L.R.
16 aprile 1998, n. 14 (1).
Regolamento
interno del Consiglio regionale (1-bis) (1-ter) (1-quater).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1998, n. 27, S.O. n. 1.
(1-bis)
Legge modificata dalla L.R. 12.01.2001,
n. 5.
(1-ter)
Legge modificata dalla L.R. 09.01.2001, n.
6.
(1-quater)
Legge modificata dalla L.R. 17.04.2001,
n. 12.
Capo
I - Gli organi del Consiglio regionale
Art.
1
Elezione
dell'Ufficio di presidenza.
1.
Il Consiglio regionale procede alla elezione dell'Ufficio di presidenza a norma
dell'art. 37 dello Statuto.
2.
Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni
precedenti la sua scadenza.
3.
Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio entro i
termini di cui al comma 1, provvede uno dei due Vice presidenti.
4.
In caso di cessazione dalla carica di un Vice presidente o di un segretario si
procede alla rielezione rispettivamente dei due Vice Presidenti e dei due
segretari con le stesse modalità previste dall'art. 37 dello Statuto.
5.
La carica di componente dell'Ufficio di presidenza è incompatibile con quello
di Presidente di Gruppo consiliare.
Art.
2
Attribuzioni
e compiti dell'Ufficio di presidenza.
1.
L'Ufficio di presidenza:
a)
garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio,
vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun
Gruppo;
b)
cura la formazione e la rendicontazione del bilancio del Consiglio nonché la
relativa gestione;
c)
disciplina il funzionamento degli uffici del Consiglio e coordina i lavori
delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro
funzioni;
d)
riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri;
e)
fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
f)
esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal presente
Regolamento;
g)
decide, su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti
all'esame del Consiglio.
Art.
3
Attribuzioni
e compiti del Presidente del Consiglio.
1.
Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2.
Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene
l'ordine e cura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare,
stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovrintende
alle funzioni attribuite all'Ufficio di presidenza e provvede al buon
andamento
dei lavori del Consiglio.
3.
Il Presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni e dirime
eventuali conflitti di competenza tra le commissioni medesime.
Art.
4
Attribuzioni
e compiti dei Vice presidenti.
1.
I Vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o
temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro
delegate dal Presidente.
Art.
5
Attribuzioni
e compiti dei segretari.
1.
I segretari sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute
pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute non aperte al pubblico;
tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine;
fanno le chiamate; danno lettura, ove necessario, delle proposte e dei
documenti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla conservazione ed alla
eventuale trascrizione del materiale contenente la registrazione delle sedute
consiliari; attestano il contenuto delle deliberazioni del Consiglio;
concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai
servizi interni.
2.
In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il
Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.
Art.
6
Elezione
e compiti dei revisori dei conti.
1.
Il Consiglio procede alla elezione dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 80
dello Statuto.
2.
Al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti il Consiglio provvede entro
trenta giorni dalla scadenza del Collegio.
3.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede alla relazione sul conto consuntivo
ai sensi dell'art. 79 comma 4 dello Statuto e secondo la legge di contabilità
regionale.
4.
Il Collegio acquisisce tramite la Giunta regionale i dati relativi alla
gestione finanziaria e riferisce trimestralmente al Consiglio sull'andamento
della stessa.
5.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente
l'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.
6.
Assume le funzioni di Presidente del Collegio dei revisori il membro eletto
facente parte dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale. Nel caso in cui
siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza assume la
presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale
il consigliere più anziano di età.
7.
La carica di Presidente del Collegio dei revisori è incompatibile con quella di
Presidente di Gruppo consiliare.
Art.
7
Ineleggibilità
ed incompatibilità dei consiglieri.
1.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza, subito
dopo il suo insediamento, esamina d'ufficio se sussistano cause di
ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne
riferisce al Consiglio entro venti giorni.
2.
Le deliberazioni del Consiglio sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei
consiglieri sono pubblicate, immediatamente, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3.
Qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei
consiglieri eletti il Presidente ne dà notizia nella prima seduta utile. Il
Consiglio provvede ai sensi dei commi 1 e 2.
Art.
8
Assenze
dei consiglieri.
1.
I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sessioni del
Consiglio e di partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, del
Collegio dei revisori dei conti e delle commissioni delle quali fanno parte.
2.
In caso di assenza non giustificata, al consigliere viene operata una
trattenuta del due per cento sull'indennità.
3.
