dei requisiti minimi previsti dallo stesso decreto, dalla Giunta
regionale che si avvale delle competenti strutture dell'Unità sanitaria locale.
2.
I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di
nuove strutture o di ampliamento e trasformazione di quelle già esistenti.
3.
L'adeguamento ai requisiti minimi di strutture già autorizzate ed in esercizio
è disposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (6).
4.
La verifica dell'adeguamento e la permanenza dei requisiti vengono effettuati
dalla Giunta regionale che può avvalersi delle strutture dell'Unità sanitaria
locale.
Art.
25
Accreditamento.
1.
La Giunta regionale, ai fini dell'accreditamento delle strutture pubbliche e
private, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, definisce, sentita la competente commissione
consiliare, con proprio atto i requisiti ulteriori, sulla base dei seguenti
criteri:
a)
coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base della domanda
di salute espressa dalla popolazione di riferimento e del livello di offerta
esistente per le varie tipologie di prestazioni;
b)
adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali tecnologiche
ed amministrative;
c)
equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della struttura;
d)
congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle prestazioni
erogabili;
e)
presenza di un sistema informativo connesso con quello del Servizio sanitario
regionale e conforme alle specifiche regionali;
f)
presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento continuo
della qualità.
2.
La Giunta regionale, nella definizione degli ulteriori requisiti, secondo i
criteri elencati al comma 1, tiene conto della necessità di effettuare una
valutazione comparativa tra i soggetti richiedenti, al fine di formulare una
graduatoria di merito e di procedere quindi al successivo accreditamento.
3.
I requisiti ulteriori trovano immediata applicazione nel caso di richiesta di
accreditamento per nuove strutture, ampliamenti e trasformazione di quelle già
esistenti ovvero da parte di strutture private già in esercizio e non
convenzionate.
4.
L'adeguamento ai requisiti ulteriori di strutture in esercizio, pubbliche e
private già convenzionate, è disposto entro tre anni dall'emanazione dell'atto
di cui al comma 1.
5.
La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità dei servizi sanitari a
tutti i cittadini, definisce un sistema di indicatori e parametri di
riferimento per le strutture pubbliche e private ed effettua sulle stesse un
controllo periodico in termini di qualità, quantità e costo delle prestazioni
erogate.
Art.
26
Servizi
gestiti in forma associata e aggregata.
1.
Ciascuna Azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre,
attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di
apposita convenzione e può, altresì, consorziarsi per la disciplina e per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività gestionali ed amministrative
di interesse comune.
2.
I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, qualora valutazioni
economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, definiscono programmi
pluriennali per l'acquisizione in forma centralizzata di beni di più largo
consumo e per l'appalto di servizi. Dispongono, altresì, i piani di acquisto
annuali di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle Aziende
sanitarie in funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale.
3.
La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, l'individuazione
delle attività tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione
in comune prevista al comma 1.
Art.
27
Integrazione
delle attività socio-assistenziali e sanitarie.
1.
Ferma restando la competenza primaria del Comune per i servizi
socio-assistenziali, possono essere gestite dalle Unità sanitarie locali
attività o servizi socio-assistenziali, a seguito di delega da parte del
Comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, con oneri a totale carico del Comune
stesso, ivi compresi quelli relativi al personale con specifica
contabilizzazione. Sono imputabili al fondo sanitario regionale le attività
sociali a rilievo sanitario, come definite al comma 1 dell'art. 31, della legge
regionale 23 gennaio 1997, n. 3 con apposito atto dalla Giunta regionale, e
rese in regime residenziale, semiresidenziale o a domicilio.
2.
La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attività
socio-assistenziali con quelle sanitarie, individuando azioni progettuali
specifiche in concorso con gli enti locali, e ambiti tematici per la stipula di
convenzioni e di accordi di programma che definiscano azioni integrate e
coordinate tra Enti locali ed Unità sanitarie locali.
3.
Per la individuazione delle attività sociali a rilievo sanitario, nonché per le
modalità di raccordo tra Comuni e le Unità sanitarie locali, si fa rinvio agli
artt. 28 e 31 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3. Per la gestione in
forma integrata delle attività sanitarie con quelle socio-assistenziali si fa
rinvio al comma 4 dell'art. 39 ed all'art. 40 della stessa legge regionale.
Art.
28
Informazione,
partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.
1.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, la Regione garantisce, anche attraverso
l'istituzione di apposito osservatorio finalizzato agli scopi di cui ai commi 1
e 2 dello stesso articolo, l'informazione e la partecipazione dei cittadini e
delle loro organizzazioni sociali anche sindacali, ai processi di formazione
degli atti di programmazione in materia di assistenza sanitaria ed alla
verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi.
2.
