L.R. 16 aprile 1998, n. 13 (1).

Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 18 e dalla legge regionale 19 ottobre 1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1998, n. 27.

 

Vedi L.R. 19 novembre 2001, n. 29 art. 19 che abroga l’art. 2 della presente legge.

 

Art. 1

Rinegoziazione mutui.

 

1. I mutui, anche quelli agevolati già contratti ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 18 e dalla legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32, e delle altre leggi regionali incentivanti il settore turistico-alberghiero, possono essere rinegoziati dai beneficiari con l'istituto convenzionato, mantenendo le provvidenze acquisite, ferme restando la destinazione e la misura del contributo in conto interessi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della citata legge.

 

 

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

 

1. All'articolo 4, comma unico, lettera b), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono soppresse le parole «e dei fondi comunitari ad essa relativi» (2).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

(2) Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 maggio 1998, n. 29.