L.R. 6 marzo 1998, n. 8 (1).

Interventi per il ripristino degli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio 1997.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 marzo 1998, n. 19.

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge detta norme finalizzate a consentire il ripristino degli edifici e il ritorno alle normali condizioni di vita dei nuclei familiari i cui alloggi sono stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio 1997, in conformità a quanto disposto dall'art. 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228.

2. Al fine di dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana danneggiati dal terremoto del maggio 1997 in conformità a quanto stabilito dall'art. 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con legge 16 luglio 1997, n. 228, il Comune di Massa

Martana d'intesa con la Giunta regionale predispone il programma unitario di recupero.

3. Il programma unitario di recupero tiene conto della necessità di garantire la stabilità della rupe, il miglioramento sismico dell'abitato e la sua riqualificazione, favorendo anche il reinsediamento delle attività economiche e sociali.

 

 

Art. 2

Programma unitario di recupero.

 

1. Il programma di cui all'art. 1 è predisposto sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) conseguimento della stabilità della rupe mediante interventi strutturali anche graduali;

b) riparazione e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, individuati come unità strutturali minime di intervento, da effettuarsi in correlazione con l'intervento di consolidamento della rupe e tenendo conto del grado di danneggiamento, della vulnerabilità sismica ed idrogeologica e della presenza di abitanti l'edificio in modo stabile ed abituale;

c) riqualificazione del centro storico, mediante il miglioramento delle urbanizzazioni primarie, la qualità architettonica dell'edificato, l'arredo urbano.

 

 

Art. 3

Contenuti del programma.

 

1. Il programma unitario di recupero indica gli interventi da eseguire su proprietà pubbliche e private, individuandone il soggetto attuatore.

2. Il programma unitario di recupero:

a) individua gli edifici od i comparti edilizi che richiedono un progetto ed un intervento unitario e determina l'ordine di priorità nella loro esecuzione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 e delle risorse assegnate;

b) elenca gli interventi da eseguire su proprietà pubbliche e private e ne quantifica i costi;

c) indica i soggetti attuatori degli interventi per l'esecuzione dei quali i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio, entro quarantacinque giorni dall'invito rivolto dal Comune;

d) fissa criteri, modalità e tempi per la redazione dei progetti esecutivi e la realizzazione degli interventi. In questa fase saranno operate valutazioni relative sia agli aspetti statici, sia alle esigenze dettate dalle valenze architettoniche, in conformità ai criteri di restauro fissati nel programma;

e) indica le tecniche d'intervento da osservare nella redazione dei progetti esecutivi, tenendo conto delle direttive stabilite dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 26 maggio 1997, n. 2589 per il miglioramento sismico, delle risultanze delle indagini sulla natura dei terreni e dei materiali impiegati nella costruzione degli edifici. Le tecniche di intervento a cui attenersi in fase progettuale saranno commisurate allo stato di fatiscenza muraria e alla valenza storico-architettonica di ogni singolo edificio. (A tal fine si procederà all'elaborazione di una rigorosa diagnosi dei dissesti che produrrà l'indicazione delle possibilità di intervento sempre correlate alle valenze storico-architettoniche esistenti).

 

 

Art. 4

Approvazione del programma.

 

1. Per l'attuazione, qualora necessario, del programma unitario di recupero il sindaco del Comune di Massa Martana promuove la conclusione di un accordo di programma con il Presidente della Giunta regionale.

2. Il programma unitario di recupero ha valore di programma urbano complesso di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 e, qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici, è approvato con le modalità di cui all'art. 7, della medesima legge regionale; tutti i termini ivi previsti sono dimezzati.

 

Art. 5

Soggetti legittimati a chiedere il contributo.

 

1. I proprietari delle unità immobiliari possono presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo finalizzato a dare l'avvio alla riparazione degli edifici, nel rispetto dell'ordine di priorità degli interventi stabilito nel programma unitario di recupero.

2. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, nel rispetto delle modalità di erogazione stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale in conformità alla normativa vigente in materia di ricostruzione e miglioramento sismico degli edifici a seguito degli eventi calamitosi, in Umbria e Marche, iniziati nel settembre 1997.

 

 

Art. 6

Poteri sostitutivi.

 

1. L'attuazione del programma unitario di recupero costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico e può essere disposta, ove necessario, mediante piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 17, lett. c), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

2. Qualora gli edifici od i comparti edilizi, individuati ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 3, siano costituiti da unità immobiliari di proprietà di più soggetti, gli stessi devono indicare, d'intesa, i tecnici incaricati della progettazione unitaria e l'operatore incaricato della esecuzione dell'intervento.

3. Qualora non sia realizzata l'intesa, con le modalità e nei tempi stabiliti dal programma, il Comune si sostituisce ai proprietari inadempienti con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici in Umbria e Marche del settembre-ottobre 1997.

 

 

Art. 7

Ripartizione dei finanziamenti.

 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma unitario di recupero gravano sul fondo di lire dieci miliardi assegnato alla Regione Umbria con l'art. 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228.

2. Per il consolidamento della rupe di Massa Martana è riservata la somma di lire tre miliardi e cinquecento milioni a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 22 dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, la somma di lire sei miliardi e cinquecento milioni è destinata ai contributi previsti agli articoli 7, comma 2 e 8 dell'ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari destinatari di ordinanza sindacale di sgombero o inagibilità e a favore delle aziende costrette a sospendere l'attività produttiva per danno diretto o indiretto, nonché per il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 6, comma 4, della presente legge e per il recupero degli edifici del centro storico.

 

 

Art. 8

Divieto di concessione dei benefici.

 

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Sindaco rigetta le domande di ammissione ai benefici pervenute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, qualora abbiano ad oggetto immobili edificati abusivamente in zone sismiche, senza l'osservanza dei prescritti criteri di sicurezza salvo sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.