Oltre ai motivi di salute si considera giustificata l'assenza del consigliere
che si rechi fuori sede per missioni ed incarichi per conto della Regione o, se
membro della Giunta regionale, per ragioni del suo ufficio.
4.
L'assenza può altresì essere giustificata dall'Ufficio di presidenza per cause
di forza maggiore.
Art.
9
Gruppi
consiliari.
1.
I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di presidenza, per iscritto,
a quale gruppo consiliare intendono appartenere.
2.
Ciascun Gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.
3.
Possono costituirsi Gruppi anche con un solo consigliere se unico eletto in una
lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale o se il Gruppo
trova corrispondenza nel Parlamento nazionale.
4.
I consiglieri che non dichiarino di appartenere ai Gruppi costituiti ai sensi
dei precedenti commi formano il Gruppo misto.
5.
Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio
Presidente.
6.
I consiglieri ed i Gruppi sono tenuti a comunicare all'Ufficio di presidenza le
eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.
Art.
10
Commissioni
consiliari permanenti.
1.
Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti
rispettivamente nelle seguenti materie:
I
- Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio -
organizzazione e personale - enti locali.
II
- Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e
infrastrutture - formazione professionale.
III
- Servizi e politiche sociali - igiene e sanità istruzione - cultura - sport.
IV
- Vigilanza e controllo generale sulla attività dell'Amministrazione regionale
con i poteri di cui all'articolo 13.
2.
Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro
costituzione ed i loro componenti possono essere confermati.
3.
Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo vengono trasmesse
ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla commissione competente per materia o con
competenza prevalente. La commissione competente può richiedere il parere di
altra commissione informandone il Presidente del Consiglio.
4.
Non è consentita l'assegnazione di proposte a più di una commissione in sede
referente.
5.
Le proposte di legge che comportino spese o entrate devono in ogni caso essere
sottoposte all'esame in sede consultiva della prima commissione salvo quelle
che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un
capitolo all'altro dello stesso titolo.
6.
Sulle proposte di legge in materia di bilancio e di piano di sviluppo deve
essere obbligatoriamente acquisito il parere della seconda e terza commissione.
Art.
11
Composizione
delle commissioni.
1.
Ciascuna commissione permanente è composta da sette consiglieri di cui 4
designati dai gruppi di maggioranza e 3 dai gruppi di minoranza, tenuto conto
della loro rispettiva consistenza.
2.
Il Presidente del Consiglio, il Presidente e gli altri componenti della Giunta
non possono far parte delle commissioni. Ogni consigliere fa parte almeno di
una commissione.
3.
Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa entro venti
giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, i propri componenti nelle
commissioni. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi,
assegna alle commissioni i consiglieri. In caso di mancata designazione o di
designazione non conforme al criterio di cui al primo comma, provvede il
Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di presidenza.
4.
Ciascun consigliere può farsi sostituire a tutti gli effetti, ivi compreso il
voto, alle sedute delle commissioni di cui è membro da altro consigliere
appartenente ad altra commissione, previa comunicazione scritta del consigliere
interessato al presidente della commissione prima dell'inizio della
seduta.
5.
Ogni consigliere può intervenire, senza diritto di voto, a sedute di commissione
diverse da quelle di cui fa parte.
6.
I membri della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di
partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
Art.
12
Elezione
del presidente e del vice presidente delle commissioni permanenti.
1.
Immediatamente dopo gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3, il Presidente
del Consiglio convoca la prima, la seconda e la terza commissione permanente
per le elezioni del presidente e del vice presidente.
2.
Nella prima seduta presiede il consigliere più anziano di età.
3.
Le commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto
all'elezione del presidente e del vice presidente. Ogni consigliere scrive
sulla scheda un solo nome.
4.
Sono eletti rispettivamente presidente e vice presidente coloro che nell'ordine
riportano il maggior numero di voti.
5.
Il presidente ed il vice presidente della commissione di vigilanza e controllo
sono nominati dal Presidente del Consiglio tra i componenti la commissione
stessa su designazione, rispettivamente, dei gruppi consiliari di minoranza e
di quelli di maggioranza. In caso di mancata designazione entro venti giorni
dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina sentito
l'Ufficio di presidenza.
6.
Non possono ricoprire la carica di presidente o vice presidente i componenti
dell'Ufficio di presidenza.
7.
La carica di presidente di commissione permanente è incompatibile con quella di
presidente di altra commissione permanente, nonché con quella di presidente di
Gruppo consiliare.
8.
Dell'avvenuta costituzione delle commissioni il presidente del Consiglio dà
comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.
Art.
13
Funzioni
e poteri della commissione di vigilanza.
1.
