L.R.
6 marzo 1998, n. 9 (1).
Norme
sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (A.R.P.A.) (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1998, n. 20.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 16 luglio
2001, n. 17.
Art.
1
Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente.
1.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 dello statuto e
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituita l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di
consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività pubbliche e
private di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2.
L'A.R.P.A. è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia
tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza
della Giunta regionale.
3.
Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per
l'attività complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente
validità triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima
applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura
della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attività svolta dall'A.R.P.A.
nell'anno precedente e dei risultati conseguiti.
Art.
2
Compiti
dell'A.R.P.A.
1.
L'A.R.P.A., nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994,
n. 61, provvede in particolare:
a)
alla promozione della ricerca con particolare riferimento a tecnologie,
prodotti e sistemi di produzione innovativi, finalizzata anche al recupero
ambientale;
b)
alla promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione,
anche con riferimento all'uso di biotecnologie e marchi di qualità in campo
ambientale;
c)
alla raccolta sistematica, validazione, elaborazione, pubblicazione e
diffusione di dati;
d)
alla realizzazione dei sistemi informativi, anche ai fini della valutazione del
rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;
e)
alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
f)
alla formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione
tecnica, di standard e linee guida e nella predisposizione di elaborati
progettuali;
g)
all'effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di
notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in
loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di
inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo,
ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;
h)
alle analisi di laboratorio dei materiali campionati ed alla elaborazione delle
misure effettuate;
i)
alla verifica della congruità ed efficacia tecnica degli interventi in materia
ambientale, nonché all'esame della documentazione tecnica relativa alle domande
di autorizzazione ed approvazione previste dalla normativa in materia
ambientale;
l)
all'effettuazione dei controlli inerenti la radioattività ambientale;
m)
all'attività di supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la
valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
n)
al supporto tecnico-scientifico all'attività di V.I.A. e per la determinazione
del danno ambientale;
o)
alla collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali
competenti in materia di protezione civile;
p)
alla cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore
della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.
2.
La Giunta regionale può affidare all'A.R.P.A., oltre ai compiti di cui al comma
1, l'esercizio di ulteriori specifiche attività di prevenzione, di vigilanza e
di controllo ambientale.
3.
Per l'espletamento dei propri compiti l'A.R.P.A. può stipulare accordi e
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Art.
3
Convenzioni
con gli enti locali.
1.
La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza
dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e
controllo ambientale.
2.
La Provincia, ai fini di cui al comma 1, stipula con la Giunta regionale
apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività prestate
dall'A.R.P.A. e le modalità per la fruizione di tale servizio.
3.
L'A.R.P.A. stipula con i Comuni singoli o associati e con le Comunità montane
apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla
Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità di
fruizione del servizio.
Art.
4
Convenzioni
con le Unità sanitarie locali e coordinamento delle attività.
1.
L'A.R.P.A. e le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni e le attività di
protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva
competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della presente legge.
2.
Le Unità sanitarie locali si avvalgono dell'A.R.P.A. per il supporto e la
consulenza in materia ambientale, nonché per le prestazioni
analitiche-laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività
connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.
3.
L'A.R.P.A., per le prestazioni di cui al comma 2, stipula con le Unità
sanitarie locali apposite convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla
Giunta regionale.
4.
L'integrazione ed il coordinamento delle attività proprie dell'A.R.P.A. e delle
Unità sanitarie locali, per le aree di intervento che rivestono valenza sia
ambientale che sanitaria, sono assicurate dal comitato tecnico di cui
all'articolo 11, nonché mediante il reciproco e regolare scambio di
informazioni e conoscenze derivanti dalle attività di rispettiva competenza.
Art.
5
Consiglio
di indirizzo.
1.
Al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo
coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti
istituzionali, la Giunta regionale costituisce il Consiglio di indirizzo,
composto da:
a)
Assessori competenti in materia di ambiente delle Province di Perugia e di
Terni;
b)
tre sindaci in rappresentanza dei Comuni, designati dall'ANCI.
2.
