L.R.
16 febbraio 1998, n. 5 (1).
Norme
per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 febbraio 1998, n. 15, S.O. n. 1.
TITOLO
I
Disciplina
delle agenzie di viaggio e del turismo
Art.
1
Definizione.
1.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via esclusiva
attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi,
soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al
pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai
turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio l'esercizio dell'attività
specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dell'offerta volta
all'incentivazione dei flussi turistici verso l'Umbria.
2.
Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 le agenzie stipulano contratti
ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio
(C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,
nonché in conformità al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente
i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso».
3.
Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire i seguenti servizi connessi di
accoglienza e assistenza al turista:
a)
organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e
visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi
della normativa vigente;
b)
emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico,
marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
c)
informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei
porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
d)
prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e
vendita di buoni di credito per detti servizi;
e)
assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f)
prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
g)
operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di
polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
h)
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e
manifestazioni;
i)
rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di
credito per viaggiatori e di lettere di credito.
4.
Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere attività di organizzazione e
gestione di iniziative convegnistiche e congressuali, seminari, simposi, conferenze,
fiere e mostre, purché nella loro struttura aziendale operino soggetti
abilitati all'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di
congressi.
5.
Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le
seguenti attività:
a)
intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e
crociere organizzati da altre agenzie;
b)
informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei
porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
c)
prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e
vendita di buoni di credito per detti servizi;
d)
assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
e)
prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
f)
operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di
polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
g)
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie,
manifestazioni.
Art.
2
Autorizzazione
all'apertura.
1.
L'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata nella forma di impresa
individuale o associata ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del codice civile.
2.
L'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative
attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente
della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa (2).
3.
Per il rilascio dell'autorizzazione la Giunta regionale tiene conto della
necessaria articolazione delle agenzie di viaggio e delle loro filiali sul
territorio regionale, nonché della loro potenzialità a favorire lo sviluppo
turistico. A tal fine la Giunta regionale adotta specifici criteri, previo
parere della commissione consiliare competente.
4.
L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella Regione Umbria è
soggetta a preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che rilascia la
presa d'atto, previa verifica dei requisiti strutturali di cui all'art. 6.
5.
L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione
italiana o Stato dell'Unione europea è soggetta alle disposizioni di cui ai
successivi articoli 4 e 5.
6.
Qualsiasi mutamento della situazione originaria, sulla cui base è stata
rilasciata l'autorizzazione all'apertura, è sottoposto a preventiva
autorizzazione della Giunta regionale. Va effettuata comunicazione alla Giunta
regionale in caso di:
a)
variazione della titolarità a seguito di modifica del legale rappresentante;
b)
sostituzione del direttore tecnico, cui va allegata la documentazione di cui
all'art. 5 comma 2, lett. d).
Art.
3
Requisiti
del titolare.
1.
Chiunque intenda esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo, a
titolo di impresa individuale o in qualità di legale rappresentante di una
società, deve fornire idonea certificazione del possesso dei necessari
requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui ai successivi commi,
nonché di conoscenze e attitudini generali all'esercizio dell'attività stessa.
2.
Il titolare o il legale rappresentante della società deve produrre idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli
artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni, nonché la seguente documentazione:
a)
certificato di cittadinanza di un Paese dell'Unione europea o altro documento
di riconoscimento in corso di validità;
b)
atto costitutivo della società, statuto e certificato di iscrizione nel
registro delle imprese della Camera di commercio;
c)
certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi
pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa;
d)
certificato del Tribunale attestante che, nei confronti degli amministratori
della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
e)
certificato di iscrizione al registro esercenti commercio - sezione speciale
delle imprese turistiche.
3.
La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle sue filiali
compete al titolare che dimostri di essere in possesso dei requisiti di
conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, attuativo della
direttiva CEE n. 82/470, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo
operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
4.
Ai fini di cui al comma 3, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 392 del 1991, la competente Camera di commercio rilascia
i certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte.
5.