La commissione di vigilanza e controllo esercita le funzioni previste dall'art.
47, comma 3 dello Statuto con i poteri di cui agli artt. 47, commi 4, 5, 6, 7 e
8, e 49, comma 3 dello Statuto.
2.
Il Presidente della Giunta trasmette al presidente della commissione copia
degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al
medesimo obbligo sono tenuti i presidenti degli enti e aziende istituiti dalla
Regione.
3.
La commissione può richiedere, anche ai fini di verifica, alla Giunta e agli
enti ed aziende istituiti dalla Regione la documentazione necessaria allo
svolgimento della propria attività.
4.
Il presidente della commissione acquisisce tale documentazione, previa
comunicazione al Presidente della Giunta, qualora la richiesta sia votata da
almeno 3 componenti la commissione e, qualora necessario, dispone con le stesse
modalità audizioni integrative della documentazione pervenuta, dei soggetti di
cui al comma 3. Nell'organizzare mensilmente i propri lavori la commissione
tiene conto di tali audizioni e riserva ad esse almeno una seduta.
5.
Sulla sua attività la commissione riferisce al Consiglio con propria relazione
ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio discute le relazioni della
commissione nella prima seduta utile, o comunque, non oltre un mese dalla data
di presentazione.
Art.
14
Commissioni
speciali e di inchiesta.
1.
Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di
particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali
dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche
interessanti la collettività regionale.
2.
Possono essere chiamati a far parte della commissione, senza diritto di voto,
anche soggetti estranei al Consiglio regionale, in possesso di particolari
requisiti di competenza e professionalità nelle questioni sottoposte all'esame
delle commissioni.
3.
Fermo restando la competenza della commissione di vigilanza e controllo il
Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino
la Regione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
4.
La proposta di nomina di commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio
nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della
richiesta.
Art.
15
Composizione
e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta.
1.
Le commissioni speciali e di inchiesta, di cui all'art. 14, sono composte da
non più di nove consiglieri.
2.
Per la composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta si
applicano le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
3.
La deliberazione che istituisce la commissione speciale o di inchiesta deve
indicare l'oggetto, la durata ed il termine entro il quale la commissione deve
riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa.
Capo
II - Attività delle commissioni
Art.
16
Processo
verbale delle sedute.
1.
Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo diversa determinazione
della maggioranza dei componenti.
2.
Di ogni seduta della commissione il funzionario redige processo verbale
contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi
di coloro che vi hanno partecipato nonché una breve sintesi degli interventi.
Ciascun consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il
verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario ed è approvato nella
seduta successiva a quella cui si riferisce.
3.
Copia del verbale è inviata all'Ufficio di presidenza.
Art.
17
Validità
delle decisioni delle commissioni.
1.
La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro
componenti.
2.
Le commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi. In
caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Art.
18
Convocazione
delle commissioni.
1.
Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti e, in caso di loro
impedimento, dai vice presidenti, con la diramazione dell'ordine del giorno di
cui al successivo articolo.
2.
Le commissioni si riuniscono normalmente in giorni ed orari diversi e comunque
non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale.
Art.
19
Ordine
dei lavori in commissione.
1.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo l'ordine del giorno di
ciascuna commissione è predisposto in modo da assicurare l'esame in via
prioritaria delle proposte comprese nel programma delle attività del Consiglio
di cui all'art. 25.
2.
Le commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le
quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, nonché
quelle di cui all'art. 46, comma 6.
3.
La Giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di
atti giacenti. Sulla richiesta la commissione decide a maggioranza dei
presenti.
4.
Per la formazione e comunicazione dell'ordine del giorno si osservano le
modalità e i tempi previsti dagli articoli 26, comma 1 e 27, comma 2.
Art.
20
Esame
in sede referente.
1.
La commissione, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta
assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.
2.
La commissione trasmette al Consiglio la proposta e gli emendamenti
eventualmente approvati nominando un relatore. È sempre ammessa la
presentazione di relazioni di minoranza.
3.
La commissione può richiedere al Consiglio regionale che la proposta di legge
venga approvata con un'unica votazione. Il Consiglio, qualora non approvi
all'unanimità la richiesta della commissione, procede alla votazione articolo
per articolo e con votazione finale.
4.
Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, o
comunque volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di
riferire al Consiglio.
5.
La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della commissione, è
trasmessa con relazione al Presidente del Consiglio, che ne informa il
proponente.
6.