Il Consiglio di indirizzo elegge nel suo seno il presidente, formula proposte
alla Giunta regionale ed esprime parere in ordine al piano annuale di attività
dell'A.R.P.A. Promuove inoltre azioni di integrazione programmatica con altri
organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente. Convoca almeno
una volta all'anno un'apposita conferenza regionale stimolando il contributo di
enti, associazioni ed organizzazioni imprenditoriali, per elaborare proposte e
programmi da sottoporre alla Giunta regionale.
Art.
6
Organi
dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.
1.
Sono organi dell'A.R.P.A.:
a)
il direttore;
b)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in due dipartimenti
provinciali.
3.
L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonché funzioni e dimensionamento delle
sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3, lett.
c).
Art.
7
Direttore.
1.
Il direttore è nominato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio
regionale, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata
competenza e esperienza gestionale in materia di protezione ambientale.
2.
Al direttore competono i poteri di gestione, amministrazione e di
rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività
dell'Agenzia e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Giunta
regionale.
3.
Il direttore provvede in particolare:
a)
alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi
fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui
all'articolo 11;
b)
alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c)
alla predisposizione ed approvazione del regolamento di organizzazione, nel
quale sono distinti, tra l'altro, funzioni, dotazione organica e organizzazione
delle strutture centrale e dipartimentali dell'A.R.P.A., e previo parere del
Comitato tecnico;
d)
alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento
dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi
e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;
e)
alla assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali ai Dipartimenti
provinciali, previo parere del comitato tecnico;
f)
alla gestione del personale e del patrimonio;
g)
alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da
inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo.
4.
Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale,
rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti, che non
può in ogni caso protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.
5.
Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno.
Art.
8
Collegio
dei revisori dei conti.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal
Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
2.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica
contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti
delle Aziende sanitarie (2).
Art.
9
Direzione
generale.
1.
La direzione generale dell'A.R.P.A. svolge le attività di carattere unitario,
assicura il coordinamento di quelle dipartimentali, provvede alla gestione del
personale ed alla sua formazione ed aggiornamento professionale, nonché alla
gestione del bilancio e del patrimonio.
Art.
10
Dipartimenti
provinciali.
1.
I Dipartimenti provinciali sono istituiti nelle Province di Perugia e di Terni
e godono di autonomia contabile e gestionale nei limiti delle risorse loro
assegnate dal direttore.
2.
Ciascun dipartimento provinciale, nell'ambito territoriale di competenza,
assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle
disposizioni del regolamento, di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e
provvede in particolare alle attività di laboratorio tecnico-strumentali ed a
quelle operative di controllo e vigilanza sul territorio. I dipartimenti
assicurano, inoltre, il supporto tecnico-laboratoristico alle Unità sanitarie
locali con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
3.
I Dipartimenti provinciali, per il supporto alle funzioni di competenza delle
Province, svolgono la propria attività sulla base delle convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 2.
4.
A ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità della
struttura dipartimentale nominato dal direttore dell'A.R.P.A. tra esperti in
possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza
tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il
parere della Giunta regionale.
5.
Al direttore di dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo
7, commi 4 e 5.
Art.
11
Comitato
tecnico di coordinamento.
1.
Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai
direttori dei dipartimenti provinciali e dai dirigenti responsabili a livello
centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come
definite dal regolamento.
2.
Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre
volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo
richieda la maggioranza dei suoi componenti.
3.
Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività di supporto e di consulenza
tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A.,
esprime i pareri previsti all'articolo 7, comma 3, lettere a), c) ed e), cura
l'integrazione ed il coordinamento con le Unità sanitarie locali per le aree
comuni di intervento, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994,
n. 61. A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Unità
sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle
riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e
limitatamente alla trattazione degli stessi.
Art.
12
Prestazioni
a favore di terzi.
1.
L'A.R.P.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati
purché tale attività non determini conflitti di interesse e non contrasti con
le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di sua competenza.
Art.
13
Vigilanza.
1.
Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza della Regione sull'A.R.P.A.,
sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a)
programma annuale di attività;
b)
bilancio di previsione;
c)
conto consuntivo (3).
Art.
14
Personale.
1.
L'A.R.P.A. dispone di personale proprio nei limiti della dotazione organica,
stabilita ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), nonché delle
disponibilità finanziarie.