Le Aziende sanitarie adottano strumenti di pubblicizzazione dei propri
obiettivi e dei diritti degli utenti.
3.
La Regione promuove con specifiche direttive al fine di fornire e raccogliere
informazioni atte a migliorare la qualità dei servizi, la formazione presso le
Aziende sanitarie regionali di comitati consultivi di utenti, costituiti in
prevalenza da organizzazioni di volontariato e associazioni per la tutela degli
utenti del servizio sanitario regionale iscritti al registro regionale di cui
alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e da cittadini singoli od
associati.
Art.
29
Rapporti
tra il Servizio sanitario regionale e ONLUS.
1.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale concorrono, nell'ambito
delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali
alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale ed alle
attività di assistenza sociale.
2.
I rapporti tra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrano con
le finalità del Servizio sanitario regionale ed il servizio stesso, sono
disciplinati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle
normative nazionali e regionali vigenti.
Art.
30
Indirizzo
finanziario.
1.
La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Servizio sanitario
regionale verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando
la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici
nell'ambito delle compatibilità economiche generali del Servizio sanitario regionale.
2.
La Regione promuove anche ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni l'introduzione di sistemi di
remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra
Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere o strutture private accreditate.
3.
La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo sanitario
regionale sulla base dei seguenti criteri:
a)
per le Unità sanitarie locali mediante:
I)
quota capitaria con riferimento alla popolazione residente, corretta secondo
parametri di natura epidemiologica e demografica;
II)
quote per funzioni da garantire sulla base degli obiettivi della programmazione
regionale;
III)
quota a conguaglio, per compensazione della mobilità interregionale;
b)
per le Aziende ospedaliere, sulla base dei principi fissati dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, mediante la
quota a preventivo con riferimento a servizi da garantire su mandato e sulla
base degli obiettivi della programmazione regionale.
4.
La legge regionale di bilancio determina annualmente la eventuale quota che la
Giunta regionale ripartisce tra le Aziende sanitarie al fine di compensare gli
squilibri risultanti dalla gestione aziendale e da fattori socio-economici e
territoriali.
Art.
31
Organico
e ruoli nominativi.
1.
Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli
nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
dalle singole Aziende sanitarie cui è conferita la competenza della gestione
giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla base degli elenchi
nominativi trasmessi dalle singole Aziende sanitarie, la Giunta regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli
nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva costituiscono la base
conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.
2.
La copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle posizioni funzionali
apicali, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea,
è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale. È altresì
sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in
relazione alla eventuale utilizzazione del personale in esubero in ambito
intercompartimentale la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e
posizioni funzionali del ruolo amministrativo.
Art.
32
Controllo
della Regione.
1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, la Giunta regionale esercita il
controllo sulle Aziende sanitarie regionali mediante:
a)
la valutazione, anche ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre
1991, n. 412, della congruità rispetto alle indicazioni del piano sanitario
regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei
seguenti atti:
1)
bilancio preventivo annuale e relative variazioni;
2)
bilancio pluriennale di previsione;
3)
bilancio di esercizio;
4)
istituzione di nuovi servizi;
5)
proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione
economica;
6)
dotazione organica complessiva del personale;
7)
deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle
spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti
a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;
b)
la attività ispettiva di vigilanza e di controllo, ai sensi della legge 26
aprile 1982, n. 181;
c)
la nomina, previa diffida, di commissari ad acta per i provvedimenti non
adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per
atti amministrativi di programmazione generale.
TITOLO
QUINTO
Norme
finali e transitorie
Art.
33
Modificazione
di norme.
1.
Al comma 2 dell'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 le parole «con profilo
professionale di assistenza sociale» sono sostituite con le seguenti: «con
profilo professionale in materia sociale».
2.
Al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 la parola «sanitario»
è sostituita dalla parola «sociale».
Art.
34
Norme
di prima applicazione per i direttori generali.
1.
Entro cinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale adotta l'atto previsto dall'art. 12, comma 2. Entro i successivi
cento giorni essa nomina i direttori generali delle Aziende sanitarie
regionali.
2.
Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la nomina dei direttori
generali, la Giunta regionale può avvalersi di tutti gli elementi attinenti le
procedure di nomina pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, in quanto compatibili con le previsioni degli artt. 11 e 12.
3.
Gli organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge decadono a far data dai provvedimenti di nomina dei
loro successori. I relativi rapporti e contratti di lavoro sono risolti di
diritto alla stessa data.
Art.
35
Verifica
dell'assetto del sistema sanitario regionale.
1.
Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione
valuta l'operato delle Aziende ospedaliere in termini di costi, volume e
tipologia delle prestazioni erogate onde verificare la compatibilità delle
stesse con le caratteristiche di integrazione del sistema sanitario regionale.