Nell'ipotesi di cui al comma 5 il proponente può sempre chiedere che la
proposta sia sottoposta all'esame dell'assemblea. In tale caso l'argomento è
iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, nella
quale riferisce il presidente della commissione.
7.
Le relazioni scritte della commissione che accompagnano gli atti trasmessi in
Consiglio sono distribuite ai consiglieri almeno quarantotto ore prima che si
apra la discussione, tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di presidenza
deliberi termini minori o la commissione autorizzi la relazione orale.
Art.
21
Esame
in sede consultiva.
1.
Quando le commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 10
e in ogni altro caso previsto da legge o regolamento, devono provvedere entro
20 giorni dalla assegnazione.
2.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il parere si intende reso.
Art.
22
Termine
per i lavori delle commissioni.
1.
Le commissioni riferiscono al Consiglio entro e non oltre due mesi
dall'assegnazione ai sensi dell'art. 3. Entro tale termine è effettuata la
partecipazione stabilita dalle commissioni.
2.
Ogni commissione può nominare per ciascun atto uno o più relatori per il Consiglio.
3.
Le commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine
per un periodo non superiore ad un mese.
4.
Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, su richiesta del proponente o della
Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva
seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno
dei consiglieri proponenti.
5.
Il Consiglio può deliberare di rinviare l'atto in commissione, assegnando alla
stessa un termine per riferire.
6.
Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non
abbia provveduto nel termine di cui all'art. 64, primo comma, dello Statuto, il
Presidente del Consiglio riferisce direttamente all'assemblea.
Art.
23
Discussione
in commissione.
1.
La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o
da un relatore da lui incaricato.
2.
Se all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente atti
vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è
sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso,
dopo l'esame preliminare, la commissione può affidare ad una sotto commissione
la formulazione di un testo unificato.
Art.
24
Indagini
conoscitive.
1.
Nelle materie di rispettiva competenza le commissioni possono disporre indagini
conoscitive ai sensi dell'art. 47, comma 7 dello Statuto, dirette ad acquisire
notizie informazioni e documentazioni utili alla loro attività o a quella del
Consiglio.
2.
Alle iniziative di cui al primo comma si dà luogo previa comunicazione
all'Ufficio di presidenza.
3.
Le commissioni riferiscono al Consiglio con una relazione scritta avanzando
eventuali proposte di risoluzione di cui all'art. 71.
Capo
III - Sedute del Consiglio
Art.
25
Programma
delle attività del Consiglio.
1.
Il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca, con periodicità almeno
trimestrale, i presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i presidenti delle
commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale o un suo
delegato per formulare il programma delle attività del Consiglio con
l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente comunica al Consiglio
il programma delle attività.
2.
Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute da dedicare esclusivamente,
con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e
mozioni.
Art.
26
Convocazione
del Consiglio regionale.
1.
Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal suo Presidente sentito l'Ufficio
di presidenza. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno
cinque giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro
sessioni annuali, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.
2.
Il Consiglio è convocato in via straordinaria:
a)
per iniziativa del suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza;
b)
su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
c)
su richiesta di un quinto dei consiglieri.
Nell'ipotesi
di cui alle lett. b) e c) la richiesta deve contenere gli oggetti da porre all'ordine
del giorno ed il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla
data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione
straordinaria, in giorno non festivo.
3.
In mancanza di iniziativa del Presidente entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, uno dei due Vice presidenti riunisce, entro cinque
giorni, l'Ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del
Consiglio. Ove l'Ufficio di presidenza non provveda, uno dei due Vice
Presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo
successivo al ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.
4.
Una sessione può articolarsi in più sedute anche in giorni diversi.
Art.
27
Inserimento
di oggetti all'ordine del giorno.
1.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è formato dall'Ufficio di
presidenza sulla base del programma dei lavori di cui all'art. 25 ed indica gli
oggetti da trattare nelle singole sedute, dando la precedenza a quelli
dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 46.
2.
Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle
commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine
del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i
consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.
3.
Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è
necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti
da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di
cui all'art. 29.
Art.
28
Apertura
delle sedute.
1.
Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora
della seduta seguente.
2.
Il Presidente dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi
verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.
3.
Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende
approvato senza votazione.
4.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche
oppure per fatti personali.
Art.
29
Comunicazioni
al Consiglio.
1.
