L.R.
6 marzo 1998, n. 8 (1).
Interventi
per il ripristino degli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma
del 12 maggio 1997.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 marzo 1998, n. 19.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge detta norme finalizzate a consentire il ripristino degli
edifici e il ritorno alle normali condizioni di vita dei nuclei familiari i cui
alloggi sono stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio
1997, in conformità a quanto disposto dall'art. 2-quater del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228.
2.
Al fine di dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del
centro storico di Massa Martana danneggiati dal terremoto del maggio 1997 in
conformità a quanto stabilito dall'art. 2-quater del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito con legge 16 luglio 1997, n. 228, il Comune di Massa
Martana
d'intesa con la Giunta regionale predispone il programma unitario di recupero.
3.
Il programma unitario di recupero tiene conto della necessità di garantire la
stabilità della rupe, il miglioramento sismico dell'abitato e la sua
riqualificazione, favorendo anche il reinsediamento delle attività economiche e
sociali.
Art.
2
Programma
unitario di recupero.
1.
Il programma di cui all'art. 1 è predisposto sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a)
conseguimento della stabilità della rupe mediante interventi strutturali anche
graduali;
b)
riparazione e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, individuati
come unità strutturali minime di intervento, da effettuarsi in correlazione con
l'intervento di consolidamento della rupe e tenendo conto del grado di
danneggiamento, della vulnerabilità sismica ed idrogeologica e della presenza
di abitanti l'edificio in modo stabile ed abituale;
c)
riqualificazione del centro storico, mediante il miglioramento delle
urbanizzazioni primarie, la qualità architettonica dell'edificato, l'arredo
urbano.
Art.
3
Contenuti
del programma.
1.
Il programma unitario di recupero indica gli interventi da eseguire su
proprietà pubbliche e private, individuandone il soggetto attuatore.
2.
Il programma unitario di recupero:
a)
individua gli edifici od i comparti edilizi che richiedono un progetto ed un
intervento unitario e determina l'ordine di priorità nella loro esecuzione
tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 e delle risorse assegnate;
b)
elenca gli interventi da eseguire su proprietà pubbliche e private e ne
quantifica i costi;
c)
indica i soggetti attuatori degli interventi per l'esecuzione dei quali i
proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio, entro quarantacinque
giorni dall'invito rivolto dal Comune;
d)
fissa criteri, modalità e tempi per la redazione dei progetti esecutivi e la
realizzazione degli interventi. In questa fase saranno operate valutazioni
relative sia agli aspetti statici, sia alle esigenze dettate dalle valenze
architettoniche, in conformità ai criteri di restauro fissati nel programma;
e)
indica le tecniche d'intervento da osservare nella redazione dei progetti
esecutivi, tenendo conto delle direttive stabilite dal comitato tecnico
scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 26
maggio 1997, n. 2589 per il miglioramento sismico, delle risultanze delle
indagini sulla natura dei terreni e dei materiali impiegati nella costruzione
degli edifici. Le tecniche di intervento a cui attenersi in fase progettuale
saranno commisurate allo stato di fatiscenza muraria e alla valenza
storico-architettonica di ogni singolo edificio. (A tal fine si procederà
all'elaborazione di una rigorosa diagnosi dei dissesti che produrrà
l'indicazione delle possibilità di intervento sempre correlate alle valenze
storico-architettoniche esistenti).
Art.
4
Approvazione
del programma.
1.
Per l'attuazione, qualora necessario, del programma unitario di recupero il
sindaco del Comune di Massa Martana promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Presidente della Giunta regionale.
2.
Il programma unitario di recupero ha valore di programma urbano complesso di
cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 e, qualora comporti varianti
agli strumenti urbanistici, è approvato con le modalità di cui all'art. 7,
della medesima legge regionale; tutti i termini ivi previsti sono dimezzati.
Art.
5
Soggetti
legittimati a chiedere il contributo.
1.
I proprietari delle unità immobiliari possono presentare al sindaco domanda di
ammissione al contributo finalizzato a dare l'avvio alla riparazione degli
edifici, nel rispetto dell'ordine di priorità degli interventi stabilito nel
programma unitario di recupero.
2.
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, nel
rispetto delle modalità di erogazione stabilite con proprio atto dalla Giunta
regionale in conformità alla normativa vigente in materia di ricostruzione e
miglioramento sismico degli edifici a seguito degli eventi calamitosi, in
Umbria e Marche, iniziati nel settembre 1997.
Art.
6
Poteri
sostitutivi.
1.
L'attuazione del programma unitario di recupero costituisce intervento di
rilevante e preminente interesse pubblico e può essere disposta, ove
necessario, mediante piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'art.
17, lett. c), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
2.
Qualora gli edifici od i comparti edilizi, individuati ai sensi del comma 2,
lett. a) dell'art. 3, siano costituiti da unità immobiliari di proprietà di più
soggetti, gli stessi devono indicare, d'intesa, i tecnici incaricati della
progettazione unitaria e l'operatore incaricato della esecuzione
dell'intervento.
3.
Qualora non sia realizzata l'intesa, con le modalità e nei tempi stabiliti dal
programma, il Comune si sostituisce ai proprietari inadempienti con le forme e
le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di ricostruzione a seguito
degli eventi sismici in Umbria e Marche del settembre-ottobre 1997.
Art.
7
Ripartizione
dei finanziamenti.
1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma unitario di recupero gravano
sul fondo di lire dieci miliardi assegnato alla Regione Umbria con l'art.
2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16
luglio 1997, n. 228.
2.
Per il consolidamento della rupe di Massa Martana è riservata la somma di lire
tre miliardi e cinquecento milioni a valere sul fondo di cui al comma 1.
3.
Ai sensi della disposizione di cui all'art. 22 dell'ordinanza ministeriale 13
ottobre 1997, n. 2694, la somma di lire sei miliardi e cinquecento milioni è
destinata ai contributi previsti agli articoli 7, comma 2 e 8 dell'ordinanza
ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668 e successive modifiche e integrazioni,
rispettivamente per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari destinatari di
ordinanza sindacale di sgombero o inagibilità e a favore delle aziende
costrette a sospendere l'attività produttiva per danno diretto o indiretto,
nonché per il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 6, comma 4,
della presente legge e per il recupero degli edifici del centro storico.
Art.
8
Divieto
di concessione dei benefici.
1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Sindaco rigetta le domande di ammissione ai benefici pervenute ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge, qualora abbiano ad oggetto immobili
edificati abusivamente in zone sismiche, senza l'osservanza dei prescritti
criteri di sicurezza salvo sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.