2.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
valuta l'efficacia degli assetti organizzativi definiti dagli ambiti
territoriali delle Unità sanitarie locali individuati dalla tabella allegata alla
presente legge e eventualmente ne riconsidera la determinazione.
Art.
36
Successione
nei rapporti attivi e passivi.
1.
L'Unità sanitaria locale n. 4, di cui all'Allegato alla legge regionale 4
gennaio 1995, n. 1, è soppressa mediante incorporazione nella Unità sanitaria
locale n. 5 di cui all'allegato della stessa legge che, ai sensi dell'allegato
alla presente legge assume la denominazione di Unità sanitaria locale n. 4.
2.
Il direttore generale dell'Unità sanitaria locale soppressa presenta, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della
Unità sanitaria locale n. 4 di cui all'Allegato alla presente legge, il
bilancio di liquidazione composto dal conto finanziario, dallo stato
patrimoniale e dall'inventario analitico delle attività e passività.
3.
Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2 il direttore della soppressa
Unità sanitaria locale cura la gestione ordinaria della stessa.
Art.
37
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1, e successive modificazioni;
b)
legge regionale 16 aprile 1984, n. 22;
c)
legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.
TITOLO
SESTO
Norme
finanziarie
Art.
38
Norma
finanziaria.
1.
Per l'esecuzione delle competenze della Giunta regionale inerenti il processo
di programmazione nonché per quelle di indirizzo e valutazione nel Servizio
sanitario regionale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire
1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con prelevamento di quota
parte del Fondo sanitario regionale di parte corrente. La spesa di cui sopra è
imputata sul cap. 2166 del bilancio regionale così come ridenominato: «Quota
del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata a spese per studi,
indagini e consulenze a supporto dei compiti di programmazione, indirizzo e
valutazione del Servizio sanitario regionale». Per l'anno 1999 e successivi la
quantificazione della spesa viene effettuata con legge di bilancio.
Allegato
Ambiti
territoriali delle Unità sanitarie locali
Unità
Sanitaria Locale n. 1:
Comuni
di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Lisciano
Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.
Unità
Sanitaria Locale n. 2:
Comuni
di: Assisi, Bastia Umbria, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della
Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano, Perugia, Piegaro,
San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro, Valfabbrica.
Unità
Sanitaria Locale n. 3:
Comuni
di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto,
Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco,
Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia
di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.
Unità
Sanitaria Locale n. 4:
Comuni
di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano
Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro,
Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli,
Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto,
Otricoli, Parrano, Penna in Teverina. Polino, Porano, San Gemini, Stroncone,
Terni.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 27 marzo 2999, n. 29.
(3)
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 29.
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 27 marzo 2000, n. 29. Il
testo originario così disponeva: «Art. 15. Collegio dei revisori contabili. -
1. È istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale
un
Collegio dei revisori contabili, ai sensi e con le attribuzioni di cui al comma
13 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni. Il Collegio dei revisori dispone, inoltre, attività
di verifica ed ispettive al fine di accertare l'efficacia della azione
amministrativa rispetto all'economicità della gestione.
2.
Per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti
il Collegio si applicano le norme contenute negli articoli 2399 e 2404 del
codice civile.».
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 27 marzo 2000, n. 29. Il testo originario,
come modificato dall'art. 18, L.R. 6 marzo 1998, n. 9, era così formulato: «
Art. 20. Dipartimento per l'igiene e la prevenzione. - 1. È istituito presso
ogni Unità sanitaria locale il dipartimento per l'igiene e la prevenzione,
che
ricomprende almeno le seguenti funzioni:
a)
igiene e sanità pubblica;
b)
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
c)
igiene degli alimenti e della nutrizione;
d)
servizi veterinari articolati nelle seguenti aree funzionali:
I)
sanità animale;
II)
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale;
III)
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
2.
Il dipartimento esercita le funzioni seguenti:
a)
elabora linee programmatiche e piani di attività per l'attuazione del mandato,
definito in sede nazionale, regionale o aziendale;
b)
fornisce alla direzione aziendale strumenti per la valutazione dello stato di
salute della popolazione;
c)
predispone indirizzi operativi, standard di attività, criteri valutativi ed
interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche, orientando le attività
dei servizi afferenti ai distretti.
3.
Il raccordo tra il dipartimento per l'igiene e la prevenzione e l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente è assicurato con le modalità
disciplinate dalla legge regionale attuativa della legge 21 gennaio 1994, n.
61.
4.
Con riferimento alla direzione del dipartimento per l'igiene e la prevenzione
si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 21, commi 6, 7, 8
e 9.».
(6)
Il termine per l'adeguamento dei requisiti minimi di cui al presente comma, è
stato prorogato di un anno dall'art. 8, comma 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 29.