In apertura di seduta dopo le comunicazioni di cui all'art. 28 il Presidente
del Consiglio dà notizia:
-
dei rinvii delle leggi regionali da parte del Governo, delle questioni di legittimità
o merito promosse dal Governo avverso le leggi della Regione e delle relative
decisioni, nonché delle procedure di controllo e del contenzioso comunitario su
atti del Consiglio;
-
delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui
all'articolo 56 ed alle interpellanze di cui all'articolo 60;
-
delle indagini conoscitive promosse dalle commissioni permanenti e delle
richieste di istituzione di commissioni di inchiesta.
2.
Il Presidente comunica all'Assemblea ogni altra informazione che ritenga utile
per l'attività del Consiglio. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio
non sono ammessi interventi.
3.
Il Presidente della Giunta può chiedere di fare proprie comunicazioni
all'assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale
ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi
dell'art. 71.
Art.
30
Verifica
del numero legale.
1.
Il numero legale di cui all'art. 41 dello Statuto, deve sussistere all'inizio
della seduta e prima di ciascuna votazione.
2.
Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne
verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.
3.
Se al termine dell'eventuale sospensione il Consiglio non è in numero legale
per deliberare, la seduta è tolta.
Art.
31
Polizia
delle sedute.
1.
I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono
esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari,
coadiuvato dai due segretari.
2.
La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e
dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Art.
32
Disciplina
delle sedute.
1.
Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
2.
Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo
contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente
lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue
spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il Presidente invita il
Consiglio a decidere senza discussione.
3.
Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente
può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per tutto il resto
della seduta.
4.
Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto
dal Presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini
nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
Art.
33
Sospensione
e scioglimento delle sedute.
1.
Qualora sorga tumulto nella Assemblea, il Presidente sospende la discussione o,
secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si
intende convocato per il primo giorno successivo non festivo.
Art.
34
Disciplina
del pubblico.
1.
Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi
negli spazi della sala riservata ai consiglieri, salvo autorizzazione del
Presidente.
2.
Il pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati,
astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3.
In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il
Presidente fa immediatamente individuare il colpevole lo fa espellere
dall'aula.
4.
Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico
di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.
Art.
35
Processo
verbale e resoconto.
1.
Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le
deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che
vi hanno partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale
il proprio dissenso motivato.
2.
Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei
consiglieri segretari ed è depositato presso la Segreteria del Consiglio due
giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
3.
Di ogni seduta si provvede alla redazione di un resoconto integrale mediante
registrazione.
Capo
IV - Della discussione e della votazione in generale
Art.
36
Oggetto
della discussione.
1.
Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano
iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.
2.
L'inversione dell'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da
cinque consiglieri e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei
presenti.
Art.
37
Ordine
della discussione.
1.
Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.
2.
Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento,
tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine
del giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la
proposta che un oratore contro ed uno a favore, salvo quanto previsto all'art.
42. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.
3.
La durata di ciascun intervento non può eccedere trenta minuti nella
discussione generale dell'atto all'esame del Consiglio e di dieci minuti nella
discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l'illustrazione
degli emendamenti.
4.
È in ogni caso facoltà del Presidente di aumentare per un oratore di ciascun
Gruppo il termine previsto per la durata degli interventi relativi alla
discussione generale, se la particolare importanza degli argomenti in
discussione lo richiede.
5.
Per i disegni di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica
discussione generale.
Art.
38
Questione
pregiudiziale e sospensiva.
1.
La questione pregiudiziale, di non porre in discussione un dato atto, può
essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione
medesima.
2.
La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione,
o per il rinvio dell'atto in commissione, può essere proposta da un singolo
consigliere prima della votazione finale.
3.
In entrambi i casi la discussione può continuare solo dopo che il Presidente ha
concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore e la questione sia stata
respinta.
4.
La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.
5.
Qualora la questione sospensiva sia stata approvata il Consiglio è chiamato a
pronunciarsi sulla durata della sospensiva stessa. In tal caso la commissione
competente può essere convocata in via d'urgenza senza le formalità di cui
all'art. 18.
Art.
39
Fatto
personale.
1.
È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi
attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il
consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo. Se il
Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al
termine della discussione dell'argomento.
2.
Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà
di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da
lui pronunciate.
3.
La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.
Art.
40
Richiamo
all'argomento o ai limiti della discussione.
1.
Il Presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione e a
mantenere l'intervento nei limiti di tempo stabiliti.
2.
Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente questi, dopo un secondo
invito, gli toglie la parola.
Art.
41
Dichiarazioni
di voto.
1.
Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto
di durata non superiore a dieci minuti.
2.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del
voto.
Art.
42
Votazione.
1.
Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia
espressamente prevista una diversa maggioranza.
2.
Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che
esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali,
pur restando in aula, non esprimono voto.
