L.R. 6 marzo 1998, n. 9 (1).

Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) (1-bis).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1998, n. 20.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

 

 

 

Art. 1

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

 

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 dello statuto e all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività pubbliche e private di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'A.R.P.A. è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente validità triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attività svolta dall'A.R.P.A. nell'anno precedente e dei risultati conseguiti.

 

 

Art. 2

Compiti dell'A.R.P.A.

 

1. L'A.R.P.A., nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvede in particolare:

a) alla promozione della ricerca con particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione innovativi, finalizzata anche al recupero ambientale;

b) alla promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione, anche con riferimento all'uso di biotecnologie e marchi di qualità in campo ambientale;

c) alla raccolta sistematica, validazione, elaborazione, pubblicazione e diffusione di dati;

d) alla realizzazione dei sistemi informativi, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

e) alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

f) alla formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione tecnica, di standard e linee guida e nella predisposizione di elaborati progettuali;

g) all'effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;

h) alle analisi di laboratorio dei materiali campionati ed alla elaborazione delle misure effettuate;

i) alla verifica della congruità ed efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale, nonché all'esame della documentazione tecnica relativa alle domande di autorizzazione ed approvazione previste dalla normativa in materia ambientale;

l) all'effettuazione dei controlli inerenti la radioattività ambientale;

m) all'attività di supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

n) al supporto tecnico-scientifico all'attività di V.I.A. e per la determinazione del danno ambientale;

o) alla collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;

p) alla cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.

2. La Giunta regionale può affidare all'A.R.P.A., oltre ai compiti di cui al comma 1, l'esercizio di ulteriori specifiche attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'A.R.P.A. può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

 

 

Art. 3

Convenzioni con gli enti locali.

 

1. La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.

2. La Provincia, ai fini di cui al comma 1, stipula con la Giunta regionale apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività prestate dall'A.R.P.A. e le modalità per la fruizione di tale servizio.

3. L'A.R.P.A. stipula con i Comuni singoli o associati e con le Comunità montane apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità di fruizione del servizio.

 

 

Art. 4

Convenzioni con le Unità sanitarie locali e coordinamento delle attività.

 

1. L'A.R.P.A. e le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della presente legge.

2. Le Unità sanitarie locali si avvalgono dell'A.R.P.A. per il supporto e la consulenza in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche-laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

3. L'A.R.P.A., per le prestazioni di cui al comma 2, stipula con le Unità sanitarie locali apposite convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.

4. L'integrazione ed il coordinamento delle attività proprie dell'A.R.P.A. e delle Unità sanitarie locali, per le aree di intervento che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria, sono assicurate dal comitato tecnico di cui all'articolo 11, nonché mediante il reciproco e regolare scambio di informazioni e conoscenze derivanti dalle attività di rispettiva competenza.

 

 

Art. 5

Consiglio di indirizzo.

 

1. Al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, la Giunta regionale costituisce il Consiglio di indirizzo, composto da:

a) Assessori competenti in materia di ambiente delle Province di Perugia e di Terni;

b) tre sindaci in rappresentanza dei Comuni, designati dall'ANCI.

2. Il Consiglio di indirizzo elegge nel suo seno il presidente, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime parere in ordine al piano annuale di attività dell'A.R.P.A. Promuove inoltre azioni di integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente. Convoca almeno una volta all'anno un'apposita conferenza regionale stimolando il contributo di enti, associazioni ed organizzazioni imprenditoriali, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.

 

 

Art. 6

Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

 

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in due dipartimenti provinciali.

3. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonché funzioni e dimensionamento delle sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3, lett. c).

 

 

Art. 7

Direttore.

 

1. Il direttore è nominato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata competenza e esperienza gestionale in materia di protezione ambientale.

2. Al direttore competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il direttore provvede in particolare:

a) alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di organizzazione, nel quale sono distinti, tra l'altro, funzioni, dotazione organica e organizzazione delle strutture centrale e dipartimentali dell'A.R.P.A., e previo parere del Comitato tecnico;

d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

e) alla assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali ai Dipartimenti provinciali, previo parere del comitato tecnico;

f) alla gestione del personale e del patrimonio;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo.

4. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti, che non può in ogni caso protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

5. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno.

 

 

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti.

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie (2).

 

 

Art. 9

Direzione generale.

 

1. La direzione generale dell'A.R.P.A. svolge le attività di carattere unitario, assicura il coordinamento di quelle dipartimentali, provvede alla gestione del personale ed alla sua formazione ed aggiornamento professionale, nonché alla gestione del bilancio e del patrimonio.

 

 

Art. 10

Dipartimenti provinciali.

