L.R. 9 giugno 1998, n. 19 (1).

Strutture operative nell'agricoltura: disciolto ESAU ed A.R.U.S.I.A.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 giugno 1998, n. 40.

 

Vedi L.R. 16 agosto 2001, n. 19.

 

 

TITOLO I

Norme inerenti la liquidazione del disciolto ESAU

 

Art. 1

Completamento della liquidazione e gestione di alcune categorie di rapporti giuridici.

 

1. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario liquidatore, su direttive della Giunta regionale, provvede (2):

a) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione, in particolare cura gli adempimenti connessi a:

- le cause pendenti;

- il completamento dei lavori relativi ai compiti assegnati dalla Regione a diverso titolo e tutti gli adempimenti ad essi connessi;

- la gestione delle facoltà giuridiche connesse alla partecipazione del disciolto ESAU al capitale sociale di società cooperative;

- la gestione residuale delle fideiussioni già rilasciate dal disciolto ESAU;

- la cessione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente;

b) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale del disciolto ente unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi.

2. Sulla base del piano di liquidazione, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, come modificata ed integrata dalla L.R. 19 febbraio 1997, n. 4 e delle direttive della medesima Giunta regionale, il commissario liquidatore cura i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e dei beni immobili con la finalità precipua della loro cessione ad imprese agricole. A tal fine i beni sono distinti in:

a) beni assegnati o affidati a cooperative agricole e loro consorzi. Tali beni possono essere ceduti agli assegnatari con le modalità previste dall'art. 11 - comma 1 - della legge 30 aprile 1976, n. 386;

b) beni destinati ad uso agricolo non assegnati o affidati in gestione. Tali beni possono essere ceduti ad imprese agricole o agroalimentari sulla base della presentazione in concorso tra loro di progetti gestionali.

La cessione avviene con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti a parità di grado:

- corrispettivo attualizzato più alto;

- qualità del progetto gestionale in funzione del grado di utilizzazione degli impianti e delle possibilità occupazionali previste;

c) beni aventi una destinazione agricola o comunque produttiva, non più utilizzabili per gli scopi originari. Con apposito atto amministrativo la Giunta regionale dispone che i beni stessi vengano liberati dai vincoli previsti da norme comunitarie, statali o regionali senza far luogo a decadenza o revoca dei benefici a suo tempo accordati per la loro realizzazione. Successivamente il commissario liquidatore può provvedere alla loro cessione a titolo oneroso agli enti locali che ne facciano richiesta sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 1997, n. 14, oppure procedere ad asta pubblica, dando mandato a società a partecipazione regionale o infine, affidare mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare ai sensi dell'art. 12, della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

3. I beni patrimoniali non aventi destinazione agricola sono alienati con le modalità previste dal comma 2, lett. c).

4. La cessione dei beni di cui ai precedenti punti a) e b) può essere effettuata con dilazioni di pagamento in rate poliennali fino ad un massimo di dieci annualità applicando il patto di riservato dominio.

5. I mutui e prestiti residui che assistono i beni di cui ai commi precedenti sono trasferiti a carico degli assegnatari.

6. Le cessioni, le alienazioni ed i trasferimenti di cui ai precedenti commi sono portati a compimento entro il termine indicato al comma 1.

7. I proventi delle cessioni concorrono all'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla gestione liquidatoria.

 

 

Art. 2

Integrazione dell'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 35 del 1994.

 

1.  (3).

 

 

TITOLO II

Organizzazione, funzionamento ed integrazione dei compiti dell'A.R.U.S.I.A.

 

Art. 3

Integrazione dell'art. 9 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1.  (4).

 

 

Art. 4

Integrazione dell'art. 18 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1.  (5).

 

 

Art. 5

Modificazione all'art. 20 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1.  (6).

2.  (7).

 

 

Art. 6

Integrazione all'art. 22 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1.  (8).

 

 

Art. 7

Modificazioni all'art. 23 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1. Al comma 3, lettera g) dell'art. 23 della L.R. n. 35 del 1994 dopo la parola «transazioni» è aggiunto: «che comportino una spesa superiore a lire trenta milioni».

 

 

Art. 8

Integrazione alla L.R. n. 35 del 1994.

 

1.  (9).

 

 

Art. 9

Modificazione all'art. 26 della L.R. n. 35 del 1994.

 

1. Al comma 3, dell'art. 26 della L.R. n. 35 del 1994 la data «30 marzo» è sostituita con: «31 marzo».

 

 

Art. 10

Adempimenti in prima applicazione.

 

1. L'Amministratore unico provvede a formulare la proposta di dotazione organica contestualmente ai processi di ristrutturazione connessi all'applicazione della L.R. 22 aprile 1997, n. 15 nel rispetto dell'art. 32 della L.R. n. 35 del 1994.

2. In attesa della ristrutturazione dell'Agenzia è soppressa la figura del direttore generale di cui all'art. 31 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35. L'A.R.U.S.I.A. costituisce un'area funzionale con un coordinatore, nominato dall'amministratore unico, con i compiti di cui all'art. 38, comma 12, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ed il relativo trattamento economico.

 

 

Art. 11

Abrogazioni.

 

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

 

 

 

 

(2) Il termine, di cui al presente comma, è stato prorogato fino al 30 giugno 2001 dall'art. 1, L.R. 30 agosto 2000, n. 36.

(3) Aggiunge un periodo al comma 15 dell'art. 5, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(4) Aggiunge il comma 4 all'art. 9, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(5) Aggiunge il comma 2 all'art. 18, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 20, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(8) Aggiunge tre periodi alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

(9) Inserisce l'art. 23-bis alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.