3.
Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o
per alzata di mano.
4.
Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo Statuto o
quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
5.
La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che
il Presidente inviti il Consiglio a votare.
6.
Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto,
deponendo nell'urna apposita scheda.
Art.
43
Irregolarità
delle votazioni.
1.
In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento concernenti
le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi
relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e
dispone che sia immediatamente ripetuta.
2.
È facoltà del Presidente, anche su richiesta di un consigliere regionale,
disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova
con i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.
Art.
44
Risultato
delle votazioni.
1.
I consiglieri segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando
il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti
e, in caso di votazione per appello nominale, il nome degli stessi.
2.
Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il
Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".
Art.
45
Proposte
respinte.
1.
Una proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei
mesi.
Capo
V - Della discussione e della votazione delle proposte di legge, di regolamento
e di atto amministrativo
Art.
46
Procedura
d'urgenza.
1.
All'atto della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto
amministrativo di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia
adottata la procedura d'urgenza.
2.
La richiesta, prima della assegnazione dell'atto in commissione ai sensi
dell'art. 3, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del
Consiglio, il quale decide con la maggioranza dei consiglieri assegnati,
sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne
faccia richiesta.
3.
Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale, la
proposta di atto è immediatamente assegnata alla commissione competente, che ne
inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento ed iscritta all'ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio, ai sensi del comma 2.
4.
Nel caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini
procedimentali sono ridotti a metà.
5.
La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti:
bilancio preventivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano
urbanistico territoriale, piano sanitario, atti di riorganizzazione generale
degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali
territoriali.
6.
Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle commissioni con
precedenza su ogni altro argomento.
Art.
47
Discussione
generale.
1.
La discussione generale precede l'esame della proposta di legge, di regolamento
e di atto amministrativo di competenza consiliare.
2.
La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle
eventuali relazioni di minoranza.
3.
Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione
è svolta dal Presidente della commissione o da altro consigliere della
commissione medesima da lui designato.
4.
Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i
componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, il relatore di minoranza e
il relatore di maggioranza.
Art.
48
Proposta
di non passaggio agli articoli.
1.
Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli
di una proposta di legge o di regolamento, ciascun consigliere può avanzare
richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata
dal proponente per non più di dieci minuti ed è posta in votazione al termine
della discussione generale.
Art.
49
Esame
degli articoli e degli emendamenti.
1.
Chiusa la discussione generale sulla proposta di legge si passa alla
discussione di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ad esso
proposti, nel testo eventualmente emendato dalla commissione referente.
2.
Gli emendamenti devono essere presentati almeno il giorno non festivo
precedente la discussione del testo cui si riferiscono. Alla Giunta ed ai
relatori è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini.
3.
Gli emendamenti ad emendamenti, nonché quelli relativi ad atti per i quali sia
stata votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta, possono
essere presentati nella seduta stessa.
4.
Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo
l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente
reputi opportuno per la discussione.
5.
Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con
precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sullo stesso oggetto posto
all'ordine del giorno.
Art.
50
Ritiro
degli emendamenti.
1.
Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente
o per sua assenza, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.
2.
Un emendamento ritirato può essere fatto proprio da altri.
Art.
51
Facoltà
di respingere gli emendamenti.
1.
Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti che siano
relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o siano comunque
formulati con frasi improprie o sconvenienti.
2.
Il Presidente decide inappellabilmente sulla ammissibilità di emendamenti privi
di ogni reale portata modificativa, ovvero su quelli che apportano correzioni
di mera forma.
3.
Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare il
Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.
Art.
52
Ordine
del giorno.
1.
Nel corso della discussione degli articoli di una proposta di legge possono
essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta circa
i criteri da adottare per la loro applicazione.
2.
Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e
sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della
votazione finale.
3.
Sono inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti già respinti.
4.
L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo
averne dato lettura all'Assemblea.
5.
Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il
Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.
Art.
53
Correzioni
formali.
1.
Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o ciascun consigliere
possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta
richiede anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare
riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che
siano ritenute opportune.
2.
Il Consiglio delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al
coordinamento formale del testo prima che l'atto sia trasmesso per il
controllo.
3.
Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente,
valutata la complessità del testo può proporre all'Assemblea di rinviare la
votazione finale alla seduta successiva demandando alla commissione competente
di procedere al coordinamento del testo.
Art.
54
Votazione
delle proposte.
1.
La votazione dei progetti di legge si fa su ogni articolo e ciascun emendamento
proposto. Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo cui si riferiscono.