 

1. I Dipartimenti provinciali sono istituiti nelle Province di Perugia e di Terni e godono di autonomia contabile e gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore.

2. Ciascun dipartimento provinciale, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento, di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività di laboratorio tecnico-strumentali ed a quelle operative di controllo e vigilanza sul territorio. I dipartimenti assicurano, inoltre, il supporto tecnico-laboratoristico alle Unità sanitarie locali con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

3. I Dipartimenti provinciali, per il supporto alle funzioni di competenza delle Province, svolgono la propria attività sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2.

4. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità della struttura dipartimentale nominato dal direttore dell'A.R.P.A. tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.

5. Al direttore di dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5.

 

 

Art. 11

Comitato tecnico di coordinamento.

 

1. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai direttori dei dipartimenti provinciali e dai dirigenti responsabili a livello centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come definite dal regolamento.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A., esprime i pareri previsti all'articolo 7, comma 3, lettere a), c) ed e), cura l'integrazione ed il coordinamento con le Unità sanitarie locali per le aree comuni di intervento, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e limitatamente alla trattazione degli stessi.

 

 

Art. 12

Prestazioni a favore di terzi.

 

1. L'A.R.P.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati purché tale attività non determini conflitti di interesse e non contrasti con le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di sua competenza.

 

 

Art. 13

Vigilanza.

 

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza della Regione sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) programma annuale di attività;

b) bilancio di previsione;

c) conto consuntivo (3).

 

 

Art. 14

Personale.

 

1. L'A.R.P.A. dispone di personale proprio nei limiti della dotazione organica, stabilita ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), nonché delle disponibilità finanziarie.

2. Al personale dell'A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali.

3. Il trasferimento di personale in servizio presso la Regione, gli enti locali, ovvero gli enti finanziati con risorse regionali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, è disposto previo esperimento degli adempimenti di cui allo stesso articolo, commi 5 e 6.

 

 

Art. 15

Patrimonio e risorse finanziarie.

 

1. Il patrimonio dell'A.R.P.A. è costituito dai beni mobili, immobili ed attrezzature trasferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché da quelli eventualmente attribuiti da Regione, Province e Comuni.

2. Le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. sono costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'articolo 16, dai proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4, comma 3, nonché dalle entrate di cui all'articolo 12, comma 2.

 

 

Art. 16

Norma finanziaria.

 

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo.

2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza.

 

 

Art. 17

Norma transitoria.

 

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali, nonché il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità sanitarie locali adibiti in via prevalente alla attività di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, in servizio alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei beni lo svolgimento delle attività dei presidi permane nelle sedi dagli stessi attualmente utilizzate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e della dotazione finanziaria di cui al comma 1, previa specifica individuazione da effettuarsi da parte delle Aziende sanitarie di concerto con la Giunta regionale, con le conseguenti variazioni di organico e di bilancio, con le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito

con le organizzazioni sindacali confederali.

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

a) i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle Unità sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

c) il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2:

a) definisce gli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 3;

b) fissa le direttive per la stesura dei piani di attività, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in conformità ai contenuti dell'atto di cui all'art. 1, comma 3;

c) costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.

6. Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui sono individuati modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

7. Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte dall'A.R.P.A.

8. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, procede alla stipula delle convenzioni con le Province di Perugia e Terni.

9. Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i direttori dei dipartimenti provinciali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).

 

 

Art. 18

Abrogazione e modifica di norme.

 

1. Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 recanti rispettivamente norme per l'esercizio in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria - e norme per il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non compatibili con quanto disposto con la presente legge.

2. Al comma 1, lett. b) dell'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, sono soppresse le parole seguenti: "di vita, e".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegato A (art. 4, comma 1)

 

Riparto delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra aziende sanitarie regionali e A.R.P.A. dell'Umbria

 

Dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L.

 

- Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:

profilassi dirette ed indirette delle malattie infettive e diffusive, medicina legale, igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria.

- Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle attività di igiene degli alimenti, della nutrizione delle acque per il consumo umano.

- Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

- Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle attività relative ai controlli impiantistici preventivi e periodici in ambienti di lavoro, all'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla tutela della salute dei lavoratori.

 

Dipartimenti provinciali DELL'A.R.P.A.

 

- Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

Acqua

Aria

Suolo

Rifiuti (solidi e liquidi).

- Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva.

- Radioattività ambientale.

- Rete di monitoraggio per il controllo dell'ambiente.

- Controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale.

- Inquinamento acustico degli ambienti di vita.

- Grandi rischi industriali.

- Supporto all'attività di protezione civile.

 

 

 

 

 

(2) Vedi, anche, il punto 2 della Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 709.

(3) Vedi, anche, il punto 2 della Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 709.