L.R.
2 aprile 1998, n. 10 (1).
Conferimento
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia,
pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla Regione con
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 aprile 1998, n. 24.
Art.
1
Oggetto
della legge.
1.
La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale umbro, in
particolare agli artt. 15, 16 e 74 dello Statuto della Regione, nonché nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59
del 1997, l'attribuzione alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia,
pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alle Regioni dal
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette
materie riservate alla competenza regionale.
Art.
2
Ambito
del conferimento di funzioni.
1.
Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, attengono a tutte le funzioni e ai compiti svolti dal
soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, comprese
anche quelle svolte attraverso il Corpo forestale dello Stato, nonché gli enti,
istituti ed aziende sottoposte alla vigilanza di detto Ministero, in materia di
agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e
alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma
3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997.
Art.
3
Attribuzione
delle funzioni a Province, Comunità montane e Comuni.
1.
Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono
attribuite alle Province in materia di caccia e pesca, alle Comunità montane ed
ai Comuni, quando non ricompresi nelle Comunità montane, nelle altre materie,
fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale, ai
sensi del successivo art. 4. Restano disciplinate dalle vigenti leggi regionali
tutte le funzioni conferite alla Regione precedentemente al decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143.
2.
L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente
articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in
capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge,
approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti
di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sentiti gli enti locali.
3.
I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 ed in particolare di quelli di
sussidiarietà e completezza, efficienza ed economicità.
4.
I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di
pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma
3, possono provvedere anche ad una revisione dell'allocazione delle funzioni
già conferite con precedenti leggi regionali nelle stesse materie a Province,
Comunità montane e Comuni.
Art.
4
Competenze
riservate alla Regione.
1.
Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali
poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonché di gestione del
sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole
funzioni concernenti:
a)
concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali
di settore;
b)
attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi della
normativa regionale o degli atti di programmazione regionale e attuazione dei
programmi comunitari;
c)
tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.
2.
La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e
controllo, ricomprese nella lett. C del comma 1, è effettuata con regolamento
di esecuzione della presente legge, approvato dal Consiglio regionale, sentiti
gli enti locali.
Art.
5
Risorse
finanziarie e strumentali.
1.
Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle
Province, alle Comunità montane, ed ai Comuni, sentiti gli enti interessati,
delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle
funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di
attribuzione delle funzioni.
Art.
6
Norma
finale.
1.
La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni,
nella materia di cui all'art. 2, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.