2.
Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale
sull'intero testo. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e
non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla
votazione finale.
3.
La votazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo avviene
sull'intero testo, salvo che, per le proposte di regolamento, il Consiglio non
deliberi di procedere articolo per articolo.
Art.
55
Votazione
degli emendamenti.
1.
Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi
sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo
originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente
soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione
dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono
votati prima di quello principale.
2.
Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti
il mantenimento del testo.
3.
Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e
sub-emendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a
scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone
in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un
determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al
testo originario dichiarando assorbiti gli altri. È facoltà del Presidente di
modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini
dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
Capo
VI - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
Art.
56
Interrogazioni.
1.
L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto alla
Giunta regionale per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere
se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in
relazione all'oggetto medesimo.
2.
Il Presidente del Consiglio assegna l'interrogazione alla competente
commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente
richiesto la risposta in Consiglio.
Art.
57
Svolgimento
delle interrogazioni in Consiglio.
1.
Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle
interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a
condizione che siano state presentate almeno dieci giorni prima della seduta
stessa.
2.
Se nella seduta fissata ai sensi del primo comma il Presidente della Giunta o
un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il
motivo, il Presidente del Consiglio, sentiti la Giunta e l'interrogante,
stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.
3.
Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a
rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di
assenza giustificata.
4.
L'interrogante ha diritto di replica, per non più di cinque minuti, in ordine
alla risposta della Giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno
soddisfatto.
Art.
58
Risposta
scritta.
1.
Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende
avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, il Presidente
della Giunta o un componente della stessa dà risposta scritta all'interrogante e
la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta
successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento nel resoconto
della seduta.
Art.
59
Svolgimento
delle interrogazioni in commissione.
1.
Per lo svolgimento delle interrogazioni si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 57 e 58, in quanto compatibili.
Art.
60
Interpellanze.
1.
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o
gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino
determinati aspetti della sua politica.
Art.
61
Svolgimento
delle interpellanze.
1.
Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le
interrogazioni, dagli articoli 57 e 58, salva la facoltà dell'interpellante di
illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti. Qualora
l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda
promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare
una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata
non oltre la sessione immediatamente successiva.
Art.
62
Mozione.
1.
La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del
Consiglio.
Art.
63
Svolgimento
delle mozioni.
1.
Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva
alla loro presentazione o in quella fissata dal Presidente del Consiglio,
sentita la Giunta regionale. Il Consiglio decide senza discussione per alzata
di mano. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei
consiglieri essa è discussa entro e non oltre trenta giorni dalla
presentazione.
2.
Quale che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal
primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i
quindici minuti.
3.
Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici
minuti, un consigliere per ogni Gruppo e un rappresentante della Giunta. Il
consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non
eccedente i dieci minuti.
4.
Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di
voto.
Art.
64
Emendamenti
alle mozioni.
1.
Su ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione,
emendamenti.
2.
Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'articolo 49, comma 4,
secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
Art.
65
Trasformazione
delle mozioni.
1.
Con il consenso del proponente o dei proponenti nel corso della discussione,
una mozione può essere trasformata in risoluzione senza diritto di svolgimento.
Art.
66
Votazione
delle mozioni.
1.
Le mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta,
anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso,
dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione,
la mozione viene votata nel suo complesso.
2.
Il proponente può chiedere che venga preventivamente posta in votazione la
mozione nel testo originario o con gli emendamenti dal medesimo proposti od
accolti.
Art.
67
Presentazione.
1.
Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni di cui
all'art. 71 sono presentate al Presidente del Consiglio.
Art.
68
Limitazioni
del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
1.
Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due
interrogazioni o due interpellanze ed una mozione, salvo che non si tratti di
sedute appositamente convocate per la discussione di tali atti inserite nel
programma di cui all'art. 25.
Art.
69
Discussione.
1.
Le interrogazioni e le interpellanze iscritte all'ordine del giorno del
Consiglio da almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, sono
dichiarate decadute dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con il presentatore, e
cancellate dall'ordine del giorno.
2.
In caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di
trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine
del giorno decide l'Ufficio di presidenza sentito il Presidente della Giunta.
Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni o interpellanze di cui al
presente comma non abbia luogo entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta, su
istanza del proponente, è tenuta alla risposta scritta entro e non oltre i 10
giorni successivi.
3.
In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata,
sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide
l'Ufficio di presidenza sentiti i presidenti dei Gruppi consiliari.
4.
Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate
con frasi ingiuriose e sconvenienti.