2.
Al personale dell'A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento
economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano
le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini
dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali.
3.
Il trasferimento di personale in servizio presso la Regione, gli enti locali,
ovvero gli enti finanziati con risorse regionali, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 17, comma 2, è disposto previo esperimento degli adempimenti di
cui allo stesso articolo, commi 5 e 6.
Art.
15
Patrimonio
e risorse finanziarie.
1.
Il patrimonio dell'A.R.P.A. è costituito dai beni mobili, immobili ed attrezzature
trasferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché da quelli
eventualmente attribuiti da Regione, Province e Comuni.
2.
Le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. sono costituite dalla dotazione
finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'articolo 16, dai
proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4, comma 3, nonché dalle entrate di
cui all'articolo 12, comma 2.
Art.
16
Norma
finanziaria.
1.
In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo
sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per
la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella
parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio
finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del
bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo
esercizio, è ridotto di pari importo.
2.
Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e
provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate
all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza.
Art.
17
Norma
transitoria.
1.
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'A.R.P.A. ed
alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale,
i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei
presidi multizonali, nonché il personale, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei servizi delle Unità sanitarie locali adibiti in via prevalente
alla attività di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, in servizio
alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei
beni lo svolgimento delle attività dei presidi permane nelle sedi dagli stessi
attualmente utilizzate.
2.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni
territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e
della dotazione finanziaria di cui al comma 1, previa specifica individuazione
da effettuarsi da parte delle Aziende sanitarie di concerto con la Giunta
regionale, con le conseguenti variazioni di organico e di bilancio, con le
modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale
definito
con
le organizzazioni sindacali confederali.
3.
La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina
degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:
a)
i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione
degli enti locali, delle Unità sanitarie locali e degli organismi ed
istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3;
b)
i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21
gennaio 1994, n. 61;
c)
il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali.
4.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2:
a)
definisce gli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 e
all'articolo 4, comma 3;
b)
fissa le direttive per la stesura dei piani di attività, ai sensi dell'articolo
7, comma 3, in conformità ai contenuti dell'atto di cui all'art. 1, comma 3;
c)
costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all'articolo 5.
5.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, effettua la ricognizione prevista all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994,
n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria
dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.
6.
Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle
disposizioni dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il
direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta
regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui
sono individuati modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti
giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è
soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.
7.
Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie
all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte
dall'A.R.P.A.
8.
Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui
al comma 2, procede alla stipula delle convenzioni con le Province di Perugia e
Terni.
9.
Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare
i direttori dei dipartimenti provinciali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e
nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, lettera c).
Art.
18
Abrogazione
e modifica di norme.
1.
Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e alla
legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 recanti rispettivamente norme per
l'esercizio in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria - e
norme per il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica non compatibili con quanto disposto con la presente legge.
2.
Al comma 1, lett. b) dell'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3,
sono soppresse le parole seguenti: "di vita, e".
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato
A (art. 4, comma 1)
Riparto
delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali
tra aziende sanitarie regionali e A.R.P.A. dell'Umbria
Dipartimenti
di prevenzione delle aziende U.S.L.
-
Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:
profilassi
dirette ed indirette delle malattie infettive e diffusive, medicina legale,
igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di
programmi di prevenzione secondaria.
-
Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle
attività di igiene degli alimenti, della nutrizione delle acque per il consumo
umano.
-
Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
-
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
-
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle
attività relative ai controlli impiantistici preventivi e periodici in ambienti
di lavoro, all'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla tutela
della salute dei lavoratori.
Dipartimenti
provinciali DELL'A.R.P.A.
-
Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
Acqua
Aria
Suolo
Rifiuti
(solidi e liquidi).
-
Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle
funzioni di prevenzione collettiva.
-
Radioattività ambientale.
-
Rete di monitoraggio per il controllo dell'ambiente.
-
Controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale.
-
Inquinamento acustico degli ambienti di vita.
-
Grandi rischi industriali.
-
Supporto all'attività di protezione civile.
(2)
Vedi, anche, il punto 2 della Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 709.
(3)
Vedi, anche, il punto 2 della Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 709.