Qualora il titolare non sia in possesso dei predetti requisiti o se, pur in
possesso degli stessi, egli non presti con carattere di continuità ed
esclusività la propria opera nell'agenzia, la gestione tecnica va affidata ad
un direttore tecnico abilitato, iscritto nell'elenco regionale ai sensi
dell'art. 21 e seguenti.
Art.
4
Istanza
di autorizzazione all'apertura.
1.
L'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione è presentata alla Giunta
regionale e deve specificare:
a)
le complete generalità e la cittadinanza del titolare persona fisica ovvero,
per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società
nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della
stessa;
b)
l'ubicazione, le caratteristiche dei locali in cui si intende condurre
l'impresa e la loro destinazione d'uso ad attività commerciale;
c)
la denominazione prescelta e altre in subordine, per la istituenda agenzia;
d)
le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica
dell'agenzia.
2.
Le filiali di una agenzia di viaggio e turismo mantengono, per tutto il periodo
di esercizio dell'agenzia stessa, la loro destinazione e non possono essere trasformate
in agenzie di viaggio e turismo autonome.
Sono
altresì soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da
cui dipendono.
Art.
5
Istruttoria
delle istanze.
1.
La competente struttura della Giunta regionale svolge l'istruttoria per il
rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo,
verificando la regolarità dell'istanza, la completezza e congruità della
documentazione allegata. Provvede inoltre a verificare che la denominazione
prescelta nell'istanza di autorizzazione non sia uguale o simile ad altre
adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da
ingenerare confusione (3). Non può essere adottata la denominazione di
località, di comuni e regioni italiane.
2.
La Giunta regionale delibera l'autorizzazione all'apertura subordinando
l'emissione del decreto di cui al comma 4 alla produzione della seguente
documentazione:
a)
attestazione del versamento della tassa di concessione regionale;
b)
copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11;
c)
costituzione del deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000;
d)
copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, comunque di
durata non inferiore ad un anno e documentazione attestante l'adempimento dei relativi
oneri fiscali e previdenziali o in alternativa, copia degli atti societari dai
quali risultino la qualità di socio e la delega per l'assunzione del direttore
tecnico dell'agenzia;
e)
per gli aderenti alle associazioni di categoria, la documentazione di cui alle
lett. b) e c) può essere sostituita dall'adesione a fondi di garanzia
appositamente costituiti e facenti capo alle associazioni stesse.
3.
Trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta
della documentazione di cui al comma 2, l'autorizzazione si intende decaduta.
4.
Il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di autorizzazione
all'esercizio dell'attività, previa conforme deliberazione di cui al comma 2.
5.
Decorsi tre mesi dalla data di emissione del decreto del Presidente della
Giunta regionale senza che il titolare abbia comunicato l'inizio dell'attività,
l'autorizzazione all'apertura decade di diritto.
Art.
6
Requisiti
strutturali.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre, in maniera visibile, il segno
distintivo dell'agenzia, indicare l'esatta denominazione della stessa ed avere
locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività.
2.
I requisiti strutturali di cui al presente articolo, nonché quelli previsti
all'art. 4, comma 1, lett. b) devono essere posseduti anche dalle filiali.
Art.
7
Chiusura
temporanea.
1.
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea
dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione
alla Giunta regionale indicando i motivi e la durata della chiusura.
Art.
8
Diniego
dell'autorizzazione.
1.
L'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente autorità di
pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento, in capo al titolare
persona fisica, o in caso di società, al legale rappresentante e agli
amministratori, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni.
2.
L'istanza di autorizzazione non può essere accolta qualora il titolare persona
fisica o, in caso di società, il legale rappresentante e gli amministratori
siano stati assoggettati a sanzioni amministrative per lo svolgimento di
attività abusiva di agenzia di viaggio e turismo. In tal caso il procedimento
amministrativo di rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso sino alla
definitiva esecutività dell'ordinanza-ingiunzione o alla sua archiviazione.
Art.
9
Agenzie
straniere.
1.
Il nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
a persone fisiche o giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea è di competenza dello Stato, sentita la Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
10
Elenco
regionale delle agenzie di viaggio e turismo.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo e le rispettive filiali sono iscritte
nell'elenco regionale istituito presso la Giunta regionale.
2.