Art.
70
Riunione
di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione.
1.
Il Presidente può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze,
relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto
di una unica discussione.
2.
Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e
gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle
mozioni.
3.
Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo
invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.
Art.
71
Risoluzioni.
1.
Le risoluzioni sono atti del Consiglio diretti a manifestare orientamenti o a
definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni
del Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una
proposta di risoluzione.
2.
Le commissioni hanno facoltà di presentare all'assemblea di propria iniziativa
relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.
3.
Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 63 e 66.
Art.
72
Mozione
di sfiducia.
1.
La mozione di sfiducia, di cui all'art. 54 dello Statuto, è diretta al
Presidente ed alla Giunta regionale e non può essere votata per parti separate.
2.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni obbligatorie
del Presidente e della Giunta regionale.
Art.
73
Elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
1.
In caso di voto di sfiducia di cui all'art. 54 dello Statuto o di dimissioni
del Presidente e della Giunta regionale ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, il
Consiglio è convocato in via d'urgenza per l'elezione del nuovo Presidente e
della nuova Giunta regionale, ai sensi degli artt. 51 e 52 dello Statuto.
2.
Il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del
nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale.
3.
Il Presidente ed i membri della Giunta dimissionari restano in carica per gli
affari correnti fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta
regionale.
4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso
dell'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 55, comma 1 dello Statuto.
Capo
VII - Questione di fiducia
Art.
74
Questione
di fiducia.
1.
Se il Presidente della Giunta regionale pone la questione di fiducia di cui
all'art. 55, comma 3 dello Statuto, sull'accoglimento di una sua proposta,
l'approvazione della stessa comporta la reiezione di ogni proposta contraria.
2.
Sulla proposta della Giunta si vota per appello nominale a maggioranza dei
consiglieri assegnati.
3.
La questione di fiducia non può essere posta su proposte che attengono al
funzionamento interno del Consiglio ed alla costituzione di commissioni di
inchiesta.
4.
La seduta del Consiglio è sospesa su richiesta del Presidente della Giunta
regionale ai fini della convocazione della Giunta regionale per la proposizione
della questione di fiducia di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto.
Capo
VIII - Disposizioni varie
Art.
75
Decisioni
in ordine alle petizioni.
1.
Il Presidente, in sede di comunicazioni al Consiglio, dà notizia all'assemblea
delle petizioni di cui all'art. 13 dello Statuto e le trasmette alle
commissioni competenti per materia.
2.
Le commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero
l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a
comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione
del Consiglio. Nella prima ipotesi le commissioni possono chiedere che la
petizione sia trasmessa da parte del Presidente del Consiglio alla Giunta
regionale con invito a provvedere, ovvero presentare al Consiglio una proposta
di risoluzione.
3.
Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della
decisione adottata dal Consiglio.
Art.
76
Leggi
rinviate dal Governo.
1.
Per l'esame delle leggi rinviate dal Governo al Consiglio, ai sensi dell'art.
127 della Costituzione, la discussione e la votazione è limitata agli articoli
o alle parti che hanno dato luogo al rinvio o per i quali la commissione
referente abbia proposto modifiche o siano stati presentati emendamenti in
Consiglio, fatta salva l'approvazione finale.
2.
Qualora il Consiglio confermi il testo precedentemente approvato, nella
votazione finale del progetto di legge è richiesta, per l'approvazione, la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art.
77
Sentenze
della Corte costituzionale e referendum abrogativi.
1.
Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge
regionale, il Presidente del Consiglio, dopo le comunicazioni di cui all'art.
29, trasmette la relativa sentenza della Corte costituzionale alla commissione
competente.
2.
La commissione, qualora ritenga che le norme dichiarate illegittime debbano
essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al
riguardo una iniziativa legislativa, propone al Consiglio una risoluzione con
la quale si invita la Giunta regionale a provvedere.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nell'ipotesi di
abrogazione di disposizioni di legge regionale a seguito di referendum.
Art.
78
Norme
finali e transitorie.
1.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si
procede alla costituzione delle commissioni permanenti di cui all'art. 10, con
le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11.
2.
Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri,
sino alla costituzione delle nuove commissioni ai sensi del comma 1.
3.
Il Presidente del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art. 12, procede
alla riassegnazione degli atti già assegnati alle commissioni cessate sulla base
delle nuove articolazioni delle commissioni e delle relative competenze
previste dall'art. 10.
Art.
79
Abrogazioni.
1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
presente regolamento, è abrogata la legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 e
successive modificazioni ed integrazioni.