L.R.
9 giugno 1998, n. 19 (1).
Strutture
operative nell'agricoltura: disciolto ESAU ed A.R.U.S.I.A.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 giugno 1998, n. 40.
Vedi
L.R. 16 agosto 2001, n. 19.
TITOLO
I
Norme
inerenti la liquidazione del disciolto ESAU
Art.
1
Completamento
della liquidazione e gestione di alcune categorie di rapporti giuridici.
1.
Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
commissario liquidatore, su direttive della Giunta regionale, provvede (2):
a)
all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione, in particolare cura gli
adempimenti connessi a:
-
le cause pendenti;
-
il completamento dei lavori relativi ai compiti assegnati dalla Regione a
diverso titolo e tutti gli adempimenti ad essi connessi;
-
la gestione delle facoltà giuridiche connesse alla partecipazione del disciolto
ESAU al capitale sociale di società cooperative;
-
la gestione residuale delle fideiussioni già rilasciate dal disciolto ESAU;
-
la cessione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente;
b)
all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale del disciolto ente
unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi.
2.
Sulla base del piano di liquidazione, approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 5 - comma 4 - della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, come modificata ed
integrata dalla L.R. 19 febbraio 1997, n. 4 e delle direttive della medesima
Giunta regionale, il commissario liquidatore cura i compiti ad esaurimento
relativi alla conservazione e gestione dei terreni e dei beni immobili con la
finalità precipua della loro cessione ad imprese agricole. A tal fine i beni
sono distinti in:
a)
beni assegnati o affidati a cooperative agricole e loro consorzi. Tali beni
possono essere ceduti agli assegnatari con le modalità previste dall'art. 11 -
comma 1 - della legge 30 aprile 1976, n. 386;
b)
beni destinati ad uso agricolo non assegnati o affidati in gestione. Tali beni
possono essere ceduti ad imprese agricole o agroalimentari sulla base della
presentazione in concorso tra loro di progetti gestionali.
La
cessione avviene con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti a parità di grado:
-
corrispettivo attualizzato più alto;
-
qualità del progetto gestionale in funzione del grado di utilizzazione degli
impianti e delle possibilità occupazionali previste;
c)
beni aventi una destinazione agricola o comunque produttiva, non più
utilizzabili per gli scopi originari. Con apposito atto amministrativo la
Giunta regionale dispone che i beni stessi vengano liberati dai vincoli
previsti da norme comunitarie, statali o regionali senza far luogo a decadenza
o revoca dei benefici a suo tempo accordati per la loro realizzazione.
Successivamente il commissario liquidatore può provvedere alla loro cessione a
titolo oneroso agli enti locali che ne facciano richiesta sulla base di quanto
previsto dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 1997, n. 14, oppure procedere ad
asta pubblica, dando mandato a società a partecipazione regionale o infine,
affidare mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare ai
sensi dell'art. 12, della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
3.
I beni patrimoniali non aventi destinazione agricola sono alienati con le
modalità previste dal comma 2, lett. c).
4.
La cessione dei beni di cui ai precedenti punti a) e b) può essere effettuata
con dilazioni di pagamento in rate poliennali fino ad un massimo di dieci
annualità applicando il patto di riservato dominio.
5.
I mutui e prestiti residui che assistono i beni di cui ai commi precedenti sono
trasferiti a carico degli assegnatari.
6.
Le cessioni, le alienazioni ed i trasferimenti di cui ai precedenti commi sono
portati a compimento entro il termine indicato al comma 1.
7.
I proventi delle cessioni concorrono all'adempimento delle obbligazioni facenti
capo alla gestione liquidatoria.
Art.
2
Integrazione
dell'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 35 del 1994.
1. (3).
TITOLO
II
Organizzazione,
funzionamento ed integrazione dei compiti dell'A.R.U.S.I.A.
Art.
3
Integrazione
dell'art. 9 della L.R. n. 35 del 1994.
1. (4).
Art.
4
Integrazione
dell'art. 18 della L.R. n. 35 del 1994.
1. (5).
Art.
5
Modificazione
all'art. 20 della L.R. n. 35 del 1994.
1. (6).
2. (7).
Art.
6
Integrazione
all'art. 22 della L.R. n. 35 del 1994.
1. (8).
Art.
7
Modificazioni
all'art. 23 della L.R. n. 35 del 1994.
1.
Al comma 3, lettera g) dell'art. 23 della L.R. n. 35 del 1994 dopo la parola «transazioni»
è aggiunto: «che comportino una spesa superiore a lire trenta milioni».
Art.
8
Integrazione
alla L.R. n. 35 del 1994.
1. (9).
Art.
9
Modificazione
all'art. 26 della L.R. n. 35 del 1994.
1.
Al comma 3, dell'art. 26 della L.R. n. 35 del 1994 la data «30 marzo» è
sostituita con: «31 marzo».
Art.
10
Adempimenti
in prima applicazione.
1.
L'Amministratore unico provvede a formulare la proposta di dotazione organica contestualmente
ai processi di ristrutturazione connessi all'applicazione della L.R. 22 aprile
1997, n. 15 nel rispetto dell'art. 32 della L.R. n. 35 del 1994.
2.
In attesa della ristrutturazione dell'Agenzia è soppressa la figura del
direttore generale di cui all'art. 31 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
L'A.R.U.S.I.A. costituisce un'area funzionale con un coordinatore, nominato
dall'amministratore unico, con i compiti di cui all'art. 38, comma 12, della
legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ed il relativo trattamento economico.
Art.
11
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni
contenute nella presente legge.
(2)
Il termine, di cui al presente comma, è stato prorogato fino al 30 giugno 2001
dall'art. 1, L.R. 30 agosto 2000, n. 36.
(3)
Aggiunge un periodo al comma 15 dell'art. 5, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
(4)
Aggiunge il comma 4 all'art. 9, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
(5)
Aggiunge il comma 2 all'art. 18, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
(6)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
(7)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 20, L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
(8)
Aggiunge tre periodi alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, L.R. 26 ottobre
1994, n. 35.
(9)
Inserisce l'art. 23-bis alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.