L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
11
Garanzia
assicurativa.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine
fissato ai sensi dell'art. 5, comma 3, un'assicurazione per un massimale minimo
di 4 miliardi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei
servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 111
del 1995.
2.
Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la
documentazione comprovante la copertura assicurativa dell'attività autorizzata.
Art.
12
Deposito
cauzionale.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a costituire presso la Tesoreria
regionale un deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000.
2.
Il deposito è costituito da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa
irrevocabile. Gli aderenti alle associazioni di categoria, in luogo del
deposito di cui al comma 1, possono produrre attestazione dell'iscrizione e del
versamento della propria quota ad un eventuale fondo di garanzia collettiva
facente capo all'associazione stessa. L'iscrizione al fondo ricomprende anche
le garanzie assicurative di responsabilità civile. Le associazioni di categoria
provvedono a notificare annualmente alla Giunta regionale il rinnovo
dell'iscrizione annuale dei propri associati al fondo.
3.
Il deposito può essere utilizzato, previa deliberazione della Giunta regionale:
a)
a garanzia del mancato pagamento della tassa sulle concessioni regionali;
b)
in caso di mancata corresponsione di sanzioni amministrative pecuniarie a
seguito di ordinanze-ingiunzioni di pagamento esecutive.
4.
Il deposito cauzionale, qualora sia stato ridotto nella sua consistenza per i
casi di utilizzazione di cui al comma 3, è reintegrato nel suo importo
originario entro sessanta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione.
5.
Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio
dell'agenzia. Lo svincolo, su istanza dell'interessato o dell'istituto bancario
o della compagnia assicuratrice a seguito di cessazione dell'attività, può
essere disposto dalla Giunta regionale, previo accertamento dell'insussistenza
delle fattispecie di cui al comma 3.
Art.
13
Tassa
sulla concessione regionale.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute al versamento della tassa sulla
concessione regionale nella misura annualmente prevista dalla normativa vigente
al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e in ogni caso di
variazione della titolarità originaria.
2.
Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute, entro il 31 gennaio di ogni anno,
al versamento della tassa di concessione annuale.
Art.
14
Contratto
di vendita dei pacchetti turistici.
1.
La vendita dei pacchetti turistici deve avvenire mediante contratti redatti in
forma scritta, con le modalità e gli elementi di cui agli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 111 del 1995 e gli estremi della garanzia assicurativa di
responsabilità civile.
2.
Nei contratti di viaggio devono essere riportate le condizioni generali di cui
agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995.
Art.
15
Programmi
di viaggio.
1.
I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita sul territorio regionale
da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono assoggettati alla disciplina
di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995.
2.
Il programma è posto a disposizione dei consumatori e la Giunta regionale può
richiedere copia dello stesso ai fini di vigilare sui corretti adempimenti
prescritti.
Art.
16
Associazioni
senza scopo di lucro.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni nazionali
senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite
per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono le
attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni a favore dei propri
associati o appartenenti.
2.
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco le associazioni che posseggono i
seguenti requisiti:
a)
numero dei soci non inferiore a diecimila;
b)
presenza organizzata in almeno due regioni;
c)
costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;
d)
assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonché di
ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività
imprenditoriale;
e)
organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di
democraticità.
3.
Le associazioni che intendono essere iscritte nell'elenco devono presentare
domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le
generalità del legale rappresentante della stessa.
4.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a)
certificato di cittadinanza e di residenza, certificato generale del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;
b)
copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
c)
atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante
dell'associazione, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei
requisiti di cui al comma 2;
d)
polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla
partecipazione alle attività nell'osservanza delle disposizioni previste in
materia per un massimale minimo di 4 miliardi. Annualmente va inviata la
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
5.
Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a
svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.
111 del 1995 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio approvata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
6.
Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco è tenuto a
trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale:
a)
una relazione contenente il programma di attività realizzato nell'anno
trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo nonché ogni
variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 2;
b)
l'elenco aggiornato degli associati.
7.
Le associazioni iscritte nell'elenco devono indicare, con apposita insegna
posta all'ingresso degli uffici che le attività organizzate sono riservate ai
soli soci dell'associazione.
8.
Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di
qualsiasi natura devono essere redatti in conformità a quanto previsto
dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 111 del 1995 e diffusi esclusivamente in ambito
associativo.
9.
Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite
proprie articolazioni territoriali, fermo restando l'obbligo della stipula
della polizza assicurativa di cui al comma 4, lett. d).
10.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 20, si provvede a cancellare l'associazione
dall'elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività.
La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.
Art.
17
Organizzazione
di viaggi in forma non professionale.
1.
Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti
aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed
ambientali, possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed
esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, viaggi, purché la
durata degli stessi non superi le 24 ore.
2.
I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere
preventivamente comunicati alla Giunta regionale e sono subordinati alla
stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3.
Non sono soggette alle norme della presente legge:
a)
le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori
e disabili;
b)
i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle 48 ore organizzati dagli
istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva
attività didattica.
Art.
18
Vigilanza.
1.
Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività disciplinata dalla presente
legge sono delegate ai Comuni.
2.
L'attività di vigilanza viene espletata con l'ausilio degli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, degli organi di polizia locale e degli agenti giurati
all'uopo incaricati dalla Regione, con l'osservanza delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni ed
alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
3.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni, quale
corrispettivo dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.
Art.
19
Sospensione
e revoca dell'autorizzazione.
1.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20, è
disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi
nei seguenti casi:
a)
cambio della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la
preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b)
venir meno dei requisiti strutturali della sede;
c)
mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico per un periodo
superiore a tre mesi;
d)
mancata comunicazione dell'apertura di una filiale, della chiusura temporanea
per il periodo consentito o della sostituzione del direttore tecnico;
e)
mancata integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 4 dell'art. 12;
f)
mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 11, previa diffida
ad adempiere.
2.
Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine perentorio
entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarità
sanate, pena la revoca dell'autorizzazione.
3.
È disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a)
il venir meno dei requisiti soggettivi e professionali previsti per il rilascio
dell'autorizzazione;
b)
chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore a 3 mesi.
Art.
20
Sanzioni.
1.
Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, eccettuati
i casi previsti dall'art. 17, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza
scopo di lucro, le attività di cui all'art. 1 senza avere ottenuto le
prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 20.000.000.
2.
Le associazioni senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività
proprie dell'agenzia di viaggio senza il possesso dei requisiti o in violazione
degli obblighi previsti dall'art. 16 sono soggette alla sanzione amministrativa
da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
3.
L'agenzia di viaggio che usa una denominazione diversa da quella autorizzata è
sottoposta alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
4.
L'agenzia di viaggio che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto
con la presente legge ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi
nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione
amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.
TITOLO
II
Disciplina
della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
Art.
21
Definizione.
1.
Il direttore tecnico cura la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e
turismo, con assunzione delle relative responsabilità gestionali e operative a
titolo esclusivo e continuativo. L'esclusività ricomprende anche il divieto di
esercitare funzioni di gestore o dipendente di altre imprese turistiche.
Art.
22
Accertamento
dell'idoneità professionale.
1.
L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al
conseguimento dell'abilitazione professionale, che si ottiene in alternativa:
a)
con il superamento di appositi esami abilitanti, da tenersi innanzi ad una
commissione esaminatrice regionale, banditi dalla Giunta regionale;
b)
mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini
professionali all'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3
del D.Lgs. n. 392 del 1991 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo
operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
2.
Per il titolare dell'agenzia ed i dipendenti della stessa, il periodo di
formazione professionale previsto dalle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art.
4 del D.Lgs. n. 392 del 1991 può essere sostituito da un equivalente numero di
anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo.
Art.
23
Requisiti
di ammissione all'esame abilitante.
1.
Sono requisiti per l'ammissione all'esame abilitante:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria
posizione ai sensi del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b)
godimento dei diritti civili e politici;
c)
età non inferiore agli anni diciotto;
d)
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma
conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equipollenza;
e)
idoneità fisica all'esercizio della professione;
f)
pagamento della somma di lire 150.000 prevista a titolo di concorso alle spese
di effettuazione dell'esame, di cui alla legge regionale 1° aprile 1996, n. 8.
Art.
24
Prove
d'esame.
1.
Le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione consistono nell'effettuazione di una prova scritta e una prova
orale, che vertono sulle seguenti materie:
A)
Prova scritta:
1)
tecnica di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
2)
elementi di contabilità obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo
gestionale;
3)
tecnica dei trasporti, biglietteria, documenti di viaggio e normativa
valutaria;
4)
normativa e procedure per la predisposizione di viaggi individuali, di gruppo e
di catalogo;
5)
tecniche di promozione e commercializzazione del prodotto turistico;
B)
Prova orale:
1)
materie oggetto della prova scritta;
2)
legislazione turistica e nozioni di diritto privato;
3)
elementi di legislazione del lavoro e di legislazione tributaria;
4)
geografia turistica;
5)
conversazione in lingua inglese;
6)
conversazione in una seconda lingua straniera compresa tra francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, russo, arabo e giapponese.
Art.
25
Attestato
di abilitazione all'esercizio della professione.
1.
La Giunta regionale, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati
dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva, con propria
deliberazione, gli elenchi degli abilitati e rilascia i relativi attestati con
l'indicazione delle lingue straniere per le quali è stato effettuato
l'accertamento di idoneità.
2.
Ai fini del rilascio dell'attestato i candidati devono produrre la seguente
documentazione:
a)
certificato di cittadinanza, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
b)
certificato di residenza;
c)
certificato generale del casellario giudiziale;
d)
certificato di godimento dei diritti civili e politici;
e)
certificato di idoneità fisica all'esercizio della professione.
Art.
26
Elenco
regionale.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei direttori tecnici di
agenzia di viaggio e turismo residenti nella Regione.
2.
Gli abilitati in altre regioni che intendono essere iscritti nell'elenco della
Regione dell'Umbria presentano apposita istanza alla Giunta regionale,
corredata dell'attestato di abilitazione, del certificato di residenza in un
comune dell'Umbria e della documentazione attestante la non iscrizione o la
cancellazione da altro elenco regionale.
3.
L'elenco regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Umbria.
Art.
27
Commissione
d'esame.
1.
La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione
è così composta:
a)
il dirigente regionale preposto al turismo o suo delegato, che la presiede;
b)
un esperto di legislazione turistica;
c)
due esperti delle materie di esame proprie della figura professionale;
d)
un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni professionali o
di categoria presenti a livello regionale; qualora la designazione non venga
effettuata entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina un
rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa;
e)
membri aggiunti, esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame.
Funge
da segretario della commissione un dipendente regionale di qualifica non
inferiore alla sesta.
2.
La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in
carica tre anni, e i suoi membri possono essere confermati.
3.
Per le procedure d'esame si applicano le norme del regolamento regionale 12
luglio 1988, n. 21.
Art.
28
Norma
transitoria.
1.
Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte nell'elenco di cui
alla L.R. 15 novembre 1985, n. 42, sono iscritte d'ufficio nell'elenco
regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito dalla presente legge.
2.
I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti alla data dell'entrata
in vigore della presente legge, che intendano assumere la gestione tecnica
dell'agenzia rivolgono istanza alla Giunta regionale con l'attestazione del
possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3.
3.
Le agenzie di viaggio e turismo già operanti adeguano il deposito cauzionale di
cui all'art. 11 della L.R. n. 42 del 1985, all'importo di lire 200.000.000
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Le agenzie di viaggio e turismo già operanti, aderenti ad una associazione di
categoria, possono produrre l'attestazione dell'iscrizione al fondo di garanzia
collettiva facente capo all'associazione stessa entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
5.
I direttori tecnici già iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 della
L.R. n. 42 del 1985, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale dei
direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
Art.
29
Modificazioni
della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19.
1. (4).
Art.
30
Abrogazioni.
1.
La L.R. 15 novembre 1985, n. 42 «Norme per la disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo» è abrogata.
(2)
Per il trasferimento alle province delle funzioni amministrative relative al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma, vedi l'art. 35, L.R. 2
marzo 1999, n. 3.
(3)
Periodo così sostituito dall'art. 38, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(4)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.